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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. 282

Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 (in G.U. 27/12/2004, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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Art. 10

Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 297) che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 del presente articolo, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che "Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032".