stai visualizzando l'atto

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 503

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-1-2000
nascondi
Testo in vigore dal:  14-1-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa allo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e controllo;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e in particolare l'articolo 3;
Visto l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, istitutiva del Sistema informativo agricolo nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 febbraio 1999;
Visti il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione espresso con nota dell'8 aprile 1999, n. 123.99 e quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota 5 maggio 1999, n. 3309;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 37/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Anagrafe delle aziende agricole
1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende".
2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.
3. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche, di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, n. 56/L.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", è pubblicata nel suplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, n. 98/L.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997, n. 129.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rappori tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
- Il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449", è il seguente:
"3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnico-economiche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
- La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 15:
"Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del relativo art. 17, comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.