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LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999

Art. 4

(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura
all'estero).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:
a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
b) semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti;
c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;
d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;
e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.
Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) è il seguente;

"1. Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie. Detto contingente sostituisce quello di cui all'art. 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di cultura".

Si riporta il testo degli articoli contenuti nel titolo VI della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

"TITOLO VI

IMPIEGATI ASSUNTI A CONTRATTO
DAGLI UFFICI ALL'ESTERO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 152 (Contingente, luogo di reclutamento e nazionalità.

L'Amministrazione degli affari esteri può assumere, nel limite complessivo di un contingente di millequattrocento unità, personale a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, e degli uffici consolari di 1a categoria. Gli impiegati a contratto svolgono mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie.

Essi sono assunti tra cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi in cui vi sia difficoltà di ricoprire posti in organico con personale di ruolo e di reclutare in loco il personale idoneo necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. I predetti Paesi sono determinati all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiate, dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni per le quali è prevista l'assunzione di personale a contratto, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonché l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'elenco degli aspiranti contrattisti.

A secondo delle esigenze il Ministro stabilisce, nei limiti del contingente di cui al primo comma, le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Art. 153 (Assunzioni di impiegati temporanei). - Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono essere autorizzati a sostituire, con impiegati temporanei per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovano in una delle situazioni che comportano la sospensione dell'intero trattamento economico.

Per particolari esigenze di servizio degli uffici all'estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento posti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unità i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i mille e duecento mesi.

Il rapporto di impiego del personale indicato nei commi precedenti è regolato dalla legge e dagli usi locali e la retribuzione non può superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni. Si prescinde dalle disposizioni contenute nell'art. 152, secondo comma, e nell'art. 155, fermo il requisito dell'idoneità da valutarsi dal capo dell'ufficio.

Art. 154 (Regime dei contratti). - I contratti stipulati con cittadini italiani sono regolati dalle disposizioni del I e del II capo del presente titolo, sempre che non osti la legge locale.

I contratti stipulati con cittadini italiani possono, a domanda, essere eventualmente regolati dalla legge del luogo salvo quanto espressamente previsto dal presente capo.

E contratti stipulati con persone non in possesso della cittadinanza italiana sono regolati dalla legge del luogo salvo quanto espressamente previsto nel presente capo.
Nelle materie in cui le disposizioni locali non statuiscano o statuiscano soltanto in modo manifestamente insufficiente, ivi compresi gli aumenti per carico di famiglia e quelli per anzianità di servizio, l'amministrazione può a suo giudizio e nei limiti che ritiene opportuni fare ricorso alle disposizioni del capo II in quanto applicabili o conformarsi a quanto praticato da altre rappresentanze diplomatiche e uffici consolari del luogo.

Nel caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana dopo la stipulazione dei predetti contratti, questi possono, a domanda, essere convertiti o rinnovati alla scadenze come contratti regolati dalle disposizioni del I e II capo del presente titolo, previa autorizzazione del Ministero, tenuto conto delle esigenze di servizio. La perdita della cittadinanza straniera è condizione per l'emanazione di tale autorizzazione.

Art. 155 (Requisiti e modalità per l'assunzione). - Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età, che siano di buona condotta e di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati.

Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue, di quella dell'ambiente, degli usi locali e del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti.

Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova d'esame. Il Ministero sulla base del risultato delle prove autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro. Nelle predette prove per le prime assunzioni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cento posti sono riservati a coloro che furono assunte temporaneamente a contratto ai sensi dell'art. 53 della legge 24 gennaio 979, n. 18.

Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al secondo comma dell'art. 152, il Ministro degli affari esteri costituisce, con proprio decreto, una commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, che provvede alla tenuta dell'elenco degli aspiranti contrattisti, alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare mediante prova di esame, esperibile anche presso gli uffici all'estero, e alla ponderazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini della ponderazione costituisce titolo di preferenza, tra i requisiti prescritti, il numero degli anni di residenza nel Paese in cui deve attuarsi l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione, il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. Il viaggio, eventualmente compiuto dagli aspiranti contrattisti così prescelti per raggiungete la sede all'estero ove saranno assunti come contrattisti, è considerato di servizio agli effetti dell'art. 159.

Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto sono particolarmente richiamati fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti di ufficio al principio di un'assidua solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare a condotta anche privata alla dignità dell'ufficio; della residenza; di non esercitare altre attivita.

