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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1976, n. 58

Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1997)
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Testo in vigore dal: 10-7-1997
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge  n.  967
del 1953 approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44, ed in  particolare  l'art.  10
della legge medesima; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                        Pensione di vecchiaia 
 
  Al compimento del 65° anno di eta' se uomo, o del 60° se donna,  il
dirigente  che  abbia  maturato  almeno   15   anni   di   anzianita'
contributiva  presso  l'istituto  nazionale  di  previdenza   per   i
dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.)  ha  diritto  ad  una
pensione annua, reversibile, pari  a  tanti  trentesimi  dell'80  per
cento della retribuzione annua media, di cui all'art. 7  della  legge
15 marzo 1973, n. 44, per  quanti  sono  gli  anni  di  contribuzione
all'Istituto medesimo con un massimo di trenta trentesimi. 
  L'ammontare della pensione comprensivo della quota parte  derivante
dall'esercizio della facolta' di  cui  all'art.  27  della  legge  22
febbraio 1973, n. 27, ed all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44,
non puo' essere in  ogni  caso  superiore  a  quello  della  pensione
massima erogabile dall'I.N.P.D.A.I. ai sensi del comma precedente. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 181)). 
  Il dirigente che avendo compiuto il 60° anno di eta' se uomo, o  il
55° se donna, abbia raggiunto un'anzianita' contributiva di 15  anni,
puo' godere della  pensione  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo  ridotta  in  proporzione  dell'anticipato  godimento  nella
misura prevista dalla tabella A di cui  all'art.  8  della  legge  15
marzo 1973, n. 44. 
  Nel caso in cui, dopo il pensionamento di vecchiaia,  il  dirigente
continui nel rapporto di impiego o ne inizi uno nuovo con  la  stessa
qualifica, l'importo della pensione, anche per la parte spettante  in
forza dei contributi trasferiti ai sensi dell'art. 27 della legge  22
febbraio 1973, n. 27, e dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44,
e' ridotto del 50  per  cento  sino  alla  data  di  risoluzione  del
rapporto, escluso comunque il  periodo  di  preavviso  sostituito  da
indennita' e fatto salvo il trattamento minimo di cui all'art. 16 del
presente decreto. 
  Alla cessazione definitiva del rapporto di impiego e, comunque, non
prima della scadenza del periodo di preavviso, anche se sostituito da
indennita', o in caso di  decesso,  si  procede  alla  riliquidazione
della pensione secondo  quanto  previsto  dall'art.  2  del  presente
decreto. 
  La pensione di vecchiaia e  la  riliquidazione  della  stessa  sono
disposte su domanda degli interessati  da  inoltrarsi  per  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento. 
  Le prestazioni di cui al  presente  articolo  decorrono  dal  primo
giorno del mese successivo a quello della domanda. 
  La pensione di vecchiaia  puo'  avere  decorrenza  retroattiva  non
superiore ad un biennio, purche' la richiesta sia inoltrata entro due
anni dalla data di compimento di un'eta' compresa tra il  60°  ed  il
65° anno se uomo, o il 55° ed il 60° se  donna,  fermi  restando  gli
altri requisiti per l'insorgenza del  diritto.  In  caso  diverso  la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
la domanda e' presentata. 
  E' abrogato l'art. 10 del regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 agosto  1955,  n.  914,  e  successive
modificazioni.