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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 871

Istituzione dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1964)
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Testo in vigore dal:  10-4-1964
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Art. 10


Alle spese occorrenti per l'amministrazione del Parco sarà provveduto:
1) con un contributo di L. 9.500.000 che saranno versate annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; (1) (2)
((3))

2) con il contributo di L. 2.000.000 che saranno Versate annualmente dalla Valle d'Aosta; (2)
((3))

3) con il contributo di L. 2.000.000 da versarsi annualmente dalla provincia di Torino; (2)
((3))

4) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del Parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attività, di pertinenza del Parco;
5) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
6) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati, nazionali o stranieri.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 novembre 1949, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a L. 20.000.000 (venti milioni)."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 novembre 1949, n. 866, come modificata dalla L. 10 maggio 1955, n. 509, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni".
La L. 10 maggio 1955, n. 509 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 "sono elevati a lire 12 milioni e 500 mila i contributi a carico, rispettivamente, della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 novembre 1949, n. 866, come modificata dalla L. 10 maggio 1955, n. 509, come a sua volta modificata dalla L. 26 febbraio 1964, n. 119, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, è elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni."
La L. 26 febbraio 1964, n. 119 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 "sono elevati a lire venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871."