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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19

Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2015)
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Testo in vigore dal:  13-3-2015
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Art. 2

(( (Limiti di intervento del Fondo). ))
((
1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti:
a) il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;
b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell'articolo 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo.
3. Fermi i limiti d'importo indicati al comma 1, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell'assicurato o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo 115 del codice.
))