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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 24

Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1962)
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Testo in vigore dal:  15-2-1962
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1924 n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, relativo all'aumento delle entrate demaniali;
Visto il regolamento per le concessioni d'uso delle spiagge di
laghi pubblici, approvato con regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726;
Vista la legge 30 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi
del Tavoliere delle Puglie;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, sul nuovo regime delle Trazzere di Sicilia;
Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 1° marzo 1896, in dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83;
Visto il regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) approvato con regio decreto 29 marzo 1906, n. 121;
Visto il regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1335, convertito, con modificazione, nella legge 14 gennaio 1937, n. 403, contenente disposizioni sui canali demaniali;
Visto il regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, contenente disposizioni regolamentari per i canali demaniali;
Visto il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
Vista la legge 14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali;
Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, contenente nuove norme per la bonifica integrale;
Visti gli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Considerata la necessità di provvedere all'adeguamento delle entrate demaniali alle mutate condizioni monetarie e del mercato dei prodotti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'interno, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942. (1)
((2))

I canoni ed i proventi medesimi, se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti di data posteriore al 31 dicembre 1941, possono essere sottoposti a revisione ed aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, sino al decuplo dell'importo precedente al 1° gennaio 1942. Restano fermi i canoni e i proventi che alla data del presente decreto risultino stabiliti in misura superiore al limite di aumento anzidetto.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui ai primo comma, dell'art. 2 del regio decretolegge 25 febbraio 1924, n. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui ai secondo comma dell'articolo stesso.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1962.