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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963, n. 678

Modifiche ad alcuni articoli del regolamento del Codice della navigazione, concernenti la disciplina dei titoli professionali.

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Testo in vigore dal: 8-6-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 250, 253, 254, 256, 257,  259,  260,  261,  263,
264, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 298 e 431 del regolamento per
l'esecuzione del Codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956,  n.
651, e 11 gennaio 1958, n. 368; 
  Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per la grazia  e  giustizia  e  per  la
marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e  per  i
trasporti; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico. 
 
  Gli articoli 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 266,
267, 270, 271, 272, 273, 274,  298  e  431  del  regolamento  per  la
esecuzione  del  Codice  della  navigazione  (navigazione  marittima)
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, sono cosi' modificati: 
 
                              Art. 250. 
                  Aspirante capitano di lungo corso 
 
  Per conseguire il titolo  di  aspirante  capitano  di  lungo  corso
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) avere, compiuto i ventuno anni di eta'; 
    1) avere, compiuto i ventuno anni di eta'; 
    2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso; 
    3) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in  servizio  di
coperta dei quali almeno sei come allievo; 
    4) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  L'aspirante capitano di lungo corso puo': 
    1) imbarcare: 
      a) come terzo ufficiale su navi da passeggeri nel  Mediterraneo
e  come  secondo  ufficiale  su  navi   da   carico   per   qualsiasi
destinazione; 
      b) come primo ufficiale su navi da carico nel Mediterraneo; 
      c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione; 
    2) assumere il comando: 
      a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a  mille
tonnellate nel  Mediterraneo  e  di  navi  da  carico  o  addette  al
rimorchio, di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate  nel
Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Bosso,  lungo  le
coste dell'Arabia e dell'India compreso  il  golfo  Persico,  fino  a
Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui ad  oriente  ed
al capo Palmas  ad  occidente,  nonche'  lungo  le  coste  atlantiche
europee  escluse  quelle  a  nord  del  Portogallo,   purche'   abbia
effettuato complessivamente quattro anni di navigazione  in  servizio
di coperta; 
      b) di navi addette alla pesca di stazza lorda non  superiore  a
duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero,  nel  mar  d'Azov,
nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India,  compreso  il
golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane,  fino  a  capo
Guardafui ad oriente ed al capo Palmas, comprese le isole a non  piu'
di  trecento  miglia  dalla  costa,  ad  occidente,   purche'   abbia
effettuato complessivamente quattro anni di navigazione  in  servizio
di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca e sempre che
abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
    Gli ufficiali di vascello provenienti  dal  servizio  permanente,
iscritti nei ruoli  della  Marina  militare,  possono  conseguire  il
titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora: 
      a) abbiano effettuato diciotto mesi di navigazione in  servizio
di coperta; 
      b)  abbiano  superato  apposito  esame  secondo  gli   speciali
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile,  di  concerto  con  quello  per  la  difesa,  su  materie
attinenti all'utilizzazione  commerciale  della  nave,  comprese  nei
programmi di insegnamento degli istituti tecnici  nautici  e  non  in
quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della Marina
militare comporta la perdita del titolo  professionale  di  aspirante
capitano di lungo corso. 
 
                              Art. 253. 
                  Padrone marittimo per il traffico 
 
  Per conseguire il titolo  di  padrone  marittimo  per  il  traffico
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) possedere la licenza di uno degli istituti  professionali  per
le  attivita'  marinare  o  di  una  delle  scuole  professionali  di
educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione
di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la  licenza
di scuola media inferiore o  altro  titolo  equipollente  determinato
dalle autorita' predette; 
    4) avere effettuato quattro anni di navigazione  in  servizio  di
coperta, di cui almeno uno nel Mediterraneo; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il padrone marittimo per il traffico puo': 
    1) imbarcare come ufficiale  su  navi  da  carico  o  addette  al
rimorchio di stazza lorda non superiore  a,  duemila  tonnellate  nel
Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso,  lungo  le
coste dell'Arabia e dell'India, compreso il  golfo  Persico,  fino  a
Bombay, lungo le coste africane fino al capo Guardafui ad oriente  ed
al capo Palmas ad  occidente,  lungo  le  coste  atlantiche  europee,
compreso le isole Britanniche, nel mar del Nord e nel mar Baltico; 
    2) assumere il comando: 
      a) delle navi di cui al precedente numero  1),  escluse  quelle
adibite a navigazione a nord  delle  coste  del  Portogallo,  purche'
abbia effettuato almeno  quattro  anni  di  imbarco  in  qualita'  di
ufficiale; 
      b) delle navi di stazza lorda non superiori a mille tonnellate,
comprese quelle addette al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo. 
    Gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi dei  servizi  nautici
(nocchieri) e i capi nocchieri di  prima,  seconda  e  terza  classe,
entro cinque anni dalla cessazione del servizio  permanente,  possono
conseguire senza  esami  il  titolo  di  cui  al  presente  articolo,
sempreche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco, dei quali
non meno di uno al comando di unita' navale. 
  Ai padroni marittimi di cui all'art. 59 dell'abrogato Codice per la
marina mercantile e' conferito, su domanda,  il  titolo  di  "padrone
marittimo per il  traffico"  con  le  facolta'  di  cui  al  presente
articolo. 
 
