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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 964

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1995)
Testo in vigore dal: 13-10-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della  Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato
coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400,
1  ottobre 1931, n. 1372, 27 ottobre 1932, n. 2062, 27 dicembre 1934,
n.  2448 e 27 ottobre 1936, n. 2457, 27 marzo 1939, n. 1296, 9 maggio
1939,  n.  1469, 26 ottobre 1940, n. 2065, 27 aprile 1942, n. 470 e 5
settembre   1942,  n.  1266,  e  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 8 agosto 1942, n. 1096;
  Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Veduto  il  decreto  legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato
con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo alla istituzione dei ruoli
statali del personale assistente, tecnico e subalterno universitario;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita' di apportare allo statuto
medesimo le modifiche derivanti dall'attuazione delle citate leggi n.
1096 e n. 465, nonche' di approvare le nuove modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Le  norme  dello  statuto  dell'Universita'  degli studi di Ferrara
risultanti  dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite
da  quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato,
d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 18 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 7. - CARLOMAGNO