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DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52

Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 9-6-2018
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17; 
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n.  30,  recante  disciplina  della
riproduzione animale, cosi' come  modificata  dalla  legge  3  agosto
1999, n. 280; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 47, commi 5, 6 e 7; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di
esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina
della riproduzione animale; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea; 
  Vista  la  legge  28  luglio  2016,  n.  154,  e,  in  particolare,
l'articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli  enti,
societa' e agenzie vigilati dal Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per  il
riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della
disciplina della riproduzione animale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni  zootecniche  e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di  razza  pura,  di
suini  ibridi  riproduttori  e  del  loro  materiale  germinale,  che
modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive  89/608/CEE  e
90/425/CEE del Consiglio, e che abroga  taluni  atti  in  materia  di
riproduzione animale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 22 febbraio 2018; 
  Considerato che le Commissioni parlamentari competenti per  materia
e per i profili finanziari non hanno espresso il parere  nel  termine
prescritto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  14  marzo
2018, con il quale l'on. dott. Paolo  Gentiloni  Silveri,  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad
interim,  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ad
interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  individua  i  principi  fondamentali  della
disciplina  relativa  alle  condizioni  zootecniche  e   genealogiche
applicabili alla riproduzione animale  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi stabiliti  dalla  politica  agricola  comune,  in  modo  da
perseguire,  omogeneamente  sul  territorio  nazionale,  la  corretta
gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse  zootecnico
nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione,  creazione
di nuove razze e conservazione della biodiversita' zootecnica,  ferme
restando  le  competenze  attribuite  dall'ordinamento  vigente  alle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del
principio di separazione tra le attivita' di miglioramento  genetico,
di competenza  nazionale,  e  quelle  di  consulenza,  di  competenza
regionale. 
  2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1  e  nel  rispetto
del regolamento (UE)  n.  2016/1012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'8 giugno 2016, disciplina: 
    a) il riconoscimento  degli  Enti  selezionatori  per  le  specie
bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina; 
    b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi; 
    c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle  specie
di cui alla lettera a); 
    d) lo svolgimento dei programmi genetici per  le  specie  di  cui
alla lettera a). 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
           Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riportano gli articoli 14  e  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante  disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              La legge 15 gennaio  1991,  n.  30  recante  disciplina
          della riproduzione animale  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, commi 5, 6 e  7
          del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
          conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  21  aprile  1998,  n.  92,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).  -
          (Omissis). 
              5. Al fine di concertare  i  criteri  e  gli  indirizzi
          unitari  nel  rispetto  delle  specificita'  delle  singole
          realta' regionali, in conformita' con  l'articolo  2  della
          legge 3 agosto  1999,  n.  280,  ed  assicurare  l'uniforme
          applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero
          delle politiche agricole e forestali  predispone,  d'intesa
          con la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome, sentite le  associazioni
          nazionali di allevatori interessate, il  programma  annuale
          dei controlli funzionali. 
              6. Compete al Ministero per  le  politiche  agricole  e
          forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,  del  decreto
          legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il  finanziamento  delle
          attivita' di tenuta dei registri e  dei  libri  genealogici
          esercitate dalle  associazioni  di  allevatori  operanti  a
          livello   nazionale,   nei   limiti    autorizzati    dalla
          legislazione vigente. 
              7. Compete alle  regioni,  nel  rispetto  dei  principi
          fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento
          delle attivita' relative ai controlli funzionali esercitate
          da  associazioni   di   allevatori   operanti   a   livello
          territoriale.». 
              Il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione  del
          nuovo regolamento di  esecuzione  della  legge  15  gennaio
          1991, n.  30,  concernente  disciplina  della  riproduzione
          animale e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  8  gennaio
          2001, n. 5. 
              Il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,   recante
          disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
          supplemento  ordinario,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 della  legge  28
          luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e  ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
              «Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti,
          societa' e agenzie vigilati dal Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  per  il  riassetto  del
          settore ippico e per il  riordino  dell'assistenza  tecnica
          agli allevatori  e  la  revisione  della  disciplina  della
          riproduzione animale). - 1. Al  fine  di  razionalizzare  e
          contenere la spesa pubblica, nel rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi del capo I e degli articoli 8,  16  e  18
          della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  e  tenuto  conto  dei
          relativi decreti  attuativi,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          finalizzati al riordino degli  enti,  societa'  ed  agenzie
          vigilati dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, al riassetto delle modalita' di  finanziamento
          e gestione delle attivita' di  sviluppo  e  promozione  del
          settore   ippico    nazionale,    nonche'    al    riordino
          dell'assistenza tecnica agli allevatori,  anche  attraverso
          la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia
          di disciplina della riproduzione  animale,  allo  scopo  di
          rendere   maggiormente   efficienti   i   servizi   offerti
          nell'ambito del settore agroalimentare. 
              2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
          al comma 1, relativamente al riordino degli enti,  societa'
          ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) revisione delle competenze e riordino degli  enti,
          societa'   ed   agenzie   vigilati,   anche    a    seguito
          dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo  1,  commi
          da 381 a  383,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          dell'articolo 1,  commi  da  659  a  664,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis,  del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo
          modalita' di chiamata pubblica secondo criteri di merito  e
          trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la  terzieta',
          l'onorabilita',  l'assenza  di  conflitti   di   interessi,
          l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali  e  la
          comprovata qualificazione scientifica e  professionale  dei
          componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente,
          societa' o agenzia; 
                b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  degli   enti,
          societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il
          ricorso a contratti  con  soggetti  esterni  alla  pubblica
          amministrazione   e   utilizzando    prioritariamente    le
          professionalita' esistenti; 
                c) utilizzo di una quota  non  superiore  al  50  per
          cento dei risparmi di spesa, non considerati  ai  fini  del
          rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  derivanti  dalla
          riduzione del numero  degli  enti  e  societa'  disposta  a
          legislazione vigente e dall'attuazione  delle  disposizioni
          di cui al presente comma per politiche a favore del settore
          agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e
          all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche'  alla
          tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata; 
                d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
          agricoltura (AGEA)  anche  attraverso  la  revisione  delle
          funzioni attualmente affidate all'Agenzia  medesima  e,  in
          particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo
          del Sistema informativo agricolo nazionale  (SIAN)  di  cui
          all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,  nonche'
          del modello di coordinamento  degli  organismi  pagatori  a
          livello   regionale,   secondo   i   seguenti    indirizzi:
          sussidiarieta' operativa tra livello centrale e  regionale;
          modello organizzativo omogeneo; uniformita'  dei  costi  di
          gestione del  sistema  tra  i  diversi  livelli  regionali;
          uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i
          diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire
          l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema  dei
          pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso  alle  informazioni
          da parte degli utenti e  delle  pubbliche  amministrazioni,
          garantendo la realizzazione di una piattaforma  informatica
          che  permetta  la  piena  comunicazione  tra  articolazioni
          regionali  e  struttura  centrale  nonche'  tra  utenti   e
          pubblica amministrazione, attraverso la  piena  attivazione
          della  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  di   cui
          all'articolo 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
                e) riordino del sistema  dei  controlli  nel  settore
          agroalimentare, al fine di garantire  maggiore  unitarieta'
          ed efficacia, anche assicurando la necessaria  indipendenza
          dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
          soppressione  della  societa'  AGECONTROL   S.p.a.,   anche
          mediante il trasferimento della proprieta'  delle  relative
          azioni al Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali o ad agenzie da  esso  vigilate,  ovvero  la  sua
          confluenza  in  enti,  societa'  o  agenzie  vigilati   dal
          medesimo  Ministero,  previo   espletamento   di   apposite
          procedure  selettive  per  il  personale,   procedendo   al
          relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di
          corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della
          predetta societa' mantengano esclusivamente il  trattamento
          economico fondamentale in godimento percepito alla data  di
          entrata in vigore della presente legge, con  corrispondente
          riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA; 
                f) revisione  della  normativa  istitutiva  dell'Ente
          nazionale risi al fine di razionalizzarne  l'organizzazione
          in funzione della competitivita' del settore; 
                g) previsione dell'obbligo di  pubblicazione  annuale
          dei dati  economici,  finanziari  e  patrimoniali  relativi
          all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione
          delle attivita' svolte da ciascun ente, societa' o agenzia. 
