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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 749

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1998)
Testo in vigore dal:  24-7-1965

Art. 31


Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è fissato nella, misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Aminimstrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.
Il contributo di cui al precedente comma è calcolato sull'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima
mensilità e sull'intero importo delle quote di aggiunta di famiglia. Sono soppressi:
a) il contributo di solidarietà di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841
b) l'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S., dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 dicembre 1963, n. 2194.