                              Art. 254. 
                   Padrone marittimo per la pesca 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  padrone  marittimo  per  la  pesca
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) possedere la licenza di uno degli istituti  professionali  per
le  attivita'  marinare  o  di  una  delle  scuole  professionali  di
educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione
di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la  licenza
di scuola media inferiore o  altro  titolo  equipollente  determinato
dalle autorita' predette; 
    4) avere effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di
coperta di cui almeno uno sulle navi addette alla pesca mediterranea; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il padrone marittimo per la pesca puo': 
    1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre
gli stretti; 
    2) assumere il comando di navi addette alla pesca di stazza lorda
non superiore a duemila tonnellate nel Mediterraneo,  nel  mar  Nero,
nel  mar  d'Azov,  nel  mar  Rosso,  lungo  le  coste  dell'Arabia  e
dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le  coste
africane fino al  capo  Guardafui  ad  oriente  ed  al  capo  Palmas,
comprese le isole a non piu'  di  trecento  miglia  dalla  costa,  ad
occidente, purche' abbia effettuato almeno tre  anni  di  imbarco  in
qualita' di ufficiale. 
  Gli ufficiali del Corpo equipaggi  marittimi  dei  servizi  nautici
(nocchieri) e i capi nocchieri di  prima,  seconda  e  terza  classe,
entro cinque anni dalla cessazione del servizio  permanente,  possono
conseguire senza  esami  il  titolo  di  cui  al  presente  articolo,
sempreche' abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco, dei quali non
meno di uno al comando di unita' navali. 
  Ai padroni marittimi, di cui all'art. 59 dell'abrogato  Codice  per
la marina mercantile, e' conferito, su domanda, il titolo di "padrone
marittimo per la pesca", con le facolta' di cui al presente articolo. 
 
                              Art. 256. 
              Marinaio autorizzato al piccolo traffico 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  marinaio  autorizzato  al  piccolo
traffico occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza elementare; 
    4) aver  effettuato  quattro  anni  di  navigazione  servizio  di
coperta; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il marinaio  autorizzato  al  piccolo  traffico  puo'  assumere  il
comando di navi di stazza lorda  non  superiore  alle  centocinquanta
tonnellate, addette al trasporto di  merci  o  al  rimorchio,  e  non
superiore  alle  cinquanta  tonnellate,  addette  al   trasporto   di
passeggeri, lungo le coste continentali e insulari  del  Mediterraneo
nelle zone a nord del trentacinquesimo  parallelo,  comprese  fra  il
settimo il ventesimo meridiano. 
  I secondi capi ed i sergenti  nocchieri  provenienti  dal  servizio
permanente o volontario,  entro  cinque  anni  dalla  cessazione  del
servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente
articolo, purche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco. 
 
                              Art. 257. 
            Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  marinaio  autorizzato  alla  pesca
mediterranea occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza elementare; 
    4) avere effettuato  tre  anni  di  navigazione  in  servizio  di
coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca mediterranea; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea puo': 
    1)  assumere  il  comando  per  l'esercizio   della   pesca   nel
Mediterraneo, nella zona  compresa  tra  il  sesto  ed  il  ventesimo
meridiano, di navi di stazza lorda  non  superiore  a  centocinquanta
tonnellate; 
    2) imbarcate come secondo ufficiale su navi di stazza  lorda  non
superiore alle duemila tonnellate, per l'esercizio della pesca  entro
i limiti previsti dal numero 2) del primo  capoverso  dell'art.  254,
purche' abbia effettuato almeno  quattro  anni  al  comando  di  navi
addette alla pesca mediterranea. 
  I secondi capi ed i sergenti  nocchieri  provenienti  dal  servizio
permanente o volontario,  entro  cinque  anni  dalla  cessazione  del
servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente
articolo, purche' abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco. 
 
