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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 767

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1998)
Testo in vigore dal:  19-1-1956
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

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((1))

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è abrogato.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, negli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e nell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è ridotto del 20%.
La riduzione del 20% di cui al precedente comma si applica anche alle indennità, ai compensi ed agli assegni, comunque denominati, che siano commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.
I criteri indicati nel presente articolo e nei precedenti articoli 10 e 11, si applicano anche per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per il personale addetto ai servizi esecutivi restano tuttavia salve le disposizioni degli articoli 7 e 8, punti a), b) e c), dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.