              3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
          al comma 1, relativamente al riassetto delle  modalita'  di
          finanziamento e di gestione delle attivita' di  sviluppo  e
          promozione del settore  ippico  nazionale,  il  Governo  e'
          tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) riordinare le competenze ministeriali  in  materia
          di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi
          relativi alle corse, anche estere, e  la  disciplina  delle
          scommesse  ippiche  a  totalizzatore  e  a   quota   fissa,
          prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione
          di una percentuale non inferiore  al  74  per  cento  della
          raccolta totale al pagamento delle vincite,  la  stabilita'
          degli  attuali  livelli  di   gettito   da   destinare   al
          finanziamento della filiera ippica, nonche' le modalita' di
          riduzione delle aliquote destinate all'erario a  fronte  di
          un  eventuale  aumento  della   raccolta   delle   suddette
          scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per
          le  scommesse  a  quota  fissa  sulle  corse  dei  cavalli,
          stabilendo che una parte dell'aliquota sia  destinata  alla
          filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare  al
          fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera
          ippica; 
                b)  prevedere   le   modalita'   di   individuazione,
          compatibilmente con  la  normativa  europea,  del  soggetto
          incaricato di costituire un organismo, da  sottoporre  alla
          vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali, cui demandare le  funzioni  di  organizzazione
          degli eventi ippici, di ripartizione e  di  rendicontazione
          delle risorse di cui alle lettere  d)  ed  e),  consentendo
          l'iscrizione al  medesimo  organismo  agli  allevatori,  ai
          proprietari di cavalli e alle societa'  di  gestione  degli
          ippodromi che soddisfano requisiti minimi  prestabiliti,  e
          prevedere che la disciplina degli organi di  governo  dello
          stesso  organismo  sia  improntata  a  criteri  di  equa  e
          ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di  soci
          e che la  struttura  organizzativa  fondamentale  contempli
          organismi   tecnici   nei   quali   sia    assicurata    la
          partecipazione  degli  allenatori,   dei   guidatori,   dei
          fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera
          ippica; 
                c)  prevedere,  per  i  primi   cinque   anni   dalla
          costituzione dell'organismo di cui  alla  lettera  b),  una
          qualificata partecipazione di rappresentanti dei  Ministeri
          delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
          dell'economia e delle finanze negli  organi  gestionali  e,
          successivamente, la costituzione di un apposito  organo  di
          vigilanza sulla gestione del medesimo  organismo,  composto
          da rappresentanti degli stessi Ministeri; 
                d)  compatibilmente   con   la   normativa   europea,
          prevedere che le quote di prelievo  sulle  scommesse  sulle
          corse dei cavalli destinate al settore ippico,  nonche'  le
          risorse destinate  all'ippica  ai  sensi  dell'articolo  1,
          commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
          dell'articolo  30-bis,  comma  5,  del   decreto-legge   29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate  all'organismo
          di cui alla lettera b); 
                e)  prevedere  che   gli   stanziamenti   attualmente
          iscritti  nel  bilancio  del  Ministero   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali per  lo  svolgimento  delle
          competenze  in  materia  ippica   siano   rideterminati   e
          assegnati all'organismo di  cui  alla  lettera  b),  tenuto
          conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque
          una riduzione degli oneri a carico della  finanza  pubblica
          pari al  20  per  cento  nel  primo  anno  successivo  alla
          costituzione del medesimo organismo, al 40  per  cento  nel
          secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e  all'80  per
          cento nel quarto anno e che, a decorrere  dal  quinto  anno
          successivo alla costituzione  dello  stesso  organismo,  al
          relativo  finanziamento  si  provveda,  oltre  che  con  le
          risorse  di  cui  alla  lettera  d),  con   le   quote   di
          partecipazione versate annualmente dai soci. 
