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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963, n. 678

Modifiche ad alcuni articoli del regolamento del Codice della navigazione, concernenti la disciplina dei titoli professionali.

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Testo in vigore dal:  8-6-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 298 e 431 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Gli articoli 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 298 e 431 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono così modificati:

Art. 250.
Aspirante capitano di lungo corso

Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) avere, compiuto i ventuno anni di età;
1) avere, compiuto i ventuno anni di età;
2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso;
3) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta dei quali almeno sei come allievo;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
L'aspirante capitano di lungo corso può:
1) imbarcare:
a) come terzo ufficiale su navi da passeggeri nel Mediterraneo e come secondo ufficiale su navi da carico per qualsiasi destinazione;
b) come primo ufficiale su navi da carico nel Mediterraneo;
c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione;
2) assumere il comando:
a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a mille tonnellate nel Mediterraneo e di navi da carico o addette al rimorchio, di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Bosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui ad oriente ed al capo Palmas ad occidente, nonché lungo le coste atlantiche europee escluse quelle a nord del Portogallo, purché abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta;
b) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore a duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, fino a capo Guardafui ad oriente ed al capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, ad occidente, purché abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Gli ufficiali di vascello provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della Marina militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora:
a) abbiano effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della Marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso.

Art. 253.
Padrone marittimo per il traffico

Per conseguire il titolo di padrone marittimo per il traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attività marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorità predette;
4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno nel Mediterraneo;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo per il traffico può:
1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a, duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino al capo Guardafui ad oriente ed al capo Palmas ad occidente, lungo le coste atlantiche europee, compreso le isole Britanniche, nel mar del Nord e nel mar Baltico;
2) assumere il comando:
a) delle navi di cui al precedente numero 1), escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo, purché abbia effettuato almeno quattro anni di imbarco in qualità di ufficiale;
b) delle navi di stazza lorda non superiori a mille tonnellate, comprese quelle addette al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unità navale.
Ai padroni marittimi di cui all'art. 59 dell'abrogato Codice per la marina mercantile è conferito, su domanda, il titolo di "padrone marittimo per il traffico" con le facoltà di cui al presente articolo.

Art. 254.
Padrone marittimo per la pesca

Per conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attività marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorità predette;
4) avere effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta di cui almeno uno sulle navi addette alla pesca mediterranea;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli stretti;
2) assumere il comando di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore a duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino al capo Guardafui ad oriente ed al capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, ad occidente, purché abbia effettuato almeno tre anni di imbarco in qualità di ufficiale.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unità navali.
Ai padroni marittimi, di cui all'art. 59 dell'abrogato Codice per la marina mercantile, è conferito, su domanda, il titolo di "padrone marittimo per la pesca", con le facoltà di cui al presente articolo.

Art. 256.
Marinaio autorizzato al piccolo traffico

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) avere conseguito la licenza elementare;
4) aver effettuato quattro anni di navigazione servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio autorizzato al piccolo traffico può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate, addette al trasporto di merci o al rimorchio, e non superiore alle cinquanta tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, lungo le coste continentali e insulari del Mediterraneo nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo il ventesimo meridiano.
I secondi capi ed i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.

Art. 257.
Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) avere conseguito la licenza elementare;
4) avere effettuato tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca mediterranea;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea può:
1) assumere il comando per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo, nella zona compresa tra il sesto ed il ventesimo meridiano, di navi di stazza lorda non superiore a centocinquanta tonnellate;
2) imbarcate come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, per l'esercizio della pesca entro i limiti previsti dal numero 2) del primo capoverso dell'art. 254, purché abbia effettuato almeno quattro anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea.
I secondi capi ed i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco.

Art. 259.
Capo barca per il traffico nello Stato

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) avere conseguito la licenza elementare;
4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, addetto al trasporto di merci, e non superiore alle venticinque tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.
I sottocapi nocchieri volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza altresì il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.

