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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. 62

Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
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Testo in vigore dal:  25-3-1970 al: 11-4-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte;
Vista la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, che ha approvata e resa esecutiva la convenzione di New York 4 giugno 1954;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1553, che ha approvate e rese esecutive le convenzioni di Ginevra 18 maggio 1956;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1923, n. 32;
Ritenuta la necessità di adottare norme per l'aggiornamento e la modifica di disposizioni legislative in materia doganale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

Rapporto doganale


L'articolo 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dai seguenti articoli 4 e 4-bis:
Art. 4. - Presupposto dell'obbligazione tributaria.
"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.
Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione.
Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresì non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale.
Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.
Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'articolo 4-bis, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'articolo 145, primo comma.
Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato.
Art. 4-bis. - Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici. "Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale.
"Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Restano ferme, salvo le modifiche che potranno essere disposte con i successivi provvedimenti delegati da emanarsi in attuazione della legge 23 gennaio 1968, n. 29, le norme che, ai fini della tutela degli interessi fiscali, assoggettano a misure cautelative nell'ambito del territorio dello Stato e della zona di vigilanza doganale marittima di cui all'articolo 33 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, le merci suscettibili di formare oggetto di tributi doganali e fissano, con riguardo alla posizione doganale delle merci stesse, i correlativi obblighi ed oneri a carico dei proprietari e dei detentori.
Fino a quando non siano emanate le norme regolamentari previste nel secondo comma dell'articolo 4-bis della legge doganale predetta, restano in vigore le disposizioni che attualmente disciplinano la materia dei cali naturali relativi alle merci soggette a vincoli doganali.