              4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
          al  comma  1,  relativamente  al  riordino  dell'assistenza
          tecnica  agli   allevatori   e   della   disciplina   della
          riproduzione  animale  e  tenendo  conto  della   normativa
          europea in materia, il Governo e'  tenuto  ad  osservare  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) riorganizzazione  del  sistema  di  consulenza  al
          settore,  finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi
          stabiliti dalla politica  agricola  comune  e  dalle  norme
          nazionali in materia,  con  l'obiettivo  di  qualificare  e
          liberalizzare il servizio, tenendo conto  della  necessita'
          di salvaguardare la biodiversita', la corretta gestione del
          patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il
          benessere animale e la valorizzazione delle  produzioni  di
          qualita'; 
                b)  riconoscimento  del  principio   per   il   quale
          l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri  anagrafici
          costituisce  elemento  fondamentale  per   l'individuazione
          della razza e per la certificazione d'origine; 
                c) riconoscimento  del  principio  della  unicita'  e
          multifunzionalita' del dato  raccolto  per  la  tenuta  del
          libro genealogico o del registro anagrafico e  definizione,
          con provvedimento del Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, delle modalita' di accesso da parte
          di terzi; 
                d) riconoscimento  del  principio  per  il  quale  la
          gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici e'
          necessario    strumento    della    conservazione     della
          biodiversita' animale e della  valorizzazione  delle  razze
          autoctone; 
                e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici
          e  strumentali  soppressi  a  seguito  delle  normative  di
          revisione della spesa pubblica; 
                f) previsione  della  possibilita'  di  integrare  il
          finanziamento statale finalizzato alle attivita' gestionali
          dei libri genealogici mediante fonti  di  autofinanziamento
          delle  organizzazioni  riconosciute  nel   rispetto   della
          normativa europea in materia attraverso  l'espletamento  di
          servizi per i propri soci e utilizzo di marchi  collettivi,
          con obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e
          investimenti riconducibili all'obiettivo del  miglioramento
          genetico; 
                g)  accessibilita'  dei   dati   necessari   per   la
          prestazione dei servizi di consulenza  aziendale  da  parte
          degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai  sensi
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
              5. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,   previo
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, da rendere nel termine  di  quarantacinque  giorni
          dalla data di trasmissione di ciascuno  schema  di  decreto
          legislativo, decorso il  quale  il  Governo  puo'  comunque
          procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
          apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i
          risparmi   di   spesa   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle  Camere
          per   l'acquisizione   del   parere    delle    Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data  di
          assegnazione. Qualora  il  termine  per  l'espressione  dei
          pareri parlamentari scada nei trenta giorni  che  precedono
          la scadenza del termine  per  l'esercizio  della  delega  o
          successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
              6. Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          sue osservazioni e  con  eventuali  modificazioni,  per  il
          parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti
          per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un
          mese  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  il  predetto
          termine, i decreti possono essere comunque adottati in  via
          definitiva dal Governo. 
              7. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          primo dei decreti legislativi in materia di riordino  degli
          enti, societa' ed agenzie vigilati di cui al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi di cui al  comma  2  e  con  le  modalita'  e  le
          procedure di cui ai  commi  5  e  6,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 
              8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo
          14 marzo 2013, n. 33, al fine di  favorire  la  trasparenza
          nella gestione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          nonche' di facilitare un efficace controllo della stessa, i
          predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo  visibile
          e facilmente  accessibile  agli  utenti  nel  proprio  sito
          internet o, in mancanza, nel sito  internet  del  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali: 
                a) il bilancio  e  gli  altri  atti  approvati  dagli
          organi amministrativi anche  di  livello  dirigenziale  che
          comportano una spesa a carico del bilancio medesimo; 
                b)  l'organigramma  comprensivo  degli  incarichi  di
          consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della  data
          di inizio, di conclusione e dei relativi costi. 
              9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi
          contabili, gli organismi pagatori regionali  costituiti  in
          attuazione  dell'articolo  7  del   regolamento   (UE)   n.
          1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013, relativamente alla gestione  fuori  bilancio
          dei fondi  della  Politica  agricola  comune  (PAC)  e  dei
          correlati aiuti nazionali, statali e  regionali,  applicano
          le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA. 
              10.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              Il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo
          e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni
          zootecniche e genealogiche applicabili  alla  riproduzione,
          agli  scambi  commerciali  e  all'ingresso  nell'Unione  di
          animali  riproduttori  di  razza  pura,  di  suini   ibridi
          riproduttori e del loro materiale germinale,  che  modifica
          il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE  e
          90/425/CEE del Consiglio,  e  che  abroga  taluni  atti  in
          materia  di  riproduzione  animale  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2016, n. L
          171. 
              Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 17 dicembre  2013,  sul  sostegno  allo
          sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per  lo
          sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
          1698/2005  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2016,  si
          veda nelle note alle premesse.