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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1282

Disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  28-11-1947

Art. 4


Per il personale subalterno in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato il limite massimo di ore di lavoro straordinario risultante dal combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è elevato a centoventi.