stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1471

Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1971)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-11-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione
del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un
programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;
  Sentito   il  Comitato  centrale  per  il  programma  decennale  di
costruzione di case per lavoratori;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale e del Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:
                               Art. 1

  I   benefici  spettanti  agli  annuali  assegnatari  degli  alloggi
costruiti dalla soppresse Gestioni INA-Casa in base alle disposizioni
contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 11 febbraio 1963, n.
60, sono determinati come segue:
    1) Per gli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita:
      a)   possibilita'  di  ottenere  l'assegnazione  in  proprieta'
immediata,  con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento
del residuo debito;
      b)  possibilita'  di  ottenere  la  proprieta'  immediata dello
alloggio  attraverso  il riscatto anticipato, in unica soluzione, del
debito  residuo,  con  lo  sconto  al  tasso  del  5%  delle restanti
annualita'.
    2) Per gli assegnatari in locazione:
      a) possibilita' di ottenere l'assegnazione a riscatto con patto
di futura vendita anche per singoli alloggi compresi in un edificio;
      b)   possibilita'  di  ottenere  l'assegnazione  in  proprieta'
immediata,  sia  con  ipoteca  legate  sull'alloggio  a  garanzia del
pagamento del residuo debito, sia con il riscatto anticipato in unica
soluzione  dei  debito  residuo  con  lo sconto al tasso del 5% delle
restanti   annualita'  anche  per  singoli  alloggi  compresi  in  un
edificio.
    I  canoni,  al  netto  di ogni spesa per manutenzione o per altro
titolo,  pagati  precedentemente  per la locazione, sono riconosciuti
agli effetti del riscatto.