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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1961, n. 1224

Stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451 (personale municipalizzato ex coloniale).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1978)
Testo in vigore dal: 19-12-1961
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  proprio  decreto  30 novembre 1954, n. 1451, concernente
l'esodo  volontario  e  la sistemazione del personale anche sanitario
degli  Enti  dipendenti  dai  cessati  Governi  dei territori gia' di
sovranita' italiana in Africa;
  Vista  la  legge  1  marzo  1958,  n.  142, contenente norme per il
conglobamento  totale  del  trattamento  economico  al personale gia'
appartenente  alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed
iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del citato
decreto 30 novembre 1954, n. 1451;
  Vista  la  legge  18  maggio  1959,  n.  342,  che estende a talune
categorie  di personale del municipio di Mogadiscio le norme previste
dal ripetuto decreto 30 novembre 1954, n. 1451;
  Visto  l'art.  5  della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, contenente
delega  al  Governo  per  l'emanazione  delle  norme  necessarie  per
disciplinare lo stato giuridico del personale suddetto;
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
     Norme applicabili al personale iscritto nei quadri speciali

  Lo  stato  giuridico  del personale iscritto nei quadri speciali di
cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30
novembre  1954, n. 1451, per quanto non previsto dal predetto decreto
e  dalle  norme  ivi  richiamate,  e' disciplinato dalle disposizioni
contenute negli articoli seguenti.