stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1471

Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1971)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-11-1963

Art. 70


In relazione al bisogno di alloggio i punteggi da attribuire alle domande di prenotazione sono determinati nel modo seguente:
A) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione nel bando di prenotazione ovvero da minor tempo, se in conseguenza di calamità, ovvero di sfratto, purché non causato da immoralità o inadempienza contrattuale,
a) in abitazioni improprie: baracche, stalle, grotte, caverne, cantine, ovvero in campi di raccolta, in dormitori pubblici od altri alloggi procurati a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica: punti 4;
b) in soffitte, in sottoscale od in sotterranei: punti 2;
c) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno di due unità:
1) Con la determinazione di una situazione di sovraffollamento (oltre due persone per vano utile): punti 4;
2) senza che si determini una situazione di sovraffollamento: punti 2;
B) domande di lavoratori che abitano con il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di prenotazione:
d) in alloggio che disti dal luogo di lavoro più di due ore con gli ordinari mezzi di trasporto: punti 3;
e) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza di sgombero delle autorità competenti: punti 8;
f) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, sempre che lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: punti 3;
g) in alloggio sovraffollato (oltre due persone per vano utile): punti 2;
h) in alloggio antigienico (dichiarato tale dalla pubblica autorita): punti 2;
C) domande di lavoratori che siano costretti a vivere - alla data di pubblicazione del bando di prenotazione - separati dal proprio nucleo familiare in quanto nel luogo di lavoro, distante oltre due ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal luogo di residenza della famiglia, non dispongano di alloggio idoneo per il nucleo familiare stesso: punti 8.
I punteggi previsti nelle precedenti lettere A, B, C non sono in nessun caso fra loro cumulabili.
Nel caso in cui la graduatoria abbia riferimento ad alloggi costruiti direttamente per i propri dipendenti da aziende, enti pubblici o amministrazioni, secondo quanto previsto al settore di cui al punto 2 dell'art. 15 della legge, fra i titoli di preferenza da attribuirsi alla domanda del lavoratore è compreso il trasferimento di autorità nella località nella quale sono previste le costruzioni, avvenuto da non oltre 18 mesi alla data di pubblicazione del bando di prenotazione, nell'ambito delle stesse aziende, enti pubblici e amministrazioni.
Al titolo suddetto sono attribuiti punti 1 addizionabili a quelli precedentemente indicati.
Alle domande presentate da lavoratori membri di famiglie numerose, intendendosi tali quelle che comprendono - tra genitori e figli - almeno sette componenti il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare, si applicano le norme previste dall'art. 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551.
Ai lavoratori che intendano contrarre matrimonio, è riservata una percentuale di alloggi pari al rapporto fra le domande presentate da tale categoria e quelle presentate dalla generalità dei lavoratori, in ogni caso non superiore al dieci per cento degli alloggi ammessi a concorso.
Le domande alle quali non sia attribuito alcun punteggio in relazione al bisogno di alloggio sono classificate in base al punteggio da attribuirsi in relazione a quanto disposto dai successivi articoli 71, 72 e 73.