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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2018)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 21-7-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 1 e 14  della  legge  9  luglio  2015,  n.  114,
recante delega al Governo per il recepimento delle direttive  europee
e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione  europea  -  legge   di
delegazione europea 2014; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  13   dicembre   2011   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  recante  modifica  e
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati; 
  Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante
modifiche al sistema penale; 
  Visto l'articolo 6 della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia  di  danno
ambientale; 
  Visti gli articoli 14 e 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro  sulle
aree protette; 
  Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  recante
misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo; 
  Visto l'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,   recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e  di
terreni montani; 
  Visto il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere nel Regno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante attuazione della delega  di  cui  all'articolo  1  della
legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2001,  n.  108,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998; 
  Visti gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a  norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visti gli articoli  93  e  94  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  recante  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio  2010,
n. 22, recante riassetto della normativa  in  materia  di  ricerca  e
coltivazione delle risorse geotermiche,  a  norma  dell'articolo  27,
comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante
misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori
disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123; 
  Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
recante disposizioni urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio  di  compatibilita'
di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377; 
  Visto  l'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico del 6 luglio 2012, recante attuazione dell'articolo 24  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante linee guida  per  la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei
progetti di competenza delle regioni e  province  autonome,  previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  che
si e' espressa nella seduta del 4 maggio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle  infrastrutture
e dei trasporti, della salute e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) della direttiva 2014/52/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati»; 
    b) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) la valutazione ambientale dei progetti ha la  finalita'  di
proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  alla
qualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  e
conservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quanto
risorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolare
e  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impatti
ambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c).». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              "Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea) 
              1. In relazione alle deleghe legislative conferite  con
          la legge di delegazione europea per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.". 
              "Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea) 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 14 della legge
          9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014): 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee) 
              1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234.". 
              "Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva 2014/52/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica  la  direttiva
          2011/92/UE   concernente   la   valutazione    dell'impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici e privati) 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2014/52/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica  la  direttiva
          2011/92/UE   concernente   la   valutazione    dell'impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici e  privati,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a)      semplificazione,       armonizzazione       e
          razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto
          ambientale  anche   in   relazione   al   coordinamento   e
          all'integrazione con altre procedure volte al  rilascio  di
          pareri e autorizzazioni a carattere ambientale; 
                b) rafforzamento della qualita'  della  procedura  di
          valutazione  di   impatto   ambientale,   allineando   tale
          procedura ai principi della  regolamentazione  intelligente
          (smart regulation) e della coerenza e  delle  sinergie  con
          altre normative e politiche europee e nazionali; 
                c)  revisione   e   razionalizzazione   del   sistema
          sanzionatorio  da  adottare  ai   sensi   della   direttiva
          2014/52/UE,  al  fine  di   definire   sanzioni   efficaci,
          proporzionate e dissuasive e  di  consentire  una  maggiore
          efficacia nella prevenzione delle violazioni; 
                d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
          amministrative  per  finalita'  connesse  al  potenziamento
          delle attivita' di vigilanza,  prevenzione  e  monitoraggio
          ambientale, alla verifica  del  rispetto  delle  condizioni
          previste  nel  procedimento  di   valutazione   ambientale,
          nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso
          di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.". 
              -  La  direttiva  del  Consiglio  2009/71/Euratom   che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  2
          luglio 2009, n. L 172. 
              - La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente  la  valutazione
          dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
          privati e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2012, n.  L
          26. 
              - La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  sostanze   pericolose,
          recante modifica e successiva abrogazione  della  direttiva
          96/82/CE del Consiglio  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  24
          luglio 2012, n. L 197. 
              - La direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica  la  direttiva
          2011/92/UE   concernente   la   valutazione    dell'impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici  e  privati  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2014, n. L 124. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) 
              E' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta
          pari alla terza parte del massimo della  sanzione  prevista
          per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
          sia stabilito il minimo della sanzione  edittale,  pari  al
          doppio  del  relativo  importo   oltre   alle   spese   del
          procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
          contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
          notificazione degli estremi della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.". 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -  Serie
          generale - n. 162 del 15 luglio 1986, S.O. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  14  e  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 14 (Decreti legislativi) 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              "Art. 17 (Regolamenti) 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 192 del 18  agosto
          1990. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              "Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) 
              1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, introdotto dall'articolo  2  dalla  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza   di
          servizi le amministrazioni che vi partecipano  stabiliscono
          il  termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad   una
          decisione.  In  caso  di  inutile   decorso   del   termine
          l'amministrazione indicente  procede  ai  sensi  dei  commi
          3-bis e 4". 
