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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 368

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 267, 270, 272, 282, 283 e 284 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

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Testo in vigore dal:  7-5-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 248, 249, 250, 251, 267, 270, 272, 282, 283 e 284 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti; Decreta:

Art. 1


L'espressione "provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale", contenuta negli articoli 248 (ultimo comma), 250 (ultimo comma) e 251 (ultimo comma) del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è soppressa e sostituita dalla seguente: "provenienti dal servizio permanente".