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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 febbraio 2015, n. 25

Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (15G00039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2015
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vigente al 09/05/2024
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Testo in vigore dal:  13-3-2015

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e, in particolare, gli articoli 115, commi 1, 2, 3 e 4, e 343, comma 5, del medesimo Codice;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 22, comma 11;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 51.14.001392 del 23 settembre 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 3 dicembre 2014 protocollo n. 27987;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19
1. Al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) «danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;»;
b) all'articolo 1, comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
«e) «IVASS»: l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;
c) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:
«h-bis) «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si è verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per più annualità;»;
«h-ter) «massimale globale»: il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, così come definiti dalla lettera h-bis).»;
d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Limiti di intervento del Fondo). - 1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti:
a) il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;
b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell'articolo 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo.
3. Fermi i limiti d'importo indicati al comma 1, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell'assicurato o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo 115 del codice.»;
e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;»;
f) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;»;
g) l'articolo 7, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Segretario del Comitato). - 1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:
a) raccoglie tutta la documentazione relativa agli affari da sottoporre al Comitato, nonché ogni altro atto necessario alle deliberazioni;
b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro, assicurandone, altresì, la relativa conservazione;
c) trasmette alla CONSAP le delibere adottate ai fini della relativa attuazione;
d) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.»;
h) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Modalità di intervento del Fondo). - 1. L'intervento del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l'intervento del Fondo, nonché la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal Comitato.
2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e i mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli articoli 110 e 112, comma 3, del codice, la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.
3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali il danno non è risarcibile.
4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il sinistro non è risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore. Il danneggiato che non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni.
6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'IVASS per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e seguenti del codice.
7. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che ha pagato il sinistro anche nel caso di silenzio dell'assicuratore può attivare tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest'ultimo allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonché per far accertare che il sinistro liquidato rientrava nella copertura.»;
i) all'articolo 11, comma 2 ed all'articolo 12, commi 1 e 2, la parola «ISVAP», è sostituita da «IVASS».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 reca «Codice delle Assicurazioni private».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
(Omissis).
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 7, 9, 11 e 12 del decreto 30 gennaio 2009, n. 19 (Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.), come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "codice": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) "CONSAP": la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
c) "contributo": la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'art. 115, comma 3, del codice;
c-bis) "danneggiato": l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;
d) "Fondo": il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 115 del codice;
e) "IVASS": l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
f) "mediatori": gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del codice;
g) "polizza": la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui agli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;
h) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 1, del codice;
h-bis) "sinistro": azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili; in tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si è verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per più annualità;
h-ter) "massimale globale": il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli artt. 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice; tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, così come definiti dalla lettera h-bis);
i) "Comitato": il Comitato di gestione di cui all'art. 115 del codice.»
«Art. 2 (Limiti di intervento del Fondo). - 1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti:
a) il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;
b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo.
3. Fermi i limiti d'importo indicati al precedente comma primo, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell'assicurato o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo.
Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'art. 115 del codice.»
«Art. 5 (Funzioni del Comitato) - 1. Il Comitato:
"a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti a CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;"
a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;
b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'art. 9;
c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;
d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.»
«Art. 7 (Segretario del Comitato). - 1. Il segretario del Comitato di cui all'art. 4, comma 3:
a) raccoglie tutta la documentazione relativa agli affari da sottoporre al Comitato, nonché ogni altro atto necessario alle deliberazioni;
b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro, assicurandone, altresì, la relativa conservazione;
c) trasmette a CONSAP le delibere adottate ai fini della relativa attuazione;
presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.»
«Art. 9 (Modalità di intervento del Fondo). - 1.
L'intervento del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l'intervento del Fondo, nonché la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal Comitato.
2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e i mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli artt. 110 e 112, comma 3, del codice, la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.
3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali il danno non è risarcibile.
4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il sinistro non è risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore. Il danneggiato che non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni.
6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'IVASS per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 329 e seguenti del codice.
7. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che ha pagato il sinistro anche nel caso di silenzio dell'assicuratore può attivare tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest'ultimo allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonché per far accertare che il sinistro liquidato rientrava nella copertura.»
«Art. 11 (Contributi annuali). - 1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice.
2. Il contributo è versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo può chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello sviluppo economico l'opportunità di chiedere all'IVASS eventuali ulteriori verifiche.»
«Art. 12 (Mancato pagamento dei contributi) - 1.
Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento dei contributi stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 2, il Fondo dà notizia dell'inadempienza riscontrata all'IVASS, che provvede per quanto di sua competenza.
2. L'IVASS comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.».