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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 22 agosto 2017, n. 154

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (17G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI
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  • REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
    Capo I
    Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
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  • 11
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  • Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici
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  • PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
    Capo I
    Livelli e contenuti della progettazione
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • Soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori
  • 22
  • SOMMA URGENZA
  • 23
  • ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
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  • 25
  • 26
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 27
  • 28
Testo in vigore dal:  11-11-2017 al: 30-6-2023
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DEI BENI

E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2015;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione»;
Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»;
Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente»;
Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4»;
Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche»;
Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali»;
Viste le disposizioni transitorie e di coordinamento del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare i commi 4 e 19 dell'articolo 216, nelle parti in cui dispongono, rispettivamente, che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si rende necessario disciplinare, con riferimento ai lavori riguardanti beni culturali, i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della progettazione, le attività di progettazione e di direzione lavori, i tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori di somma urgenza, nonché l'esecuzione e il collaudo dei lavori, anche tenendo conto degli effetti derivanti dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota 12696 del 21 aprile 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 599), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 146, comma 4; 147, commi 1 e 2; 148, comma 7; 150, comma 2; 23, comma 3; 216, commi 4 e 19, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 146 (Qualificazione). - (Omissis).
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'art. 216, comma 19.».
«Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). - 1. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.».
«Art. 148 (Affidamento dei contratti). - (Omissis).
7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'art. 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'art. 146, comma 4.».
«Art. 150 (Collaudo). - (Omissis).
2. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.».
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi).
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 4.».
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - (Omissis).
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
(Omissis).
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.