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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 449

Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal:  5-12-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 21, comma 1;
ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Sanzioni disciplinari)
1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) censura;
b) pena pecuniaria;
c) deplorazione;
d) sospensione dal servizio;
e) destituzione.
2. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio.
3. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, è stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
- Il testo degli articoli 21, comma 1, e 28 della legge n. 395/1990 è il seguente:
"Art. 21 (Norme disciplinari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400".