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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1976, n. 58

Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1997)
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Testo in vigore dal:  1-4-1976

Art. 2

Riliquidazione delle pensioni


Le pensioni di vecchiaia godute da dirigenti che, dalla data di decorrenza della pensione, ancorché anteriore al 1 gennaio 1969, abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, sono riliquidate, previa domanda da inoltrarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, purché la domanda sia inoltrata entro due anni dall'insorgenza del diritto o dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso diverso le pensioni sono riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è inoltrata.
In ogni caso la decorrenza della riliquidazione non può essere anteriore alla data dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1973, n. 44.
La pensione riliquidata deve essere pari alla somma dei seguenti elementi:
A) La differenza tra:
1) la pensione computata in base a tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione annua media, calcolata con i criteri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva con qualifica di dirigente di azienda industriale, con un massimo pari a quello previsto dall'articolo 1 del presente decreto; su tale pensione si applicano i coefficienti previsti dalla tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, corrispondenti all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione iniziale;
2) la pensione iniziale già liquidata commisurata alla sola anzianità contributiva I.N.P.D.A.I., al lordo delle riduzioni derivanti dalle disposizioni che disciplinano il cumulo della pensione con la retribuzione.
Sulla differenza così individuata dovrà essere applicata la percentuale desunta dal rapporto tra i coefficienti di cui alla tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, corrispondenti alle età raggiunte, rispettivamente, alla data di decorrenza della pensione riliquidata ed a quella di decorrenza della pensione iniziale.
B) La pensione di cui al punto 2) della precedente lettera A).
C) La quota parte di pensione che spettava all'assicurato in forza dei trasferimenti di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.
Per la quota parte di pensione relativa agli anni di anzianità contributiva con qualifica di dirigente di azienda industriale, la pensione riliquidata non può essere di importo inferiore a quella in godimento, al lordo delle riduzioni derivanti dalle disposizioni che disciplinano il cumulo della pensione con la retribuzione, maggiorata di tanti trentesimi della retribuzione annua media riferita al periodo di anzianità contributiva maturato dopo la data di decorrenza della pensione per quanti sono gli anni di ulteriore contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 1 del presente decreto.
Sono altresì riliquidate, con le modalità sopraindicate, le pensioni di reversibilità fruite da superstiti di dirigenti che abbiano posseduto il requisito della ininterrotta contribuzione obbligatoria oltre il 30 aprile 1969 dalla data di decorrenza della pensione.
Le pensioni di reversibilità di cui al comma precedente e le pensioni di vecchiaia godute da dirigenti i quali abbiano risolto il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 1 maggio 1969 e la data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1973, n. 44, sono riliquidate d'ufficio secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.