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LEGGE 3 agosto 1999, n. 280

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

note: Entrata in vigore della legge: 28-8-1999
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Testo in vigore dal:  28-8-1999

Art. 2

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.
2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
"2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'art. 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza".
- Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante: "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico":
"3 (Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attività svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi".