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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017, n. 224

Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonchè le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (18G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2018
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-2-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228  recante
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e, in particolare, i commi 82,
83, 84, 85 e 86; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618, recante norme sull'assistenza sanitaria  ai  cittadini  italiani
all'estero; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  aprile  2000,  n.  103,  recante
disciplina del  personale  assunto  localmente  dalle  rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e  dagli  istituti  italiani  di
cultura all'estero, a norma dell'articolo 4  della  legge  28  luglio
1999, n. 266; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18    e    successive     modificazioni     recante     l'ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante riordino della disciplina sanitaria,  a  norma
dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  e,   in
particolare l'articolo 2, comma 2-sexies, lettera d), l'articolo  12,
comma 3, lettera a), e l'articolo 18, comma 7, terzo periodo; 
  Visti  i  regolamenti  comunitari  relativi  al  coordinamento  dei
sistemi di sicurezza sociale, in particolare, il  regolamento  CE  n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e
il relativo regolamento di applicazione CE n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009; 
  Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera m),  e  35,
comma 3,  del  predetto  regolamento  CE  n.  883/2004,  nonche'  gli
articoli 1, comma 2, lettera b); 3, comma 1, lettera a), e 66,  comma
2 del predetto  regolamento  di  applicazione  CE  n.  987/2009,  dal
combinato disposto dei quali emerge che  il  Ministero  della  salute
assolve sia i compiti di organismo di  collegamento  per  i  rimborsi
delle prestazioni  di  malattia,  sia  quelli  di  autorita'  statale
competente  per  la  definizione   delle   procedure   amministrative
contabili con i Paesi dell'Unione  europea,  dello  Spazio  economico
europeo e della Svizzera; 
  Visti gli Accordi  di  sicurezza  sociale  vigenti  con  Paesi  non
aderenti all'Unione europea, nell'ambito dei quali e'  attribuita  al
Ministero  della  salute  la  funzione  di  autorita'  competente   e
organismo  di  collegamento  per   gli   adempimenti   amministrativi
contabili ivi previsti; 
  Vista  la  direttiva  2011/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 9  marzo  2011,  in  materia  di  assistenza  sanitaria
transfrontaliera, e, in particolare, l'art 7, comma 1; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  38,   recante
attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione  dei
diritti    dei    pazienti    relativi    all'assistenza    sanitaria
transfrontaliera, nonche'  della  direttiva  2012/52/UE,  comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro Stato membro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 22 dicembre 2016, rep. atti n. 236; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative  dei
commi 82, 83 e 84 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le procedure  contabili  e  le  relative  competenze  di  natura
economico   finanziaria   in   materia   di   assistenza    sanitaria
transfrontaliera  da  riferirsi  allo  Stato,  alle  regioni  e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Nel presente regolamento sono considerati i  costi  e  i  ricavi
relativi all'assistenza sanitaria fruita all'estero dai beneficiari a
carico dello Stato, delle regioni e delle province autonome, ai sensi
della  normativa  nazionale  e  dell'Unione  europea,  nonche'  delle
convenzioni internazionali vigenti. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello   Stato-Legge   di
          stabilita' 2013), commi 82, 83, 84, 85 e 86: 
              «82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la
          competenza di autorita' statale del Ministero della  salute
          in materia di assistenza sanitaria  ai  cittadini  italiani
          all'estero,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonche'  in  materia  di
          assistenza sanitaria transfrontaliera,  le  regioni  devono
          farsi carico della regolazione  finanziaria  delle  partite
          debitorie e creditorie connesse  alla  mobilita'  sanitaria
          internazionale,  in   applicazione   di   quanto   previsto
          dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni. 
              83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82  si
          provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci  delle
          aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti,  dei
          costi  e  ricavi  connessi  rispettivamente  all'assistenza
          sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini
          di Stati stranieri  in  Italia,  da  regolare  in  sede  di
          ripartizione delle risorse per la copertura del  fabbisogno
          sanitario standard  regionale,  attraverso  un  sistema  di
          compensazione della mobilita' sanitaria internazionale. 
              84. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  sono  altresi'
          trasferite alle regioni e alle province autonome di  Trento
          e  di  Bolzano  le  competenze  in  materia  di  assistenza
          sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma
          dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  31
          luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e' abrogata
          la citata lettera  b)  del  primo  comma  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 
              85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84,
          per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede  con  apposite
          norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di
          autonomia. 
              86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a  84  del
          presente articolo e le relative  procedure  contabili  sono
          disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile
          2013, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca  «Istituzione
          del servizio sanitario nazionale». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
          1980, n.  618,  reca  «Assistenza  sanitaria  ai  cittadini
          italiani all'estero». 
              - Il decreto legislativo 7 aprile 2000,  n.  103,  reca
          «Disciplina  del   personale   assunto   localmente   dalle
          rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
          istituti italiani di cultura all'estero, a norma  dell'art.
          4 della legge 28 luglio 1999, n. 266.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18, reca «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli
          affari esteri». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  2-sexies,
          lettera d), dell'art. 12, comma 3, lettera a)  e  dell'art.
          18, comma 7, terzo  periodo,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421): 
              «Art. 2 (Competenze regionali). - (Omissis). 