              2. Dopo il comma  3  dell'articolo  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: 
              "3-bis. Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso, anche nel  corso  della  conferenza,  il  proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere la  determinazione  di  conclusione  positiva  del
          procedimento  dandone  comunicazione  al   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente  o
          quella dissenziente sia una amministrazione statale;  negli
          altri casi la comunicazione e'  data  al  presidente  della
          regione ed ai sindaci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa delibera  del  Consiglio  medesimo,  o  il
          presidente della regione o i sindaci, previa  delibera  del
          consiglio regionale o dei consigli comunali,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione,   possono
          disporre  la  sospensione  della  determinazione   inviata;
          trascorso tale  termine,  in  assenza  di  sospensione,  la
          determinazione e' esecutiva.  In  caso  di  sospensione  la
          conferenza puo' entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
          decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri.  Decorso  inutilmente   tale
          termine, la conferenza e' sciolta". 
              3. Il comma 4 dell'articolo 14  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: 
              "4. Qualora il motivato dissenso alla  conclusione  del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini, l'amministrazione  procedente  puo'  richiedere,
          purche' non vi sia  stata  una  precedente  valutazione  di
          impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri". 
              4. Dopo il comma  4  dell'articolo  14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: 
              "Art. 4-bis.  La  conferenza  di  servizi  puo'  essere
          convocata  anche  per  l'esame  contestuale  di   interessi
          coinvolti in  piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
          conferenza  e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa
          informale intesa, da una delle amministrazioni  che  curano
          l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
          competente    a    concludere    il    procedimento     che
          cronologicamente  deve  precedere   gli   altri   connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 
              5. Dopo l'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, e' inserito il seguente: 
              "Art. 14-bis.  -  1.  Il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi e' obbligatorio nei  casi  in  cui  l'attivita'  di
          programmazione, progettazione, localizzazione, decisione  o
          realizzazione di opere pubbliche o programmi  operativi  di
          importo iniziale complessivo superiore a lire  30  miliardi
          richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
          attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi  comunque
          denominati, ovvero qualora si tratti di opere di  interesse
          statale o che interessino piu' regioni. La conferenza  puo'
          essere indetta  anche  dalla  amministrazione  preposta  al
          coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione  coinvolta  in
          tale attivita'. 
              2. Nelle conferenze di servizi di cui al  comma  1,  la
          decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
          diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una  intesa
          tra lo Stato e la regione  o  le  regioni  territorialmente
          interessate, si esprimano a favore della  determinazione  i
          rappresentanti  di  comuni  o  comunita'  montane   i   cui
          abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento  ufficiale,
          costituiscono la maggioranza di quelli delle  collettivita'
          locali complessivamente interessate dalla decisione  stessa
          e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni  o
          delle comunita' montane interessate.  Analoga  regola  vale
          per i rappresentanti delle province". 
              6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, introdotto dal  comma  5  del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 14-ter. - 1. La  conferenza  di  servizi  di  cui
          all'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima  o  nel
          corso dell'accertamento di conformita' di cui  all'articolo
          2 del predetto decreto. Quando  l'accertamento  abbia  dato
          esito positivo, la  conferenza  approva  i  progetti  entro
          trenta giorni dalla convocazione. 
              2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta,  per  le
          opere di interesse statale,  dal  Provveditore  alle  opere
          pubbliche competente per  territorio.  Allo  stesso  organo
          compete l'accertamento di cui all'articolo  2  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,
          salvo il caso di opere che  interessano  il  territorio  di
          piu' regioni per il  quale  l'intesa  viene  accertata  dai
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". 
