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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-4-1975

Art. 15

(Ruoli)


Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:
a) amministrativo;
b) tecnico;
c) professionale.
Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano
funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.
Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni
inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio.
I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici.
Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.