              2-sexies. La regione disciplina altresi': 
              (Omissis). 
                d) il finanziamento delle  unita'  sanitarie  locali,
          sulla base di una quota  capitaria  corretta  in  relazione
          alle  caratteristiche  della  popolazione   residente   con
          criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma  34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 
              «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale).  -  3.  Il  Fondo
          sanitario nazionale, al netto della  quota  individuata  ai
          sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al
          triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in
          coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria
          per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta  del  Ministro
          della sanita',  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome;
          la quota capitaria  di  finanziamento  da  assicurare  alle
          regioni viene determinata  sulla  base  di  un  sistema  di
          coefficienti parametrici, in relazione ai livelli  uniformi
          di prestazioni sanitarie in tutto il territorio  nazionale,
          determinati  ai  sensi  dell'art.  1,  con  riferimento  ai
          seguenti elementi: 
                a) popolazione residente.». 
              «Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 
              7. Restano salve le  norme  previste  dai  decreti  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618,
          e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle  disposizioni
          del  presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto   del
          Ministro della sanita' di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
          il  personale  sanitario  per  l'assistenza  al   personale
          navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
          conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
          cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le  entrate
          e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
          regolamenti della  Comunita'  europea  e  alle  convenzioni
          bilaterali di sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le
          regioni,  ai  bilanci  delle  unita'  sanitarie  locali  di
          residenza degli assistiti. I relativi  rapporti  finanziari
          sono definiti in sede di ripartizione del  Fondo  sanitario
          nazionale.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e'  relativo  al
          coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 
              - Il regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  stabilisce  le
          modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.  883/2004
          e' relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza
          sociale. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera m),
          e dell'art. 35, comma 3, del predetto regolamento  (CE)  n.
          883/2004: 
              «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). 
                m) "autorita' competente", per ciascuno Stato membro,
          il ministro, i ministri o un'altra autorita' corrispondente
          nella cui competenza rientrano, per tutto lo  Stato  membro
          di cui trattasi, o per  una  parte  qualunque  di  esso,  i
          regimi di sicurezza sociale»; 
              «Art. 35 (Rimborsi tra istituzioni). - (Omissis). 
              3. Due  o  piu'  Stati  membri,  e  le  loro  autorita'
          competenti, possono prevedere altre modalita'  di  rimborso
          oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le  istituzioni  che
          rientrano nella loro sfera di competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b);
          dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 66, comma 2 del  predetto
          regolamento di applicazione CE n. 987/2009: 
              «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). 
              2. In aggiunta alle definizioni di cui  al  paragrafo1,
          si applicano le seguenti definizioni: 
              Omissis. 
                b) "organismo di collegamento":  qualsiasi  organismo
          designato dall'autorita' competente di  uno  Stato  membro,
          per uno o piu' dei settori  di  sicurezza  sociale  di  cui
          all'art. 3 del regolamento di base, avente la  funzione  di
          rispondere alle domande di informazioni e di assistenza  ai
          fini  dell'applicazione  del  regolamento  di  base  e  del
          regolamento  di  applicazione  e  di  assolvere  i  compiti
          attribuitigli   dal    titoloIV    del    regolamento    di
          applicazione»; 
              «Art. 3 (Ambito d'applicazione e modalita' degli scambi
          tra gli interessati e  le  istituzioni).  -  1.  Gli  Stati
          membri provvedono a che siano messe  a  disposizione  delle
          persone  interessate   le   informazioni   necessarie   per
          segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento  di
          base  e  dal  regolamento  di  applicazione  in   modo   da
          permettere  loro  di  far  valere  i  loro  diritti.   Essi
          forniscono altresi' servizi di facile  fruizione  da  parte
          degli utenti.». 
              «Art. 66 (Procedura di  rimborso  tra  istituzioni).  -
          (Omissis). 
              2. I  rimborsi  di  cui  agli  articoli  35  e  41  del
          regolamento di base tra le istituzioni degli  Stati  membri
          si effettuano tramite  l'organismo  di  collegamento.  Puo'
          esservi  un  organismo  di  collegamento  separato  per   i
          rimborsi  a  norma  dell'art.  35  e   dell'art.   41   del
          regolamento di base.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  1  della
          direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei
          pazienti      relativi       all'assistenza       sanitaria
          transfrontaliera: 
              «Art. 7 (Principi generali per il rimborso dei  costi).
          -  1.  Fatto  salvo  il  regolamento  (CE)  n.  883/2004  e
          conformemente a quanto disposto dagli articoli 8  e  9,  lo
          Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti
          da una persona assicurata che si e' avvalsa dell'assistenza
          sanitaria    transfrontaliera    siano    rimborsati,    se
          l'assistenza sanitaria in  questione  e'  compresa  tra  le
          prestazioni cui la  persona  assicurata  ha  diritto  nello
          Stato membro di affiliazione.». 
              - Il decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  38,  reca
          «Attuazione   della   direttiva   2011/24/UE    concernente
          l'applicazione   dei   diritti   dei   pazienti    relativi
          all'assistenza sanitaria  transfrontaliera,  nonche'  della
          direttiva  2012/52/UE,  comportante  misure  destinate   ad
          agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in
          un altro stato membro.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i commi 82, 83 e 84 dell'art. 1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.