              7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
          241, introdotto dal  comma  6  del  presente  articolo,  e'
          inserito il seguente: 
              "Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad  opere
          per le quali sia  intervenuta  la  valutazione  di  impatto
          ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
          n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14,  comma  4,
          16, comma  3,  e  17,  comma  2,  si  applicano  alle  sole
          amministrazioni  preposte  alla  tutela  della  salute  dei
          cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo  3,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383. Su proposta del  Ministro  competente,
          del Ministro  dell'ambiente  o  del  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,   la   valutazione   di   impatto
          ambientale puo' essere estesa, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, previa delibera  del  Consiglio
          dei  ministri,  anche  ad  opere  non   appartenenti   alle
          categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della  legge
          8 luglio 1986, n. 349. 
              2. Per l'opera  sottoposta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
          del  relativo  procedimento,  e'  pubblicato,  a  cura  del
          proponente,   unitamente   all'estratto   della    predetta
          valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
          e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i  termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati". 
              8. - 9. 
              10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
          27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal  comma
          8  del  presente  articolo,   si   applicano,   in   quanto
          compatibili,  agli  accordi  di  programma  ed   ai   patti
          territoriali di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  8
          febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
          n.  104,  e  successive  modificazioni,  agli  accordi   di
          programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
          nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2
          della  legge  15  dicembre  1990,  n.  396,  nonche'   alle
          sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis,  3-bis  e  4
          dell'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          introdotte dal presente articolo, si applicano  anche  alle
          altre  conferenze  di  servizi   previste   dalle   vigenti
          disposizioni di legge. 
              12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge  12  giugno
          1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
              "5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
          spese relative al proprio funzionamento, nei  limiti  degli
          stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
          scopo  nel  bilancio  dello  Stato.  Il  rendiconto   della
          gestione finanziaria e' soggetto al controllo  della  Corte
          dei conti. Le norme  dirette  a  disciplinare  la  gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
          predetta Commissione". 
              13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge  12  giugno
          1990, n.  146,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i
          seguenti: "Alle  dipendenze  della  Commissione  e'  posto,
          altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
          diciotto unita', di  dipendenti  dello  Stato  e  di  altre
          amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando,
          determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. I dipendenti comandati  conservano  lo
          stato  giuridico   e   il   trattamento   economico   delle
          amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime". 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:  "sentiti"  e'
          sostituita dalla seguente: "sentito";  le  parole:  "ed  il
          consiglio di amministrazione" sono soppresse. 
              16. All'articolo 58,  terzo  comma,  del  citato  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"  e'  sostituita
          dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il  consiglio  di
          amministrazione" sono soppresse. 
              17. All'articolo 56 del citato  testo  unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: 
              "In attesa dell'adozione del provvedimento di  comando,
          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
          l'amministrazione che ha richiesto il comando". 
              18. Fino alla trasformazione  in  societa'  per  azioni
          dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
          stesso puo'  essere  comandato  presso  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              19. 
              20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto
          comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
          articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
          n.  827,  nonche'  dagli  articoli  19   e   seguenti   del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  novembre  1979,  n.  718,  in  materia   di
          redazione e aggiornamento degli inventari,  il  valore  dei
          beni e delle apparecchiature di natura  informatica,  anche
          destinati   al   funzionamento   di   sistemi   informativi
          complessi, s'intende ammortizzato nel  termine  massimo  di
          cinque  anni  dall'acquisto.  Trascorso  tale  termine,  il
          valore d'inventario s'intende azzerato,  anche  se  i  beni
          stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. 
              21. I beni e le apparecchiature di  cui  al  comma  20,
          qualora siano divenuti inadeguati per  la  funzione  a  cui
          erano destinati, sono alienati, ove possibile, a  cura  del
          Provveditorato   generale   dello   Stato,    secondo    il
          procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23
          maggio  1924,  n.  827.  In  caso  di  esito  negativo  del
          procedimento di alienazione, i beni  e  le  apparecchiature
          stessi sono assegnati in proprieta', a titolo  gratuito,  a
          istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri  soggetti
          non aventi fini di lucro che ne  abbiano  fatto  richiesta,
          ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
          in materia di tutela ambientale. 
