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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 964

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1995)
Testo in vigore dal:  13-10-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400, 1 ottobre 1931, n. 1372, 27 ottobre 1932, n. 2062, 27 dicembre 1934, n. 2448 e 27 ottobre 1936, n. 2457, 27 marzo 1939, n. 1296, 9 maggio 1939, n. 1469, 26 ottobre 1940, n. 2065, 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, n. 1266, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 8 agosto 1942, n. 1096;
Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo alla istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno universitario;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di apportare allo statuto medesimo le modifiche derivanti dall'attuazione delle citate leggi n. 1096 e n. 465, nonché di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Le norme dello statuto dell'Università degli studi di Ferrara risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 7. - CARLOMAGNO