                              Art. 259. 
               Capo barca per il traffico nello Stato 
 
  Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello  Stato
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza elementare; 
    4) avere effettuato trenta mesi di  navigazione  in  servizio  di
coperta; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il  comando
di navi di stazza lorda  non  superiore  alle  cinquanta  tonnellate,
addetto al trasporto di  merci,  e  non  superiore  alle  venticinque
tonnellate, addette  al  trasporto  di  passeggeri,  lungo  le  coste
continentali  e  insulari  dello  Stato,  entro  i  limiti  del  mare
territoriale. 
  I sottocapi nocchieri volontari, entro cinque anni dalla cessazione
del servizio, possono conseguire senza altresi' il titolo di  cui  al
presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco. 
 
                              Art. 260. 
                  Capo barca per il traffico locale 
 
  Per conseguire il titolo di  capo  barca  per  il  traffico  locale
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanna per i  reati  indicati  nell'art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 
    4) avere compiuto gli studi nel corso inferiore elementare; 
    5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in  servizio  di
coperta; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il capo barca per il traffico locale puo' assumere  il  comando  di
navi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, addette
al trasporto di merci, e non superiore alle dieci tonnellate, addette
al trasporto di passeggeri, nel circondario di iscrizione della  nave
e nei due limitrofi. 
  Il capo  barca  per  il  traffico  locale  puo'  altresi'  condurre
galleggianti di qualsiasi stazza. 
 
                              Art. 261. 
                  Capo barca per la pesca costiera 
 
  Per conseguire il titolo  di  capo  barca  per  la  pesca  costiera
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanna per i  reati  indicati  nell'art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 
    5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in  servizio  di
coperta, di cui dodici su navi addette alla pesca; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il capo barca per la pesca costiera puo'  assumere  il  comando  di
navi di stazza lorda non superiore  alle  cinquanta  tonnellate,  per
l'esercizio della pesca costiera. 
 
                              Art. 263. 
                  Conduttore per il traffico locale 
 
  Per conseguire il titolo  di  conduttore  per  il  traffico  locale
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza Categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanna per i  reati  indicati  nell'art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 
    4) sapere leggere e scrivere; 
    5) avere effettuato dodici mesi di  navigazione  in  servizio  di
coperta su qualsiasi tipo di nave. 
  Il conduttore per il traffico locale puo' condurre navi  di  stazza
lorda non superiore a  dieci  tonnellate,  addette  al  trasporto  di
merci, e non superiore alle cinque tonnellate, addette  al  trasporto
di passeggeri, entro tre  miglia  dalla  costa,  nel  circondario  di
iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi. 
  Il conduttore per il traffico locale, che sia anche in possesso del
titolo di  marinaio  motorista,  puo'  esercitare  contemporaneamente
entrambe le mansioni a bordo di  natanti  addetti  al  traffico,  nei
limiti delle abilitazioni  relative  ai  due  titoli,  previo  parere
favorevole dell'autorita' marittima  mercantile,  in  relazione  alle
sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi. 
 
                              Art. 264. 
                  Conduttore per la pesca costiera 
 
  Per conseguire il  titolo  di  conduttore  per  la  pesca  costiera
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanna per i  reati  indicati  nell'art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 
    4) sapere leggere e scrivere; 
    5) avere effettuato dodici mesi di  navigazione  in  servizio  di
coperta su qualsiasi tipo di nave, di cui almeno sei su navi  addette
alla pesca. 
  Il conduttore per la pesca costiera puo' condurre  navi  di  stazza
lorda non superiore a dieci tonnellate entro  i  limiti  delle  acque
territoriali, nel circondario di iscrizione  della  nave  e  nei  due
circondari limitrofi. 
  Il conduttore per la pesca costiera, che sia anche in possesso  del
titolo di  marinaio  motorista,  puo'  esercitare  contemporaneamente
entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca di stazza lorda fino
a dieci tonnellate, previo parere favorevole dell'autorita' marittima
mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed  ai  requisiti
tecnici dei natanti stessi. 
 