              22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della  legge
          5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al  personale  di
          livello dirigenziale od equiparato di cui  all'articolo  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni,  nonche'  al   personale
          dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche.   Per   il
          personale  delle  magistrature  ordinaria,  amministrativa,
          contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
          luglio 1982, n. 441,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono
          esercitate dai rispettivi organi di governo. 
              23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
          giugno  1994,  n.  479,  relativo  alle  attribuzioni   dei
          consigli di indirizzo e vigilanza degli  enti  pubblici  di
          assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
          seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza  definisce
          i programmi e individua le linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta  ed
          economica gestione delle risorse;  emana  le  direttive  di
          carattere  generale   relative   all'attivita'   dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,  nonche'  i  piani  pluriennali  e  i   criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta  giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio   di
          amministrazione; in caso  di  non  concordanza  tra  i  due
          organi, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
          provvede   all'approvazione   definitiva.   I    componenti
          dell'organo  di  controllo  interno   sono   nominati   dal
          presidente  dell'ente,  d'intesa  con   il   consiglio   di
          indirizzo e vigilanza". 
              24. I commi da 1 a 4 dell'articolo  16  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: 
              "1.   Gli    organi    consultivi    delle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
          pareri   ad   essi   obbligatoriamente   richiesti    entro
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
          Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono  tenuti
          a  dare  immediata   comunicazione   alle   amministrazioni
          richiedenti del termine entro  il  quale  il  parere  sara'
          reso. 
              2. In caso di decorrenza  del  termine  senza  che  sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 
              4. Nel caso in cui l'organo adito  abbia  rappresentato
          esigenze istruttorie il termine di  cui  al  comma  1  puo'
          essere interrotto per una  sola  volta  e  il  parere  deve
          essere reso definitivamente  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione  degli  elementi  istruttori   da   parte   delle
          amministrazioni interessate". 
              25. Il parere del Consiglio di Stato  e'  richiesto  in
          via obbligatoria: 
                a) per l'emanazione degli atti normativi del  Governo
          e dei singoli ministri, ai  sensi  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per  l'emanazione  di
          testi unici; 
              b)  per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari   al
          Presidente della Repubblica; 
              c) sugli schemi generali di contratti-tipo,  accordi  e
          convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. 
              25-bis. Le disposizioni della lettera c) del  comma  25
          non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge  che
          preveda  il  parere  del  Consiglio   di   Stato   in   via
          obbligatoria.   Resta   fermo   il    combinato    disposto
          dell'articolo 2, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, e dell'articolo 33 del testo  unico  delle  leggi  sul
          Consiglio di Stato, approvato con regio decreto  26  giugno
          1924, n. 1054. 
              27. Fatti salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta;
          decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              28. E' istituita una sezione consultiva  del  Consiglio
          di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi  per  i
          quali il parere del Consiglio di Stato  e'  prescritto  per
          legge o  e'  comunque  richiesto  dall'amministrazione.  La
          sezione esamina altresi', se richiesto dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  gli  schemi  di  atti  normativi
          dell'Unione europea. Il parere del Consiglio  di  Stato  e'
          sempre reso in adunanza generale per  gli  schemi  di  atti
          legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione  o  dal
          presidente del  Consiglio  di  Stato  a  causa  della  loro
          particolare importanza. 
              29. All'articolo 10 del testo unico delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          comma: 
              "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di  una  legge,
          decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di
          particolare complessita' in ragione dell'elevato numero  di
          commi,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ne
          predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale,
          un testo corredato da sintetiche note a  margine,  stampate
          in modo caratteristico, che indichino in modo  sommario  il
          contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale  testo
          viene pubblicato in una data indicata contestualmente  alla
          pubblicazione  della  legge  o   dell'atto   normativo   e,
          comunque, non oltre  quindici  giorni  dalla  pubblicazione
          stessa". 
              30. 
              31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma  5,  del
          decreto  legislativo  13  febbraio  1993,   n.   40,   come
          modificati dal decreto legislativo  10  novembre  1993,  n.
          479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8  giugno
          1990, n. 142. 
