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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1961, n. 1224

Stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451 (personale municipalizzato ex coloniale).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1978)
Testo in vigore dal:  17-2-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 48

Tabelle di equiparazione economica per il personale non di ruolo


L'attribuzione dei coefficienti di stipendio ai dipendenti non di ruolo iscritti nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è disposta con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto.
A tali fini i dipendenti devono aver prestato, nel coefficiente in godimento, lodevole servizio continuativo per i periodi appresso indicati:

TABELLA A
Personale non di ruolo di I categoria

Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 5
Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 3

TABELLA B
Personale non di ruolo di II categoria

Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 6
Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 3

TABELLA C
Personale non di ruolo di III categoria

Dal coefficiente 157 al coefficiente 180 anni 3
Dal coefficiente 180 al coefficiente 202 anni 5

TABELLA D
Personale non di ruolo di IV categoria

Dal coefficiente 142 al coefficiente 151 anni 2
Dal coefficiente 151 al coefficiente 159 anni 5
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 gennaio 1978, n.16 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e dalle norme ivi richiamate.
Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma già inquadrato nelle tabelle A, B, C e D di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è inquadrato nelle corrispondenti tabelle A, B, C e D, previste dall'articolo 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianità di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza."