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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1970, n. 601

Ripartizione di diciassette posti di assistente ordinario prelevati dalla quota prevista dal secondo comma dello art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

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Testo in vigore dal:  3-9-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;
Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati agli assistenti straordinari per sopperire alle esigenze degli istituti di istruzione universitaria, delle facoltà e scuole nonché degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761; 12 febbraio 1968, n. 146; 6 dicembre 1968, n. 1382 e 5 febbraio 1970, n. 135, con i quali, in sede di ripartizione dei posti di assistente di ruolo non vincolati a concorsi riservati, istituiti per gli anni accademici 1966-67; 1967-68; 1968-69 e 1969-70 vennero accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma dell'art. 18, rispettivamente venticinque, quarantanove, sessantotto e ottantasei posti di assistente ordinario, per un totale di duecentoventotto posti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1135; 31 gennaio 1968, n. 137; 24 settembre 1968, n. 1204; 4 marzo 1969, n. 152 e 5 febbraio 1970, n. 268, con i quali, sulla predetta riserva, sono stati rispettivamente ripartiti sette, quattordici, venti, cinquantatre e sedici posti di assistente ordinario per un totale di centodieci posti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1128, concernente la istituzione del II e del III biennio della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Trieste e l'assegnazione alla predetta facoltà di quindici posti di assistente da prelevarsi sul contingente di cui al secondo comma dell'art. 18 della citata legge n. 62;
Considerato che con i decreti del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, n. 137 e 4 marzo 1969, numero 152, sono stati ripartiti solo dieci dei quindici posti assegnati a detta facoltà;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 924, con il quale, in sede di modificazione dello statuto dell'Università di Venezia, è stata istituita, fra l'altro la facoltà di chimica industriale con l'assegnazione di dodici posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente dei posti di cui all'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62;
Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze prospettate dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste i cinque posti restanti dei quindici assegnati con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1128, e, in relazione alle esigenze prospettate dalla facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia i dodici posti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n.
924;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Diciassette dei centodiciotto posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:


Numero dei posti UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) cattedra di anatomia umana normale................... 1
2) cattedra di chimica biologica........................ 1
3) cattedra di clinica pediatrica....................... 1
4) cattedra di clinica ortopedica....................... 1
5) cattedra di puericultura............................. 1

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:
1) cattedra di chimica generale ed inorganica........... 3
2) cattedra di esercitazioni di preparazioni chimiche... 1
3) cattedra di chimica organica......................... 3
4) cattedra di chimica organica superiore............... 1
5) cattedra di chimica fisica ......................... 1
6) cattedra di istituzioni di matematiche............... 1
7) cattedra di esercitazioni di analisi chimica qualita-
tiva..................................................... 1
8) cattedra di fisica sperimentale...................... 1


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 32. - CARUSO