              32.   Il   controllo   di   legittimita'   sugli   atti
          amministrativi della regione, esclusa ogni  valutazione  di
          merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
          quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale  e
          contabile  dei  consigli  regionali,  nonche'  sugli   atti
          costituenti   adempimento    degli    obblighi    derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
              33. - 36. 
              37. La commissione statale di controllo ed il  comitato
          regionale  di  controllo   non   possono   riesaminare   il
          provvedimento  sottoposto   a   controllo   nel   caso   di
          annullamento  in  sede  giurisdizionale  di  una  decisione
          negativa di controllo. 
              38. - 45. 
              46.  Le  associazioni  di   protezione   ambientale   a
          carattere nazionale, individuate dal decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come  modificato  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  17  febbraio   1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  28  aprile
          1995, possono, nei casi  previsti  dall'articolo  18  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti  al  giudice
          amministrativo gli atti di competenza delle regioni,  delle
          province e dei comuni. 
              47. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  1995,  n.
          549, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma  5  dopo  le  parole  "di  personale  del
          comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale
          delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli  enti
          che   non   versino   nelle   situazioni    strutturalmente
          deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni"; 
                b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito  dal
          seguente: "Il divieto non si  applica  alle  regioni,  alle
          province autonome e agli enti locali che non versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'articolo
          45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni". 
              48. 
              49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il  31
          dicembre  1996,  l'approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio
          stabilmente   riequilibrato,   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 e al  comma  47  del  presente  articolo  si
          applicano nei limiti stabiliti dall'articolo  1,  comma  7,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
              50.   I   comuni   possono   rideterminare   attraverso
          accorpamenti il numero e la  localizzazione  delle  sezioni
          elettorali, e possono prevederne  l'ubicazione  in  edifici
          pubblici anche non scolastici. 
              51. - 59. 
              60. Il comma 6 dell'articolo  1  del  decreto-legge  31
          maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 
              61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951,  n.  1084,
          e' abrogato. 
              62. Dopo  il  comma  4  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15  novembre  1993,  n.  507,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree
          pubbliche  con  manufatti  od  opere  di  qualsiasi  natura
          possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune.  Le
          spese  per  la  rimozione   sono   poste   a   carico   del
          trasgressore". 
              63.  Il  consiglio   comunale   puo'   determinare   le
          agevolazioni sino alla  completa  esenzione  dal  pagamento
          della tassa per l'occupazione di spazi ed  aree  pubbliche,
          per le superfici e gli spazi gravati da  canoni  concessori
          non ricognitori. 
              64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
          previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
          della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i  comuni  che  non
          abbiano dichiarato il dissesto  e  che  non  versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'articolo
          45 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
          non applicare le tasse sulle concessioni  comunali  di  cui
          all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.  702,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,
          n. 3, o modificarne le aliquote. 
              65. - 79. 
              79-bis  Le   somme   dovute   alla   Scuola   superiore
          dell'amministrazione  dell'interno  in   esecuzione   delle
          convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo  e  di
          quelle stipulate con enti pubblici o  privati,  nonche'  le
          somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
          forniti dalla Scuola stessa sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, all'unita' previsionale  di  base
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno
          relativa alle spese per il funzionamento della  Scuola.  Le
          medesime disposizioni  si  applicano,  nel  rispetto  delle
          procedure previste dai rispettivi ordinamenti,  alle  somme
          derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
          delle amministrazioni centrali. 
              80. 
              81. In sede di prima attuazione e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e'  istituito,  a   cura   del   Ministro
          dell'interno, un albo provvisorio al quale  sono  iscritti,
          in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
          51-bis della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  introdotto
          dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e  di  cui
          al  comma  68  del  presente  articolo.  A  decorrere   dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco  e  il
          presidente della provincia possono nominare  il  segretario
          scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In  sede  di  prima
          attuazione della  presente  legge  e  fino  all'entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 78 non si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 2,  decimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,  n.
          749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno  un
          anno  dalla  sede  di  prima  assegnazione  dei   segretari
          comunali di qualifica iniziale. 
