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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (20G00012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-2-2020
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1); 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo
periodo; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare  nazionale  e  norme  sulla
medesima materia e, in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per
condotte riparatorie  e,  in  particolare,  l'articolo  7,  comma  2,
lettera a); 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'articolo
1, comma 365, lettera c); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
2017; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  ottobre  1981,
n.   737,   recante   sanzioni   disciplinari   per   il    personale
dell'Amministrazione di pubblica  sicurezza  e  regolamentazione  dei
relativi procedimenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia  di
Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare; 
  Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione
del regolamento organico per la regia Guardia di finanza; 
  Vista la legge 23 aprile 1959,  n.  189,  recante  ordinamento  del
Corpo della Guardia di finanza; 
  Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una
Scuola di polizia economico-finanziaria; 
  Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante  avanzamento  degli
ufficiali della Guardia di finanza; 
  Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  norme   sul
reclutamento, gli organici e  l'avanzamento  degli  ispettori  e  dei
sovrintendenti della Guardia di finanza; 
  Vista la legge 1° febbraio 1989,  n.  53,  recante  modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia  di  finanza,  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79,  recante
riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  recante
attuazione dell'articolo 3 della legge  6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di nuovo inquadramento del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo della guardia di finanza; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento   dei   loro   diplomi,
certificati ed altri  titoli  e  delledirettive  97/50/CE,  98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2001,  n.  67,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino
del reclutamento, dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento  degli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  recante
ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  449,  recante
determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo
di polizia penitenziaria  e  per  la  regolamentazione  dei  relativi
procedimenti, a norma dell'articolo  21,  comma  1,  della  legge  15
dicembre 1990, n. 395; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
adeguamento delle strutture  e  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivi  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della  legge
28 luglio 1999, n. 266; 
  Visto il decreto legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  recante
istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia  penitenziaria,  a
norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
n. 276, recante regolamento concernente  disposizioni  relative  alla
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
disposizioni in materia di riordino dei ruoli e  delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
disposizioni in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata.  Delega
al Governo in materia di riordino dei  ruoli  e  delle  carriere  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Considerato che l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, della citata legge
n. 132 del 2018, a norma del quale, entro il 30  settembre  2019,  il
Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
recanti disposizioni integrative in materia di  revisione  dei  ruoli
del personale delle Forze di polizia, nonche' correttive del  decreto
legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),  numero
1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, specifica, in particolare, che
resta fermo il mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione  del
personale delle Forze armate e  delle  Forze  di  polizia  e  che  la
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia  e'  attuata  in  ragione  delle   aggiornate   esigenze   di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del 1°  gennaio
2019, ferme restando  le  facolta'  assunzionali  autorizzate  e  non
esercitate alla medesima data; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre   2019,   n.   132,   che,
all'articolo  3  rimodula  e  all'articolo   3-bis   incrementa   gli
stanziamenti previsti dal fondo di cui  all'articolo  35  del  citato
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per la revisione  dei  ruoli  e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  Forze
di polizia e delle Forze armate; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  e
gli organi centrali di rappresentanza militare; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 settembre 2019; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 17 ottobre 2019; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  Sezione  consultiva  atti
normativi, nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e 7 novembre 2019; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia  e  per  i  profili  finanziari,  nonche'  della  Commissione
parlamentare per la semplificazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  dell'interno,
della difesa e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto legislativo reca modifiche  ed  integrazioni
alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli  delle  Forze  di
polizia. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  1
          dicembre  2018,  n.  132   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.
          Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e  delle
          carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate): 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  e'
          convertito in  legge  con  le  modificazioni  riportate  in
          allegato alla presente legge. 
              2. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  il  30
          settembre 2019: 
                a)  uno   o   piu'   decreti   legislativi,   recanti
          disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e
          delle carriere del personale  delle  Forze  armate  nonche'
          correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 
                b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi,  recanti
          disposizioni integrative in materia di revisione dei  ruoli
          del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
              3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere  a)
          e b), fermo  restando  il  mantenimento  della  sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze  armate  e  delle
          Forze    di    polizia,    sono    adottati     osservando,
          rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all'
          art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge  31  dicembre
          2012, n. 244 , e i principi e criteri direttivi di cui all'
          art. 8, comma 1, lettera  a),  numero  1),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124. La  rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista,
          e'  attuata  in  ragione  delle  aggiornate   esigenze   di
          funzionalita' e della consistenza effettiva alla  data  del
          1° gennaio 2019, ferme restando  le  facolta'  assunzionali
          autorizzate e non esercitate alla medesima data. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
          adottati secondo la procedura prevista dall' art. 8,  comma
          5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
              5. Agli eventuali  oneri  derivanti  dall'adozione  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  2  si  provvede  nei
          limiti delle risorse del fondo di cui all' art.  35,  comma
          1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. 