                              Art. 266. 
                        Capitano di macchina 
 
  Per conseguire il titolo  di  capitano  di  macchina,  occorrono  i
seguenti requisiti: 
    1) avere compiuto i ventitre anni di eta'; 
    2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina; 
    3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico  alla
costruzione  o  alla  riparazione  di  macchine  e  avere,   inoltre,
effettuato tre anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali
almeno uno su piroscafi e uno su  motonavi  oppure  avere  effettuato
quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno
uno sui piroscafi e uno su motonavi; 
    4) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il capitano di macchina puo': 
    1) imbarcare come ufficiale di  macchina  su  navi  di  qualsiasi
tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi
destinazione; 
    2) assumere la direzione di macchina di navi di  qualsiasi  tipo,
dotate di apparato  motore  di  qualsiasi  potenza  e  per  qualsiasi
destinazione, escluse quelle il cui comando e' riservato ai  capitani
superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249; 
    3) assumere la direzione: 
      a) degli impianti elettrici di bordo, di  potenza  erogata  non
superiore a duemila chilovatti, purche' abbia  effettuato  almeno  un
anno di  navigazione  al  servizio  di  impianti  elettrici,  la  cui
potenza, somma delle potenze  utenti,  esclusa  quella  destinata  al
circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti. 
      b)  degli  impianti  elettrici  di  bordo  di  potenza  erogata
superiore a duemila chilovatti, purche' abbia effettuato  almeno  due
anni di navigazione come ufficiale adibito ai  servizi  elettrici  di
bordo su navi munite di impianti di potenza nomi  inferiore  a  mille
chilovatti calcolando tale potenza a norma della  precedente  lettera
a). 
  Gli ufficiali del genio navale, iscritti  nei  ruoli  della  Marina
militare, possono  conseguire  il  titolo  di  capitano  di  macchina
qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i  periodi  di
navigazione stabiliti al n. 3) del primo comma del presente articolo. 
Il  conseguimento  del  titolo  di  capitano  di  macchina  legittima
all'esercizio della professione marittima nei  limiti  e  secondo  le
modalita' indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale  effetto
valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai
ruoli  della  Marina  militare  comporta  la   perdita   del   titolo
professionale di capitano di macchina. 
  Qualora  esigenze  della  navigazione  lo  richiedano  puo'  essere
affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per
le quali questa e' riservata in via normale al capitano superiore  di
macchina. 
 
                              Art. 267. 
                   Aspirante capitano di macchina 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  aspirante  capitano  di   macchina
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina; 
    3) avere lavorato per sei mesi in uno stabilimento meccanico alla
costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato
dodici mesi di navigazione in  servizio  di  macchina;  oppure  avere
effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di macchina; 
    4) avere sostenuto con  esito  favorevole  un  esame,  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  L'aspirante capitano di macchina puo' imbarcare: 
    a) come terzo ufficiale di macchina su  navi  da  passeggeri  nel
Mediterraneo e come secondo ufficiale di macchina su navi  da  carico
per qualsiasi destinazione, qualunque sia, la  potenza  dell'apparato
motore delle navi stesse; 
    b) come primo  ufficiale  di  macchina  su  navi  da  carico  nel
Mediterraneo, qualunque sia la potenza dell'apparato motore; 
    c) come ufficiale di macchina su  navi  da  pesca  per  qualsiasi
destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore. 
  L'aspirante   capitano   di   macchina   che    abbia    effettuato
complessivamente quattro anni di navigazione, di cui almeno sei  mesi
su piroscafi, sei mesi su motonavi ed un anno  come  ufficiale,  puo'
assumere la direzione di macchina: 
    a) di navi da passeggeri in navigazione mediterranea,  dotate  di
apparato motore di potenza non superiore ai quattrocento cavalli asse
o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati; 
    b) di navi da carico o addette al rimorchio di stazza  lorda  non
superiore alle duemila  tonnellate,  dotate  di  apparato  motore  di
potenza non superiore ai milleottocento cavalli  asse  o  ai  duemila
cavalli indicati; 
    c) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore  alle
duemila tonnellate; 
    d) di navi di qualsiasi tipo e  potenza  di  macchina  di  stazza
lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione
a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa. 
  Gli ufficiali del Genio navale  iscritti  nei  ruoli  della  Marina
militare e gli  ufficiali  del  Corpo  equipaggi  marittimi  -  ruolo
servizi di macchina, e i capi meccanici di  prima,  seconda  e  terza
classe, entro cinque anni dalla cessazione del  servizio  permanente,
possono conseguire  il  titolo  di  aspirante  capitano  di  macchina
qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su  navi
militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del primo comma
del presente  articolo.  La  cancellazione  dai  ruoli  della  Marina
militare comporta la perdita del titolo  professionale  di  aspirante
capitano di macchina. 
 
