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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19

Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2015)
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Testo in vigore dal:  13-3-2015
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Art. 9

(( (Modalità di intervento del Fondo). ))
((
1. L'intervento del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l'intervento del Fondo, nonché la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal Comitato.
2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e i mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli articoli 110 e 112, comma 3, del codice, la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.
3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali il danno non è risarcibile.
4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il sinistro non è risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore. Il danneggiato che non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni.
6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'IVASS per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e seguenti del codice.
7. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che ha pagato il sinistro anche nel caso di silenzio dell'assicuratore può attivare tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest'ultimo allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonché per far accertare che il sinistro liquidato rientrava nella copertura.
))