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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 267

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 17

Stipendio
1. I valori stipendiali di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sono così stabiliti, a regime:

Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 Livello II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900.000 Livello IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.300.000 Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.150.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000 Livello X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000.000
2. Il trattamento economico degli appartenenti alla decima qualifica funzionale è così articolato:
(migliaia di lire)

Anni Stipendio base Maggiorazioni Totale
3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente è pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42%.
4. Per il 1986, va corrisposto il 30% del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma 3.
5. Al personale della X qualifica funzionale con incarico di coordinamento compete l'indennità pari al 5% dello stipendio. Per il personale che ricopre l'incarico di coordinatore generale detta indennità è del 10%. Detti emolumenti non rivestono carattere stipendiale.
6. Gli aumenti derivanti dall'applicazione della nuova tabella sono così ripartiti:



Qualifica e livello Dall'1-1-1986 Dall'1-1-1987 Dall'1-1-1988
7. Gli aumenti relativi alla X qualifica funzionale vengono ripartiti applicando le percentuali 30%, 35% e 35% rispettivamente per il 1986, 1987 e 1988.