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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 599

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

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Testo in vigore dal:  11-9-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine" non è necessario ai fini indicati nel citato art: 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

L'ente pubblico "Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine" è soppresso a decorrere dal termine dell'anno scolastico 1976-77.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 18