              6.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale.» 
 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  76  della  Costituzione   della   Repubblica
          italiana  stabilisce   che   l'esercizio   della   funzione
          legislativa non puo' essere delegato al Governo se non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              - L'art. 87, quinto  comma,  della  Costituzione  della
          Repubblica  italiana   conferisce   al   Presidente   della
          Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare  i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
          a), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al
          Governo    in    materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) con riferimento all'amministrazione centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
          17, comma 1, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
          decreto-legge  n.  90  del  2014,   secondo   principi   di
          semplificazione, efficienza,  contenimento  della  spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice  di
          cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza  e
          dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente  alla
          riorganizzazione  del  Corpo  forestale  dello   Stato   ed
          eventuale assorbimento  del  medesimo  in  altra  Forza  di
          polizia, fatte  salve  le  competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121,  in   aderenza   al   nuovo   assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e
          tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
          quanto compatibili;» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 155, della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004): 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - Omissis. 
              155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
          n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei  carabinieri
          inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art.  46
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
          autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
          118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
          del personale non direttivo e  non  dirigente  delle  Forze
          armate e delle Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la
          spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro  per
          l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno
          2018,  da  destinare  a  provvedimenti  normativi   diretti
          all'equiparazione,  nell'articolazione  delle   qualifiche,
          nella progressione di carriera e nel trattamento  giuridico
          ed economico, del personale direttivo del Corpo di  polizia
          penitenziaria  ai  corrispondenti  ruoli  direttivi   della
          Polizia di Stato di cui al decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme  le  disposizioni
          di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera  c)
          della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per
          la revisione dello strumento  militare  nazionale  e  norme
          sulla medesima materia): 
              «Art.  4   (Disposizioni   in   materia   contabile   e
          finanziaria). - 1. In relazione  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 2  e  3,  al  fine  di  incrementare  l'efficienza
          operativa   dello   strumento   militare   nazionale,    la
          flessibilita' di bilancio e garantire il  miglior  utilizzo
          delle risorse finanziarie: 
                Omissis. 
                c) le risorse recuperate  a  seguito  dell'attuazione
          del processo di revisione  dello  strumento  militare  sono
          destinate al riequilibrio dei principali settori  di  spesa
          del Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare
          il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
          sostenere le capacita' operative;» 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma  2,  lett.  a)
          del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148  (Disposizioni
          urgenti   in   materia   finanziaria   e    per    esigenze
          indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          4 dicembre 2017, n. 172: 
              «Art. 7 (Disposizioni in  materia  di  personale  delle
          Forze di polizia e di personale militare). - Omissis. 
              2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle  facolta'
          assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate
          per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7,  lettera  a),
          del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  pari  a
          31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate: 
                a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di
          cui all'art. 8, comma 1, lettera a),  numero  1),  mediante
          incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  3,
          comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182
          euro per il 2018 e per  15.004.387  euro  a  decorrere  dal
          2019;» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  365,  lettera
          c) della legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                Omissis. 
                c) definizione, dall'anno 2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di quanto previsto dall'art.  8,  comma
          1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7  agosto  2015,
          n. 124, e dall'art. 1, comma 5,  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 244, ovvero, per il solo anno  2017,  proroga  del
          contributo straordinario di  cui  all'art.  1,  comma  972,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la  disciplina  e
          le modalita' ivi previste. Al riordino delle  carriere  del
          personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco e alla valorizzazione delle peculiari  condizioni  di
          impiego  professionale   del   personale   medesimo   nelle
          attivita' di soccorso  pubblico,  rese  anche  in  contesti
          emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
          risorse disponibili nei  fondi  incentivanti  del  predetto
          personale  aventi  carattere  di  certezza,  continuita'  e
          stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni  di
          euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa  corrente   gia'
          conseguiti,   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla
          razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive  delle
          sedi di servizio, ai servizi di mensa  al  personale  e  ai
          servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei  rischi
          aeronautici, nonche' una quota parte  del  fondo  istituito
          dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. In sede di  prima  applicazione,  le
          risorse destinate  alle  finalita'  di  cui  al  precedente
          periodo sono determinate  in  misura  non  inferiore  a  10
          milioni di euro.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27 febbraio 2017, reca:  «Ripartizione  del  Fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 365, della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232. (Legge di bilancio 2017)». 
