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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1028

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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Testo in vigore dal:  3-2-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con i regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 dicembre 1929, n. 2400; 1 ottobre 1932, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, n. 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470; 5 settembre 1942, n. 1266;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulante dalle autorità accademiche della predetta Università;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 56 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

SEZIONE V. - Scuola di perfezionamento
per la produzione dello zucchero e dell'alcool.

Art. 57. - È istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una scuola di perfezionamento per l'industria dello zucchero e dell'alcool intitolata al nome di "Serafino Cevasco".
Art. 58. - La scuola ha la sua sede presso l'Università degli studi di Ferrara. Essa ha per scopo di impartire lezioni ed esercitazioni pratiche al fine del perfezionamento teorico-pratico nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool.
Art. 59. - La scuola conferisce un diploma di perfezionamento nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool.
Art. 60. - Il Consiglio della scuola è composto da tutti gli insegnanti che la costituiscono ed è presieduta dal direttore.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali tra i professori di ruolo della Facoltà stessa.
Art. 61. - La scuola di perfezionamento impartisce i seguenti insegnamenti:
1) anatomia e fisiologia della bietola;
2) agronomia;
3) difesa antiparassitaria della bietola;
4) chimica agraria;
5) chimica degli zuccheri;
6) principi e metodi di misure chimico-fisiche, in zuccherificio con esercitazioni;
7) chimica delle fermentazioni;
8) microbiologia industriale;
9) tecnologia ed impianti dell'industria saccarifera;
10) teoria e pratica della depurazione dei sughi;
11) teoria e pratica della diffusione;
12) teoria e pratica della concentrazione e coltura dei sughi e sciroppi;
13) controllo della lavorazione;
14) chimica analitica di zuccherificio con esercitazioni.
Oltre ai predetti corsi possono essere tenute conferenze di aggiornamento nel campo dell'industria saccarifera.
Art. 62. - La durata degli studi del corso di perfezionamento è di un anno.
Alla scuola possono essere ammessi i laureati in:
1) chimica;
2) chimica industriale;
3) ingegneria;
4) scienze agrarie.
Art. 63. - Il numero massimo degli allievi ammessi alla scuola per ogni anno è di venti.
Art. 64. - I candidati all'ammissione alla scuola verranno scelti in base ad un concorso per titoli da valutarsi a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola.
Art. 65. - Gli iscritti ai corsi sono tenuti alla frequenza ai corsi di lezione e di esercitazione. La frequenza è comprovata dall'attestazione rilasciata dai professori sul libretto di iscrizione.
L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 66. - Le lezioni e le esercitazioni sono tenute nei locali della Università e presso il laboratorio sperimentale della Società produttori zucchero di Ferrara.
Art. 67. - Gli iscritti ad corso sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una sopratassa di esami e di diploma nonché di un contributo per le esercitazioni di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio direttivo della scuola.
Art. 68. - Le spese relative al funzionamento della predetta scuola saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 40. - FRASCA