stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 marzo 1973, n. 44

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-4-1973

Art. 5

Valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi


Per i dirigenti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianità contributiva di almeno 5 anni maturati tutti posteriormente al 14 gennaio 1954, i periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto stesso coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, seconde i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto. Per i titolari di pensione di invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali il requisito contributivo è ridotto a due anni.
L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è ammesso anche nei confronti dei dirigenti di aziende industriali, indicati nel comma stesso, titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa, restituiscano direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le rate di pensione percepite dalla data di decorrenza iniziale.
Ai fini del riconoscimento di cui al primo comma, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui al primo comma ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla data del trasferimento. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.
Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianità contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facoltà di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.
I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri enti, fondi e casse che gestiscono i trattamenti previdenziali di cui al comma precedente.
I dirigenti titolari di pensione a carico delle forme di previdenza di cui al quarto comma del presente articolo, in favore dei quali risultino versati, posteriormente al 14 gennaio 1954, contributi all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali relativamente a periodi successivi a quelli che hanno dato titolo alla liquidazione della pensione suddetta, hanno diritto alla liquidazione, a carico dell'Istituto, di una pensione commisurata, secondo le norme vigenti per l'Istituto stesso, al periodo di anzianità contributiva maturata presso l'Istituto medesimo, purché non sussista diritto a pensione autonoma, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di impiego nella qualifica e abbiano raggiunto l'età di pensionamento.
Entro due anni dalla data di entrata; in vigore della presente legge, ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concessa la facoltà di optare per la forma di previdenza sostitutiva purché ad essa sia iscritto il personale dell'azienda presso la quale i dirigenti prestano servizio, previo trasferimento dei contributi secondo i criteri di valutazione di cui al quarto comma del presente articolo.
I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero, hanno facoltà di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge o dalla data di nomina a dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.
Per i dirigenti di cui al precedente primo comma titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore al termine di scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di forme di previdenza sostitutive o che comportino l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione medesima, l'ammontare della pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali liquidata con decorrenza pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sopra indicate, non può essere inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'istituto nazionale della previdenza sociale qualora fosse stato coperto nell'assicurazione generale obbligatoria anche il periodo di anzianità contributiva maturato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con esclusione di eventuali periodi sovrapposti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei superstiti dei dirigenti di cui al comma primo, deceduti dopo il 31 dicembre 1968.