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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. 62

Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
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Testo in vigore dal: 12-4-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione
di  delega  legislativa  per  la  modifica  e  l'aggiornamento  delle
disposizioni legislative in materia doganale;
  Vista  la  legge  doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive
modifiche ed aggiunte;
  Visto  il  regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
doganali,  approvato  con  regio  decreto  13 febbraio 1896, n. 65, e
successive modifiche ed aggiunte;
  Visto  il  trattato  che istituisce la Comunita' economica europea,
ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visto  il  codice  della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto  il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito
nella  legge  17  aprile  1925,  n.  473,  e  successive modifiche ed
aggiunte;
  Vista  la  legge  27 ottobre 1957, n. 1163, che ha approvata e resa
esecutiva la convenzione di New York 4 giugno 1954;
  Vista  la  legge  3 novembre 1961, n. 1553, che ha approvate e rese
esecutive le convenzioni di Ginevra 18 maggio 1956;
  Vista la legge 14 maggio 1965, n. 576;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio 1923, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1923, n. 32;
  Ritenuta  la  necessita' di adottare norme per l'aggiornamento e la
modifica di disposizioni legislative in materia doganale;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il parere del Consiglio di Stato;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli  affari  esteri, per la grazia e giustizia, per il
bilancio   e   la   programmazione  economica,  per  il  tesoro,  per
l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  per  il commercio con
l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e
per le poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43))