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REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1924, n. 456

Aumento delle entrate demaniali. (024U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2535 (in G.U. 12/01/1928, n. 9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1981)
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Testo in vigore dal:  1-5-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, i lavori pubblici, l'economia nazionale, la guerra e la marina, e col Commissario per la marina mercantile, Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il 30 giugno 1924, e con effetto dal 1° luglio successivo, il Ministero delle finanze procederà alla revisione di tutti i canoni di affitto e concessione, precaria o perpetua, ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae a qualsiasi titolo, anche se di contributo in spese di manutenzione od altro, dai beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale delle seguenti categorie:

1° Spiaggie marittime e superfici di mare, salvo per le nuove concessioni il disposto del seguente art. 2;

2° Spiaggie lacuali, superfici e pertinenze di laghi;

3° Fortificazioni militari e beni demaniali soggetti alle relative servitù;

4° Strade e pertinenze stradali;

5° Tratturi e trazzere;

6° Corsi di acqua pubblici, per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicultura, e per le concessioni, licenze ed autorizzazioni varie, salvo per le derivazioni e le utilizzazioni in genere delle acque il disposto dei seguenti articoli 3 e 6;

7° Acque e pertinenze di canali demaniali di proprietà dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico Demanio, compresi quelli di provenienza dell'Asse ecclesiastico, canali navigabili), salvo anche il disposto dei seguenti articoli 4 e 7;

8° Pertinenze di bonifica di prima categoria, escluse quelle consegnate per essere utilizzate a proprio profitto dai concessionari delle opere;

9° Molini ed opifici;

10° Miniere e stabilimenti minerari;

11° Riserve erariali di pesca e di caccia.

Sono compresi nella revisione i prezzi, i canoni e le corresponsioni di qualunque natura, che risultino da contratti stipulati e da atti emanati dai Principi e dai Governi degli Stati anteriori all'unificazione del Regno d'Italia, anche se questi atti possano aver forza di legge.

Saranno pure assoggettati a revisione i canoni delle concessioni ed utenze cosidette enfiteutiche di acque derivate da canali di proprietà dello Stato. I detti canoni, al pari di quelli relativi alle concessioni riguardanti il pubblico demanio, non sono affrancabili, né prima né dopo l'aumento.

La revisione potrà essere ugualmente fatta nel caso di contratti, decreti, sentenze, ordinanze governative ed in genere di atti ancora in corso di esecuzione, quando i canoni ivi stabiliti siano dall'Amministrazione ritenuti non più congrui, in relazione alle attuali condizioni economiche e monetarie del mercato generale, ai prezzi correnti per simili concessioni, al beneficio che ne deriva all'interessato od alle speciali condizioni dei beni cui i canoni si riferiscono. Sorgendo disaccordo tra l'Amministrazione e il conduttore, concessionario od utente, nella determinazione del nuovo canone, deciderà insindacabilmente il Ministro per le finanze.

Il decorso del termine del 30 giugno 1924 sopra stabilito non importa decadenza del diritto dell'Amministrazione variare i canoni e corrispettivi dopo quella data. In tal caso i prezzi andranno in vigore dal giorno in cui l'Amministrazione farà la richiesta dell'aumento, anche se nella misura definitiva essi vengano concordati od imposti successivamente.

Restano salvi ed impregiudicati i diritti che già competono all'Amministrazione, compresi, per il tempo anteriore, gli aumenti che sono stati richiesti. Inoltre le nuove facoltà conferite all'Amministrazione non si esauriscono con la prima domanda di aumento, potendo questo essere gradualmente richiesto in più volte.