              - Per  il  testo  dell'art.  1  della  citata  legge  1
          dicembre 2018, n. 132 si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  3  e  3-bis  del
          decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104  (Disposizioni
          urgenti  per  il  trasferimento  di  funzioni  e   per   la
          riorganizzazione dei Ministeri per i beni  e  le  attivita'
          culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
          del turismo, dello sviluppo economico, degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
          dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
          dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 132: 
              «Art.  3  (Rimodulazione  degli  stanziamenti  per   la
          revisione dei ruoli e delle carriere e per i  compensi  per
          lavoro straordinario delle Forze di polizia e  delle  Forze
          armate). - 1. Le risorse del fondo di cui all'art.  35  del
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,  sono
          determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019,  di  cui
          euro 49,70 milioni in conto residui,  euro  119,08  milioni
          per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021,  euro
          119,21 milioni per l'anno 2022,  euro  119,30  milioni  per
          l'anno 2023, euro 119,28  milioni  per  l'anno  2024,  euro
          118,99 milioni per l'anno 2025,  euro  119,19  milioni  per
          l'anno 2026, euro 118,90  milioni  per  l'anno  2027,  euro
          119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. 
              2. Ai sensi dell'art.  17,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n.  196,  al  fine  di  garantire  copertura
          finanziaria all'attuazione della delega di cui all'art.  1,
          comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018,  n.
          132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1,  sono
          ridotte  di  euro  8.000.000  per  l'anno  2019,  di   euro
          7.000.000 per l'anno 2020, di  euro  6.000.000  per  l'anno
          2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate
          di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per
          l'anno 2024. 
              3. Il Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
          economica, di cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  incrementato  di
          euro 6.500.000 per  l'anno  2019,  di  euro  4.500.000  per
          l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021  e  di  euro
          3.800.000 per l'anno 2022. 
              4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e  3  pari  a  euro
          6.500.000 per l'anno 2019, di  euro  4.500.000  per  l'anno
          2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000
          per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a  euro
          11.000.000 per l'anno 2024, si provvede: 
                a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno  2019,  a  euro
          7.000.000 per l'anno 2020,  a  euro  6.000.000  per  l'anno
          2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante  riduzione
          delle risorse del fondo di cui al comma 1; 
                b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a  euro
          11.000.000  per   l'anno   2024   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica, di cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6. Al fine di soddisfare le esigenze di  pagamento  dei
          compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal
          personale delle Forze armate di cui all'art. 1, comma  688,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,   cosi'   come
          incrementato dall'art. 27, comma 1,  del  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e   dall'art.   10   del
          decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  77,  e'
          autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo  complessivo
          di euro 4.645.204 per  il  periodo  dal  1°  luglio  al  31
          dicembre 2019. 
              7. Agli oneri derivanti  dal  comma  6,  pari  ad  euro
          4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo  stato
          di previsione del Ministero della difesa per  l'anno  2019,
          mediante riduzione di  euro  3.737.108  sul  fondo  di  cui
          all'art. 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
          di euro 908.096 sul  fondo  di  parte  corrente  alimentato
          dalle risorse rinvenienti dal  riaccertamento  dei  residui
          passivi, istituito ai  sensi  dell'art.  34-ter,  comma  5,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196   e   successive
          modificazioni. 
              Art. 3-bis (Incremento del fondo di cui all'art. 35 del
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132). -  1.
          Per le finalita' di cui all'art.  35  del  decreto-legge  4
          ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo  ivi  previsto  e'
          incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno
          2020. 
              2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione,  a  decorrere  dall'anno
          2020, delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative
          alle missioni e  ai  programmi  di  spesa  degli  stati  di
          previsione  dei  Ministeri,  come  indicate  nell'elenco  1
          allegato al presente decreto.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35   del   citato
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132: 
                «Art.  35  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          riordino dei ruoli e delle  carriere  del  personale  delle
          Forze di polizia e delle Forze armate). -  1.  Al  fine  di
          adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei
          ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia
          e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
          volti a correggere ed integrare il decreto  legislativo  29
          maggio 2017, n. 94, e  il  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
          quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione  di
          spesa di cui all' art. 3, comma 155, secondo periodo, della
          legge 24 dicembre 2003,  n.  350  ,  con  riferimento  alle
          risorse gia' affluite ai  sensi  dell'  art.  7,  comma  2,
          lettera a), del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172 , e non utilizzate in attuazione dell' art. 8, comma
          6, della legge 7 agosto  2015,  n.  124  ,  alle  quali  si
          aggiunge una quota  pari  a  5.000.000  euro,  a  decorrere
          dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente  di
          natura permanente, di cui all' art. 4, comma 1, lettere  c)
          e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»