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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1990, n. 43

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1990)
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Testo in vigore dal:  24-11-1990
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Art. 14

Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così stabiliti, a regime:


Qualifica I L. 6.081.000
" II " 6.981.000
" III " 7.981.000
" IV " 9.031.000
" V " 10.081.000
" VI " 11.331.000
" VII " 13.331.000
" VIII " 15.531.000
" IX " 18.071.000
" X " 19.081.000


2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1' luglio 1990.
3. Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Qualifica I L. 152.000
" II " 190.000
" III " 252.000
" IV " 310.000
" V " 342.000
" VI " 392.000
" VII " 474.000
" VIII " 512.000
" IX " 592.000
" X " 632.000


4. Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Qualifica I L. 715.000
" II " 894.000
" III " 1.187.000
" IV " 1.459.000
" V " 1.609.000
" VI " 1.845.000
" VII " 2.231.000
" VIII " 2.410.000
" IX " 2.789.000
" X " 2.975.000


5. Dal 1' luglio 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Qualifica I L. 1.200.000
" II " 1.500.000
" III " 2.000.000
" IV " 2.450.000
" V " 2.700.000
" VI " 3.100.000
" VII " 3.750.000
" VIII " 4.050.000
" IX " 4.690.000
" X " 5.000.000


6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
7. Per gli appartenenti alla X qualifica funzionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento stipendiale annuo lordo, a regime, è articolato come segue:


Maggiorazioni
Anni Stipendio base stipendiali Totale
--- --- --- --- 0 19.081.000 --- 19.081.000
5 19.081.000 2.500.000 21.581.000
10 19.081.000 5.000.000 24.081.000
15 19.081.000 10.000.000 29.081.000
20 19.081.000 15.000.000 34.081.000
25 19.081.000 20.000.000 39.081.000
30 19.081.000 25.000.000 44.081.000
35 19.081.000 30.000.000 49.081.000


8. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1' luglio 1990.
9. Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 12 per cento.
10. Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 60 per cento.
11. Dal 1' luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi di regime.
((
12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1 luglio
1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.
13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.
14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.
15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15.
))
16. Le indennità di coordinamento di cui all'art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, vanno determinate esclusivamente con riferimento al trattamento di cui al comma 7 e non rivestono carattere stipendiale.
17. Agli appartenenti della X qualifica funzionale, ramo legale, è attribuita a decorrere dal 1' luglio 1990 una indennità annua lorda di L. 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000 in ragione dei livelli di iscrizione agli albi professionali, rispettivamente, di procuratore legale, di avvocato e di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Tali indennità non rivestono carattere stipendiale.