Art. 260.
Capo barca per il traffico locale

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i diciotto anni di età;
4) avere compiuto gli studi nel corso inferiore elementare;
5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, addette al trasporto di merci, e non superiore alle dieci tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, nel circondario di iscrizione della nave e nei due limitrofi.
Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.

Art. 261.
Capo barca per la pesca costiera

Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i ventuno anni di età;
4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare;
5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui dodici su navi addette alla pesca;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, per l'esercizio della pesca costiera.

Art. 263.
Conduttore per il traffico locale

Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza Categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i diciotto anni di età;
4) sapere leggere e scrivere;
5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.
Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate, addette al trasporto di merci, e non superiore alle cinque tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.
Il conduttore per il traffico locale, che sia anche in possesso del titolo di marinaio motorista, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti addetti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 264.
Conduttore per la pesca costiera

Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i diciotto anni di età;
4) sapere leggere e scrivere;
5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave, di cui almeno sei su navi addette alla pesca.
Il conduttore per la pesca costiera può condurre navi di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate entro i limiti delle acque territoriali, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.
Il conduttore per la pesca costiera, che sia anche in possesso del titolo di marinaio motorista, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca di stazza lorda fino a dieci tonnellate, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 266.
Capitano di macchina

Per conseguire il titolo di capitano di macchina, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventitre anni di età;
2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina;
3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato tre anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi oppure avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno sui piroscafi e uno su motonavi;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il capitano di macchina può:
1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione;
2) assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249;
3) assumere la direzione:
a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purché abbia effettuato almeno un anno di navigazione al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti.
b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatti, purché abbia effettuato almeno due anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza nomi inferiore a mille chilovatti calcolando tale potenza a norma della precedente lettera a).
Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della Marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3) del primo comma del presente articolo.
Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima all'esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai ruoli della Marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di macchina.
Qualora esigenze della navigazione lo richiedano può essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa è riservata in via normale al capitano superiore di macchina.

Art. 267.
Aspirante capitano di macchina

Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventuno anni di età;
2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina;
3) avere lavorato per sei mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina; oppure avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di macchina;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
L'aspirante capitano di macchina può imbarcare:
a) come terzo ufficiale di macchina su navi da passeggeri nel Mediterraneo e come secondo ufficiale di macchina su navi da carico per qualsiasi destinazione, qualunque sia, la potenza dell'apparato motore delle navi stesse;
b) come primo ufficiale di macchina su navi da carico nel Mediterraneo, qualunque sia la potenza dell'apparato motore;
c) come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.
L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione, di cui almeno sei mesi su piroscafi, sei mesi su motonavi ed un anno come ufficiale, può assumere la direzione di macchina:
a) di navi da passeggeri in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati;
b) di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati;
c) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa.
Gli ufficiali del Genio navale iscritti nei ruoli della Marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi - ruolo servizi di macchina, e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della Marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.

Art. 270.
Meccanico navale di prima classe

Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attività marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media, inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorità predette;
4) avere lavorato per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione, di eguale durata, in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista;
5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina, o di navigazione, un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.
La frequenza del corso integrativo non è richiesta per i licenziati delle sezioni motoristi o meccanici navali degli istituti professionali per le attività marinare, indicati dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe può:
1) imbarcare:
a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio e potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio di stazza, lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
a) di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato tre anni di navigazione, di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;
b) di navi da passeggeri, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui uno almeno in servizio di guardia in macchina;
c) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione dei quali almeno uno in servizio di guardia in macchina.
I meccanici e motoristi navali della Marina militare provenienti dal servizio permanente, entro cinque anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe, purché abbiano effettuato, prima del congedamento, una navigazione complessiva di quattro anni in servizio di macchina.