                              Art. 270. 
                  Meccanico navale di prima classe 
 
  Per conseguire il  titolo  di  meccanico  navale  di  prima  classe
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) possedere la licenza di uno degli istituti  professionali  per
le  attivita'  marinare  o  di  una  delle  scuole  professionali  di
educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione
di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la  licenza
di scuola media, inferiore o altro  titolo  equipollente  determinato
dalle autorita' predette; 
    4) avere lavorato per almeno diciotto mesi  in  uno  stabilimento
meccanico alla costruzione o alla riparazione  di  macchine  e  avere
effettuato  almeno  diciotto  mesi   di   navigazione   al   servizio
dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei  su
motonavi. 
    Il  periodo  di  lavoro  in  uno  stabilimento   meccanico   alla
costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito  da
un periodo di navigazione, di eguale durata, in qualita'  di  operaio
motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista; 
    5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio  di
officina, o di navigazione, un corso integrativo secondo le modalita'
e i programmi stabiliti dal Ministro per  la  marina  mercantile,  di
concerto col Ministro per la pubblica istruzione. 
    La frequenza  del  corso  integrativo  non  e'  richiesta  per  i
licenziati delle sezioni motoristi o meccanici navali degli  istituti
professionali per le attivita' marinare, indicati dal Ministro per la
marina  mercantile,  di  concerto  col  Ministro  per   la   pubblica
istruzione; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il meccanico navale di prima classe puo': 
    1) imbarcare: 
      a)  come  ufficiale  in  servizio  di  guardia  ai   macchinari
ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio e  potenza
di apparato motore e per qualsiasi destinazione; 
      b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da
carico o addette al rimorchio di stazza,  lorda  non  superiore  alle
duemila  tonnellate,  dotate  di  apparato  motore  di  potenza   non
superiore  ai  milleottocento  cavalli  asse  o  ai  duemila  cavalli
indicati; 
      c) come ufficiale in servizio di guardia in  macchina  su  navi
addette alla  pesca  di  stazza  lorda  non  superiore  alle  duemila
tonnellate; 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non
superiore alle duemila  tonnellate,  dotate  di  apparato  motore  di
potenza non superiore ai milleottocento cavalli  asse  o  ai  duemila
cavalli indicati, purche', dopo il conseguimento  del  titolo,  abbia
effettuato tre anni di navigazione, di cui almeno uno in servizio  di
guardia in macchina; 
      b) di navi da passeggeri, in navigazione  mediterranea,  dotate
di apparato motore non superiore ai quattrocento cavalli  asse  o  ai
quattrocentocinquanta cavalli indicati, purche' dopo il conseguimento
del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui uno almeno
in servizio di guardia in macchina; 
      c) di navi addette alla pesca di  stazza  lorda  non  superiore
alle duemila tonnellate, purche' dopo  il  conseguimento  del  titolo
abbia effettuato almeno tre anni di navigazione di cui almeno uno  in
servizio di guardia in macchina; 
      d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di  macchina  di  stazza
lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione
a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purche'  dopo
il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di  navigazione
dei quali almeno uno in servizio di guardia in macchina. 
  I meccanici e motoristi navali della  Marina  militare  provenienti
dal servizio permanente, entro cinque  anni  dall'invio  in  congedo,
possono conseguire il titolo di meccanico  navale  di  prima  classe,
purche' abbiano effettuato, prima del congedamento,  una  navigazione
complessiva di quattro anni in servizio di macchina. 
 
