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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. 268

Ripartizione di sedici posti di assistente universitario del contingente di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

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Testo in vigore dal:  3-6-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui milletrecento durante l'anno accademico 1969-70;
Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente, non vincolati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle facoltà e scuole nonché degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761; 12 febbraio 1968, n. 146 e 6 dicembre 1968, n. 1382, con i quali in sede di ripartizione dei posti di assistente di ruolo non vincolati a concorsi riservati, istituiti per gli anni accademici 1966-67, 1967-68 e 1968-69, vennero accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma della legge n. 62, art. 18, rispettivamente venticinque, quarantanove e sessantotto posti di assistente ordinario;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152, con il quale, tenuto conto delle ripartizioni effettuate sui posti come sopra accantonati, la disponibilità dei posti stessi è stata calcolata in quarantotto unità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale in sede di ripartizione, dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati istituiti per l'anno accademico 1969-70, sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del più volte citato secondo comma dell'art. 18 della legge n. 62, altri ottantasei posti di assistente per cui la riserva dei posti tuttora disponibili ammonta a complessive centotrentaquattro unità;
Vista la legge 21 marzo 1967, n. 160, con la quale, in sede di statizzazione della Università di Lecce, sono stati assegnati alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella università ventiquattro posti di assistente ordinario da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n. 850, con il quale, in sede di modificazione dello statuto dell'Università di Padova, è stata istituita la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali con l'assegnazione di otto posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della predetta legge n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847, con il quale, in sede di modificazione dello statuto dell'Università di Siena, è stata istituita - con sede in Arezzo - la facoltà di magistero, con la assegnazione di sei posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della predetta legge n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 924, con il quale, in sede di modificazione dello statuto dell'Università di Venezia, è stata istituita, fra l'altro, la facoltà di lettere e filosofia con l'assegnazione di dieci posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente dei posti di cui all'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, n. 152; con il quale, in sede di ripartizione dei posti riservati ai sensi del secondo comma dello art. 18 della legge n. 62, sono stati ripartiti, fra l'altro, ventitre dei ventiquattro posti previsti per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce, e sette degli otto posti previsti per la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Padova;
Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce l'ultimo dei ventiquattro posti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1967, n. 160;
Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Padova l'ottavo posto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n. 850;
Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di magistero dell'università di Siena i sei posti di assistente di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847 e, in relazione alle esigenze rappresentate dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia sette dei dieci posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 924, facendosi riserva di ripartire con successivo provvedimento i tre posti restanti;
Considerata l'opportunità di assegnare, per le esigenze della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Padova, un altro posto di assistente ordinario da prelevarsi dai posti di assistente accantonati ai sensi e per gli effetti del più volte citato secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, tenuto conto delle disponibilità sulla riserva dei posti tuttora a disposizione per le facoltà istituite dopo il 31 dicembre 1965;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sedici dei centotrentaquattro posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:
Numero
dei posti
UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:
1) cattedra di istituzioni di fisica matematica........ 1

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di Scienze statistiche demografiche ed attuariali:
1) cattedra di elementi di matematica.................. 1
2) cattedra di controllo statistico della qualita e
statistica industriale..................................... 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Facoltà di Magistero:
1) cattedra di lingua e letteratura italiana........... 1
2) cattedra di lingua e letteratura latina............. 1
3) cattedra di pedagogia............................... 1
4) cattedra di storia.................................. 1
5) cattedra di filosofia............................... 1
6) cattedra di geografia............................... 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:
1) cattedra di letteratura italiana.................... 1
2) cattedra di letteratura latina...................... 1
3) cattedra di letteratura greca....................... 1
4) cattedra di storia della filosofia.................. 1
5) cattedra di storia romana, con esercitazioni di epi-
grafia romana.............................................. 1
6) cattedra di lingua e letteratura francese........... 1
7) cattedra di lingua e letteratura inglese............ 1

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 80. - CARUSO