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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1471

Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1971)
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Testo in vigore dal:  26-11-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;
Sentito il Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di case per lavoratori;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1


I benefici spettanti agli annuali assegnatari degli alloggi costruiti dalla soppresse Gestioni INA-Casa in base alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 11 febbraio 1963, n. 60, sono determinati come segue:
1) Per gli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita:
a) possibilità di ottenere l'assegnazione in proprietà immediata, con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito;
b) possibilità di ottenere la proprietà immediata dello alloggio attraverso il riscatto anticipato, in unica soluzione, del debito residuo, con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità.
2) Per gli assegnatari in locazione:
a) possibilità di ottenere l'assegnazione a riscatto con patto di futura vendita anche per singoli alloggi compresi in un edificio;
b) possibilità di ottenere l'assegnazione in proprietà immediata, sia con ipoteca legate sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito, sia con il riscatto anticipato in unica soluzione dei debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità anche per singoli alloggi compresi in un edificio.
I canoni, al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, pagati precedentemente per la locazione, sono riconosciuti agli effetti del riscatto.