                              Art. 271. 
           Meccanico navale di seconda classe per motonavi 
 
  Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe  per
motonavi occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere compiuto la licenza elementare; 
    4)  avere   frequentato,   con   esito   favorevole,   un   corso
specializzato, riconosciuto dal Ministro per  la  marina  mercantile,
oppure avere lavorato almeno per sei mesi in  uno  stabilimento  alla
costruzione o alla riparazione di motori a combustione  interna  o  a
scoppio; avere effettuato, inoltre, diciotto mesi di  navigazione  al
servizio di motori, a combustione interna o a scoppio, di potenza non
inferiore a cinquanta cavalli asse; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo': 
    1) imbarcare: 
      a) su motonavi da carico o addette al rimorchio di stazzo lorda
non superiore  alle  duemila  tonnellate,  come  primo  ufficiale  in
servizio di guardia in macchina se l'apparato motore sia  di  potenza
non superiore agli ottocento cavalli asse e come secondo ufficiale se
lo apparato motore sia di potenza compresa  fra  gli  ottocento  e  i
milleottocento cavalli asse; 
      b) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore
alle millecinquecento  tonnellate,  come  ufficiale  in  servizio  di
guardia in macchina; 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) su motonavi da carico o  addette  al  rimorchio,  dotate  di
apparato motore di potenza non superiore ai trecento cavalli asse; 
      b) su motonavi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda
non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato  motore  di
potenza non superiore agli ottocento cavalli asse,  purche'  dopo  il
conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di
navigazione in servizio di guardia, in macchina su motonavi; 
      c) su motonavi da  passeggeri  dotate  di  apparato  motore  di
potenza non superiore a duecento cavalli asse,  entro  i  limiti  dei
compartimenti adiacenti a quello di iscrizione della nave; 
      d) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore
alle trecento tonnellate; 
      e) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore
alle mille tonnellate, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia
effettuato almeno ventiquattro mesi di  navigazione  in  servizio  di
guardia in macchina su motonavi. 
  I secondi capi ed i sergenti meccanici  e  motoristi  navali  della
Marina militare provenienti  dal  servizio  permanente  o  volontario
possono, entro cinque  anni  dall'invio  in  congedo,  conseguire  il
titolo di meccanico navale di seconda classe  per  motonavi,  purche'
abbiano effettuato almeno tre anni  di  navigazione  in  servizio  di
macchina. 
 
                              Art. 272. 
                        Fuochista autorizzato 
 
  Per conseguire il  titolo  di  fuochista  autorizzato  occorrono  i
seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza elementare; 
    4) avere effettuato due anni di  navigazione  come  fuochista,  e
avere, inoltre, lavorato per due anni in uno  stabilimento  meccanico
alla costruzione o alla riparazione  di  macchine  a  vapore;  oppure
avere effettuato tre anni  di  navigazione  come  fuochista  e  avere
lavorato un anno in uno stabilimento  meccanico  alla  costruzione  o
alla riparazione di macchine a vapore; oppure  avere  effettuato  tre
anni di  navigazione  come  fuochista  ed  avere  seguito  con  esito
favorevole un corso teorico pratico della durata, di un  anno  presso
uno degli istituti elencati nell'art. 3 del  decreto  ministeriale  1
agosto 1953, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina
mercantile. 
    Il  periodo  di  lavoro  in  uno  stabilimento   meccanico   alla
costruzione o alla riparazione  di  macchine  a  vapore  puo'  essere
sostituito da un periodo  di  navigazione  su  piroscafi,  di  uguale
durata, in qualita' di capo fuochista o di operaio meccanico; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il fuochista autorizzato puo': 
    1) imbarcare: 
      a) su piroscafi da carico o  addetti  al  rimorchio  di  stazza
lorda non superiore alle duemila tonnellate, come primo ufficiale  in
servizio di guardia in macchina se l'apparato motore sia  di  potenza
non superiore ai novecento cavalli indicati e come secondo  ufficiale
se l'apparato motore sia di potenza compresa  fra  i  novecento  e  i
duemila cavalli indicati; 
      b)  su  piroscafi  addetti  alla  pesca  di  stazza  lorda  non
superiore alle duemila tonnellate,  come  ufficiale  in  servizio  di
guardia in macchina; 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) su piroscafi da carico o addetti  al  rimorchio,  dotati  di
apparato motore di potenza non superiore ai trecentocinquanta cavalli
indicati; 
      b) su piroscafi da carico o addetti  al  rimorchio  di  stazza,
lorda non superiore  alle  duemila  tonnellate,  dotati  di  apparato
motore di  potenza  non  superiore  ai  novecento  cavalli  indicati,
purche' dopo il conseguimento  del  titolo  abbia  effettuato  almeno
ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia  in  macchina
su piroscafi; 
      c)  su  piroscafi  addetti  alla  pesca  di  stazza  lorda  non
superiore alle trecento tonnellate; 
      d)  su  piroscafi  addetti  alla  pesca  di  stazza  lorda  non
superiore alle mille tonnellate, purche' dopo  il  conseguimento  del
titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi  di  navigazione  in
servizio di guardia su piroscafi. 
  I meccanici e i fuochisti provenienti  dalla  marina  militare  che
siano in possesso del certificato di abilitazione  alla  condotta  di
macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta  cavalli,
rilasciato dalla marina militare,  per  uso  civile,  possono,  entro
cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di  fuochista
autorizzato, senza sostenere i relativi esami,  purche'  in  possesso
dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo. 
  Il titolo di fuochista autorizzato,  con  la  facolta'  di  cui  al
presente articolo, e' conferito, su domanda, ai marittimi in possesso
dell'abilitazione alla direzione di macchina a vapore di potenza  non
superiore a  centocinquanta  cavalli  indicati,  conseguito  a  norma
dell'articolo 69, ultimo comma, dell'abrogato Codice  per  la  marina
mercantile. 
 
                              Art. 273. 
                         Motorista abilitato 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  motorista  abilitato  occorrono  i
seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i diciannove anni di eta'; 
    3) non avere riportato condanna i reati indicati  nell'art.  238,
n. 4; 
    4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 
    5) avere frequentato con esito favorevole un corso specializzato,
riconosciuto dal Ministro per  la  marina  mercantile,  oppure  avere
lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o  di
riparazione di motori a combustione  o  a  scoppio;  avere,  inoltre,
effettuato  sei  mesi  di  navigazioni  al  servizio  di   motori   a
combustione interna o a scoppio; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il motorista abilitato puo' condurre: 
    a) motori a combustione  interna  o  a  scoppio  di  potenza  non
superiore a ottantacinque cavalli asse installati su navi  di  stazza
lorda  lino  a  venticinque  tonnellate  addette  al   trasporto   di
passeggeri,  e  non  superiore  a  duecentocinquanta   cavalli   asse
installati su navi addette al trasporto merci,  entro  i  limiti  del
compartimento d'iscrizione della nave; 
    b) motori a combustione interna o a scoppio, installati  su  navi
di stazza lorda non superiore a cinquanta  tonnellate,  addette  alla
pesca costiera. 
  L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo  di  motore  per  il
quale e' rilasciata. 
  I meccanici e motoristi  provenienti  dalla  marina  militare,  che
siano in possesso del  certificato  di  idoneita'  alla  condotta  di
motori a combustione interna o a scoppio di potenza non  superiore  a
quattrocento cavalli asse, rilasciato per  uso  civile  dalla  marina
militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato,  senza
sostenere  i  relativi  esami,  purche'  in  possesso  dei  requisiti
prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo. 
 
                              Art. 274. 
                         Marinaio motorista 
 
  Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti
requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanna per i  reati  indicati  nell'art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto i diciannove anni di eta'; 
    4) sapere leggere e scrivere; 
    5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori
endotermici; 
    6) avere sostenuto con esito favorevole  un  esperimento  pratico
secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. 
  Il marinaio motorista puo' condurre: 
    1) motore a combustione  interna  o  a  scoppio  di  potenza  non
superiore  ai  centocinquanta  cavalli  asse,  su  navi  addette   al
trasporto di merci; 
    2) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di
stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, addette alla  pesca
costiera. 
  L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo  di  motore  per  il
quale e' rilasciata. 
 
                              Art. 298. 
      Navigazione valida per conseguire i titoli professionali 
 
  La  navigazione  richiesta  per   il   conseguimento   dei   titoli
professionali di capitano superiore di lungo corso,  di  capitano  di
lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno  per
un terzo su navi nazionali. 
  La navigazione effettuata per il traffico locale  e  per  la  pesca
costiera e' valida per il conseguimento dei titoli  professionali  di
capo barca, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato  e
marinaio motorista; non e' valida per il  conseguimento  degli  altri
titoli professionali. 
  La  navigazione  richiesta  dal  presente  articolo   deve   essere
effettuata in acque marittime. 
 
                              Art. 431. 
                    Navigazione oltre gli stretti 
 
  Sulle navi che imprendono  la  navigazione  oltre  gli  stretti  il
comandante e il primo ufficiale di coperta devono essere in  possesso
del titolo professionale di capitano di lungo corso e il direttore di
macchina e il primo ufficiale di macchina di quello  di  capitano  di
macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248,  249,  250,
253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1963 
 
                                SEGNI 
 
                     FANFANI - MACRELLI - BOSCO 
                      - ANDREOTTI - MATTARELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: BOSCO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1963 
  Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 44. - VILLA