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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1282

Disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  28-11-1947

Art. 2


L'indennità di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è stabilita nella misura mensile pari all'importo del compenso corrispondente al seguente numero di ore di lavoro straordinario - inerente al grado rivestito o al grado a cui gli estranei addetti ai Gabinetti dei Ministri e alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato sono parificati nel trattamento economico - considerato come prestato in ore diurne feriali da personale in servizio in Comuni con oltre 300.000 abitanti:
a) cento ore per il personale dei gradi 5° e superiori;
b) centoquindici ore per il personale di grado 6°;
c) centoventi ore per il personale dei gradi 7° e inferiori.
Ai Capi di Gabinetto ed ai Segretari particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, aventi grado inferiore rispettivamente al 5° e al 6°, l'indennità di Gabinetto è attribuita nella misura (numero delle ore e compenso orario) inerente a questi ultimi gradi.
Al personale che fruisce dell'indennità di Gabinetto non possono essere corrisposti i compensi per il lavoro straordinario compiuto oltre l'orario normale.