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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 24

Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1962)
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Testo in vigore dal: 15-2-1962
aggiornamenti all'articolo
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1924  n.  456,  convertito
nella legge 22 dicembre 1927, n.  2535,  relativo  all'aumento  delle
entrate demaniali; 
  Visto l'art. 39 del Codice della navigazione, approvato  con  regio
decreto 27 gennaio 1941, n. 9; 
  Visto il regolamento per le concessioni d'uso delle spiagge di 
  laghi pubblici, approvato con regio decreto 1°  dicembre  1895,  n.
  726; 
Vista la legge 30 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi 
del Tavoliere delle Puglie; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, sul
nuovo regime delle Trazzere di Sicilia; 
  Visti gli articoli 35 a 39, 53, 120 e 125 dei testo unico di  leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con  regio  decreto
11 dicembre 1933, n. 1775; 
  Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia
dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al  patrimonio
dello Stato, approvato con decreto Ministeriale  1°  marzo  1896,  in
dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83; 
  Visto il regolamento per  l'amministrazione  economica  dei  canali
demaniali di irrigazione (canali Cavour) approvato con regio  decreto
29 marzo 1906, n. 121; 
  Visto il regio decreto-legge 18 giugno 1936, n.  1335,  convertito,
con modificazione, nella legge 14 gennaio 1937,  n.  403,  contenente
disposizioni sui canali demaniali; 
  Visto  il  regio  decreto  3  maggio  1937,  n.   899,   contenente
disposizioni regolamentari per i canali demaniali; 
  Visto il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche,  approvato
con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523; 
  Vista la legge 14 gennaio 1937, n.  402,  contenente  provvedimenti
per agevolare e diffondere la coltivazione  del  pioppo  e  di  altre
specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali; 
  Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n.  215,  contenente
nuove norme per la bonifica integrale; 
  Visti gli articoli 7 e 25 del regio  decreto  29  luglio  1927,  n.
1443, contenente norme di carattere legislativo per  disciplinare  la
ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato  con  regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; 
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  all'adeguamento  delle
entrate demaniali alle mutate condizioni monetarie e del mercato  dei
prodotti; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze,  di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
i lavori pubblici, per  la  marina  mercantile,  per  l'interno,  per
l'industria e commercio, per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per  la
guerra, per la marina e per l'aeronautica; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25
febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22  dicembre  1927,  n.
2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio  1947,
decuplicati  se  stabiliti  da   contratti,   concessioni,   atti   o
provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942. (1) ((2)) 
  I canoni  ed  i  proventi  medesimi,  se  stabiliti  da  contratti,
concessioni, atti o provvedimenti di data posteriore al  31  dicembre
1941,  possono  essere  sottoposti  a  revisione  ed  aumentati,  con
decorrenza  dal  1°  gennaio  1947,  sino  al  decuplo   dell'importo
precedente al 1° gennaio 1942. Restano fermi i canoni  e  i  proventi
che alla data del presente  decreto  risultino  stabiliti  in  misura
superiore al limite di aumento anzidetto. 
  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per  le
concessioni di demanio pubblico marittimo  di  cui  ai  primo  comma,
dell'art. 2 del regio decretolegge 25 febbraio 1924, n.  456,  ed  al
limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da
cantiere navale di cui ai secondo comma dell'articolo stesso. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'ammontare dei canoni, dei proventi  demaniali  e  dei  sovracanoni
risultante  dall'applicazione  dell'art.  1,  comma  primo,  e  degli
articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1,  comma  1
della L. 21 gennaio 1949, n. 8,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art.  1,  comma  1)  che  "L'ammontare  dei  canoni,  dei  proventi
demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi  primo  e  terzo
dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato." 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  6,  comma  1)  che  la  suddetta
modifica ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1962.