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LEGGE 26 febbraio 1964, n. 119

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso.

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Testo in vigore dal:  10-4-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, è elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.