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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. 62

Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
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Testo in vigore dal:  12-4-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte;
Vista la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, che ha approvata e resa esecutiva la convenzione di New York 4 giugno 1954;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1553, che ha approvate e rese esecutive le convenzioni di Ginevra 18 maggio 1956;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1923, n. 32;
Ritenuta la necessità di adottare norme per l'aggiornamento e la modifica di disposizioni legislative in materia doganale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43))