Gli impiegati assunti pronunciano solenne promessa di lealtà nell'adempimento dei doveri dell'ufficio.

Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con l'esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte ella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impegno indicate nell'art. 152, ultimo comma, e non può superare il 5 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso.

Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianità di servizio, per età o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente.

La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non può in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato i ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo.

Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento.

Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonché del terzo comma dell'art. 162. per controvalore dell'indennità di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennità stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa.

La retribuzione è corrisposta di norma in valuta locale.

Art. 158 (Previdenza e assistenza). - Gli impiegati assunti con contratto regolato da legge locale che non preveda obbligo assicuravo per invalidità, vecchiaia e superstiti e per malattia possono essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.

Per l'assicurazione malattia, anche se la legge locale ne prevede l'obbligo, può provvedersi per particolari situazioni locali, in Paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, ad un'assicurazione integrativa presso l'ENPAS mediante contributo da ripartirsi fra Stato e beneficiari nella proporzione prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Si applica il quarto comma dell'art. 165.

I contratti di assicurazione con istituti assicurativi italiani sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli istituti stessi dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 159 (Viaggi di servizio). - All'impiegato a contratto spetta, per i viaggi di servizio, il trattamento iniziale della carriera corrispondente.

L'indennità giornaliera, nei casi in cui sia stabilita per l'impiegato di ruolo in relazione all'indennità di servizio all'estero, viene rapportata per l'impiegato a contratto alla retribuzione base in godimento o alla retribuzione base dell'impiegato con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la mansione è effettuata.
Qualora nel Paese stesso non vi siano impiegati con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero.

Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - Qualora un ufficio all'estero concluda un contratto di assunzione con un impiegato fino tre mesi prima in servizio presso altro ufficio, l'impiegato stesso conserva a tutti gli effetti anche per il trattamento previsto dagli articoli 163 e 165, se e per quanto non liquidato, la precedente anzianità di servizio.

Si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni contenute nell'art. 152, comma secondo, e nell'art. 155.

Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'art. 161 e delle lettere a) e c) dell'art. 166.

Art. 161 (Cessazione dal servizio). - Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo, cessano in ogni caso dal servizio anche in costanza del rapporto contrattuale, il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONTRATTI
NON REGOLATI DALLA LEGGE LOCALE

Art. 162 (Durata del contratto - Retribuzione). - Il contratto di prima assunzione ha temine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione.

In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto è stipulato a tempo indeterminato.

La retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157.

La retribuzione base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quei centri che presentano un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

Art. 163 (Congedo), - Il contratto prevede un congedo ordinario annuale di tre settimane durante il periodo di contratto a termine, e di un mese durante il periodo di contratto a tempo indeterminato. Il congedo è aumentato di una o di due settimane per gli impiegati in servizio rispettivamente nelle sedi disagiate e nelle sedi particolarmente disagiate.

L'impiegato non può rinunciare al congedo. Per esigenze di servizio il godimento del congedo ordinario può essere rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati più di due periodi di congedo ordinario annuale.

La durata del congedo straordinario per gravidanza e puerperio è stabilita dalla legge italiana. Durante tale periodo l'impiegata ha diritto alla retribuzione intera nel primo mese e alla retribuzione ridotta di un quinto per un ulteriore periodo massimo di due mesi e mezzo

In caso di malattia, all'impiegato può essere concesso un congedo straordinario con corresponsione della retribuzione fino a un massimo di un mese in un anno. Durante il periodo di contratto a termine può essere concesso nell'anno per gli stessi motivi un secondo mese di congedo straordinario non retribuito; durante il periodo di contratto a tempo indeterminato può essere concesso nell'anno e sempre per motivi di salute un secondo mese di congedo straordinario con corresponsione della retribuzione ridotta di un quinto, cui può in casi di particolare gravità aggiungersi un congedo straordinario non retribuito per non più di quattro mesi.

Per gravi motivi di famiglia l'impiegato può ottenere, nel periodo di contratto a tempo indeterminato, un congedo straordinario non retribuito per non più di tre mesi.

La durata complessiva del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, dodici mesi in un quinquennio.

Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a contratto e inflitta per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio la sanzione della censura.

In caso di ripetuta o più grave negligenza, di inosservanza dei doveri di ufficio, di contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico o di comportamento non conforme al decoro delle funzioni è inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della riduzione della retribuzione in misura non superiore a un quinto e per non più di sei mesi.

Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166.

Nei casi previsti dai precedenti commi l'irrogazione della sanzione disciplinare è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato è dato un termine di dieci giorni per dare le proprie giustificazioni.

Salva l'applicazione delle sanzioni di cui al primo, secondo e terzo comma, al personale che svolge mansioni ausiliarie può essere inflitta la sanzione della pena pecuniaria per le infrazioni minori in misura non eccedente mezza giornata di retribuzione, fino ad un importo complessivo che non ecceda durante l'anno una settimana di retribuzione.

Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 165 (Assicurazioni sociali). - Il contratto di impiego prevede le assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti gestite dall' INPS nonché per assistenza malattia da parte dell'ENPAS, sempre con le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite in carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale.

Ove la legge locale prevede l'obbligo di tali assicurazioni, può provvedersi per particolari situazioni locali, in Paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, ad un'assicurazione integrativa presso l'INPS e l'ENPAS.

Il premio mensile dell'assicurazione integrativa per invalidità, vecchiaia e superstiti non può superare il 70 per cento del contributo dovuto per la corrispondente assicurazione sociale obbligatoria del personale di analoga categoria in Italia ed è ripartito fra Stato e dipendenti nella proporzione stabilita per gli iscritti alla relativa, gestione INPS.

I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS e all'ENPAS sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il tesoro sentito l'ente assicuratore interessato.

I contratti di assicurazione con l'INPS e con l'ENPAS sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli enti stessi dal Ministro per gli affari esteri previa intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Il contratto di impiego prevede altresì la concessione di un equo, indennizzo nelle stesse misure stabilite per le corrispondenti categorie degli impiegati di ruolo, qualora il contrattista, a causa di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, subisce la perdita totale o parziale dell'integrità fisica.

Art. 166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto di prima assunzione a tempo determinato di cui al primo comma dell'art. 162 può essere risolto a giudizio dell'Amministrazione o da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi.

Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi. Da parte dell'Amministrazione il contratto è risolto nei casi seguenti:

a) per incapacità professionale, per scarso rendimento, per motivi disciplinari;

b) per riduzione di personale;

c) per motivi straordinari, a giudizio del Ministro per gli affari esteri sentito il Consiglio di amministrazione.

Salvo che nei casi di risoluzione del contratto per motivi disciplinari di cui al terzo comma dell'art. 164 e in quelli indicati nel sesto comma dell'articolo stesso, l'Amministrazione è tenuta ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'Amministrazione può disporre l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo corrispondente a quello del mancato preavviso.

Nei casi del primo comma e del secondo comma lettera a), il rapporto d'impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale. I provvedimenti di risoluzione di cui al secondo comma lettera a), sono impugnabili gerarchicamente con ricorso al Ministro.

In caso di risoluzione del contratto o di cessazione dal servizio per limiti di età è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato.

Capo III

AMMISSIONE NEI RUOLI DELLO STATO

Art. 167 (Concorsi per l'ammissione ai ruoli organici). - Gli impiegati con contratto a tempo indeterminato possono accedere, mediante concorsi per titoli ad esami loro riservati, alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.

I concorsi sono banditi ogni qualvolta lo siano i corrispondenti concorsi ordinari e per non meno di un decimo dei posti previsti per questi ultimi. Tale aliquota può essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che, al 1^ gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso, abbiano maturato l'anzianità prevista dal comma successivo.

Sono ammessi ai concorsi gli impiegati di cittadinanza italiana che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione alle carriere a cui aspirano e che abbiano compiuto cinque anni di servizio continuativo e lodevole svolgendo mansioni analoghe o superiori a quelle delle carriere per cui concorrono.

Il giudizio sulla quantità del servizio e sulla natura delle mansioni è espresso dal Consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti del capo dell'ufficio e degli altri elementi di cui esso disponga. Il Consiglio di amministrazione si esprime altresì sull'equipollenza dei titoli di studio stranieri,

Si applica il quarto comma dell'art. 94, Il regolamento stabilisce altresì le norme relative alle sedi dove possono svolgersi le prove.

Al personale a contratto che entra nei ruoli dello Stato è valutato a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le nome in vigore per il riscatto del servizio non di ruolo.

Il personale a contratto dovrà effettuare entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale".