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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19

Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2015)
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Testo in vigore dal: 13-3-2015
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                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del  predetto
Codice  concernenti,  fra  l'altro:  la  costituzione  del  Fondo  di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di  riassicurazione  come
patrimonio separato presso la CONSAP; lo  scopo  di  tale  Fondo;  la
composizione del Comitato di gestione  cui  spetta  l'amministrazione
del Fondo; la procedura di determinazione del relativo  contributo  e
la sua misura massima; la successione  di  tale  Fondo  nei  rapporti
attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo  4,
comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la
previsione di norme relative all'amministrazione, alla  contribuzione
ed ai limiti di intervento stabilite  con  regolamento  del  Ministro
delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello  sviluppo  economico,  subentrato  nella
predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive; 
  Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  ed
acquisito per ragioni di opportunita' anche il parere  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta  della  Presidenza  del
Consiglio di Ministri rilasciato in data 8  gennaio  2009,  prot.  n.
DAGL/12.3.4./19/51; 
 
                             A d o t t a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «codice»: il codice delle  assicurazioni  private  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    b) «CONSAP»:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.A.; 
    c) «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a  favore
del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice; 
    ((c-bis) «danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di  assicurazione
o di riassicurazione, o i loro aventi causa  che  abbiano  subito  un
danno  patrimoniale  dal  mediatore  o  dai  mediatori   solidalmente
responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli
altri solidalmente responsabili;)) 
    d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione
e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice; 
    ((e) «IVASS»: l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;)) 
    f)  «mediatori»:  gli  intermediari   di   assicurazione   e   di
riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), del codice; 
    g) «polizza»: la polizza di assicurazione  della  responsabilita'
civile, di cui agli articoli 110,  comma  3,  e  112,  comma  3,  del
codice; 
    h) «registro»: il registro unico elettronico  degli  intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma  1,  del
codice; 
    ((h-bis) «sinistro»: azione  od  omissione  che  causa  il  danno
patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro  l'insieme  dei
fatti  causativi  di  danno  a  carico  dello   stesso   danneggiato,
ascrivibili  al  medesimo   mediatore   o   ai   medesimi   mediatori
solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano
occorsi nell'anno in cui si e' verificato il primo di essi, anche  se
gli stessi si sono protratti per piu' annualita';)) 
    ((h-ter) «massimale  globale»:  il  massimale  della  polizza  di
assicurazione  della  responsabilita'   civile   dei   mediatori   di
assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione  all'insieme
dei sinistri che sono accaduti nell'anno  di  riferimento,  ai  sensi
degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale
comprende  l'insieme  delle  richieste  di  risarcimento  del   danno
patrimoniale che sono avanzate da una pluralita'  di  danneggiati  al
medesimo   mediatore,   o   ai   medesimi   mediatori    solidalmente
responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, cosi' come
definiti dalla lettera h-bis).)) 
    i) «Comitato»: il Comitato di gestione di  cui  all'articolo  115
del codice.