Art. 271.
Meccanico navale di seconda classe per motonavi

Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) avere compiuto la licenza elementare;
4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato, riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento alla costruzione o alla riparazione di motori a combustione interna o a scoppio; avere effettuato, inoltre, diciotto mesi di navigazione al servizio di motori, a combustione interna o a scoppio, di potenza non inferiore a cinquanta cavalli asse;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:
1) imbarcare:
a) su motonavi da carico o addette al rimorchio di stazzo lorda non superiore alle duemila tonnellate, come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina se l'apparato motore sia di potenza non superiore agli ottocento cavalli asse e come secondo ufficiale se lo apparato motore sia di potenza compresa fra gli ottocento e i milleottocento cavalli asse;
b) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle millecinquecento tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia in macchina;
2) assumere la direzione di macchina:
a) su motonavi da carico o addette al rimorchio, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai trecento cavalli asse;
b) su motonavi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore agli ottocento cavalli asse, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia, in macchina su motonavi;
c) su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a duecento cavalli asse, entro i limiti dei compartimenti adiacenti a quello di iscrizione della nave;
d) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate;
e) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle mille tonnellate, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.
I secondi capi ed i sergenti meccanici e motoristi navali della Marina militare provenienti dal servizio permanente o volontario possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché abbiano effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di macchina.

Art. 272.
Fuochista autorizzato

Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) avere conseguito la licenza elementare;
4) avere effettuato due anni di navigazione come fuochista, e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista ed avere seguito con esito favorevole un corso teorico pratico della durata, di un anno presso uno degli istituti elencati nell'art. 3 del decreto ministeriale 1 agosto 1953, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione su piroscafi, di uguale durata, in qualità di capo fuochista o di operaio meccanico;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il fuochista autorizzato può:
1) imbarcare:
a) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai novecento cavalli indicati e come secondo ufficiale se l'apparato motore sia di potenza compresa fra i novecento e i duemila cavalli indicati;
b) su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia in macchina;
2) assumere la direzione di macchina:
a) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai trecentocinquanta cavalli indicati;
b) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio di stazza, lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai novecento cavalli indicati, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su piroscafi;
c) su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate;
d) su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle mille tonnellate, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia su piroscafi.
I meccanici e i fuochisti provenienti dalla marina militare che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli, rilasciato dalla marina militare, per uso civile, possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo.
Il titolo di fuochista autorizzato, con la facoltà di cui al presente articolo, è conferito, su domanda, ai marittimi in possesso dell'abilitazione alla direzione di macchina a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli indicati, conseguito a norma dell'articolo 69, ultimo comma, dell'abrogato Codice per la marina mercantile.

Art. 273.
Motorista abilitato

Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i diciannove anni di età;
3) non avere riportato condanna i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare;
5) avere frequentato con esito favorevole un corso specializzato, riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o di riparazione di motori a combustione o a scoppio; avere, inoltre, effettuato sei mesi di navigazioni al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il motorista abilitato può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a ottantacinque cavalli asse installati su navi di stazza lorda lino a venticinque tonnellate addette al trasporto di passeggeri, e non superiore a duecentocinquanta cavalli asse installati su navi addette al trasporto merci, entro i limiti del compartimento d'iscrizione della nave;
b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, addette alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a quattrocento cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo.

Art. 274.
Marinaio motorista

Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i diciannove anni di età;
4) sapere leggere e scrivere;
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio motorista può condurre:
1) motore a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore ai centocinquanta cavalli asse, su navi addette al trasporto di merci;
2) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, addette alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

Art. 298.
Navigazione valida per conseguire i titoli professionali

La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli professionali di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali.
La navigazione effettuata per il traffico locale e per la pesca costiera è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli professionali.
La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime.

Art. 431.
Navigazione oltre gli stretti

Sulle navi che imprendono la navigazione oltre gli stretti il comandante e il primo ufficiale di coperta devono essere in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso e il direttore di macchina e il primo ufficiale di macchina di quello di capitano di macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248, 249, 250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - MACRELLI - BOSCO - ANDREOTTI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 44. - VILLA