              82. Il regolamento di cui al  comma  78  deve  altresi'
          stabilire una disciplina transitoria relativa a  tutti  gli
          istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  nel  rispetto   delle
          posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai  segretari
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. Le norme transitorie dovranno,  altresi',  prevedere
          disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
          pubbliche amministrazioni dei  segretari  che  ne  facciano
          richiesta.  Entro   trenta   giorni   dall'emanazione   del
          regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai  segretari
          in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione  ad  apposita
          sezione speciale  dell'albo.  I  segretari  che  richiedano
          l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
          statale    e    trasferiti    presso    altre     pubbliche
          amministrazioni,  con  preferenza   per   quelle   statali,
          mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
          pensionabile  in  godimento.   Le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo  15  del
          decreto-legge 24 novembre 1990,  n.  344,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 gennaio  1991,  n.  21,  sono
          abrogate. 
              83. Sino all'espletamento dei  corsi  di  formazione  e
          reclutamento l'ammissione all'albo nel  grado  iniziale  e'
          disposta  in  favore  dei  vincitori  e  degli  idonei  dei
          concorsi in via di espletamento  ovvero  dei  vicesegretari
          che ne facciano richiesta e che abbiano svolto  per  almeno
          quattro anni le relative funzioni. 
              84. - 86. 
              87. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere della
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
          nazionali  delle  autonomie  locali,  e'  disciplinata   la
          procedura per consentire alle regioni e agli enti locali  e
          ai loro consorzi di ricorrere a  modalita'  di  riscossione
          dei tributi nonche' di sanzioni  o  prestazioni  di  natura
          pecuniaria  in  forma  diretta,  anche  mediante  strumenti
          elettronici  o  informatici,  ovvero  tramite  il   sistema
          bancario e postale. 
              88. Con proprio  regolamento  le  regioni  e  gli  enti
          locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione  per
          versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
          e dovuti all'ente interessato. 
              89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
          cui al comma 87 sono abrogate  tutte  le  disposizioni  che
          escludono  o  limitano  l'utilizzazione   di   sistemi   di
          pagamento a  favore  delle  regioni  e  degli  enti  locali
          diversi dalla carta moneta. 
              90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,  n.  122,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito  il
          seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
          esclusivo dei  residenti,  anche  nel  sottosuolo  di  aree
          pertinenziali  esterne  al  fabbricato,  purche'   non   in
          contrasto con i piani urbani  del  traffico,  tenuto  conto
          dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
          la tutela dei corpi idrici"; 
                b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate",  sono
          inserite le seguenti: "salvo che si  tratti  di  proprieta'
          non condominiale". 
              91. I regolamenti comunali e provinciali in materia  di
          termine, di responsabile del procedimento e di  diritto  di
          accesso ai documenti, ove non gia' vigenti,  sono  adottati
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Decorso tale termine il comitato  regionale
          di controllo nomina un commissario per  la  loro  adozione.
          Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
              92.  Fino  all'approvazione  del  regolamento  previsto
          dall'articolo 7, comma 4, della legge  8  giugno  1990,  n.
          142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
          previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,  in  materia  di
          disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
          successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
          unico delle  leggi  sui  pesi  e  sulle  misure  nel  Regno
          d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato  con  regio
          decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
          di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio  1909,
          n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              94.   Nell'ambito    dell'ulteriore    semplificazione,
          prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
          1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
          e  al  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,   i
          regolamenti  individuano  le  disposizioni  che  pongono  a
          carico di persone fisiche, associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi  obblighi  in  materia   di   comunicazioni   e
          certificazioni, che si intendono abrogate ove gli  obblighi
          da esse previsti non siano piu'  rilevanti  ai  fini  della
          lotta alla criminalita' organizzata. 
              95. L'ordinamento degli studi dei  corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita' dei predetti corsi e dei  relativi  titoli,  gli
          obiettivi  formativi  qualificanti,  tenendo  conto   degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi  e  di  titoli  universitari,  in   aggiunta   o   in
          sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,  2,  3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli  di
          cui al decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  in
          corrispondenza   di   attivita'   didattiche    di    base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
                b) modalita' e strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                c) modalita' di attivazione da parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              96. Con decreti del Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, emanati  sulla  base  di
          criteri   di   semplificazione   delle   procedure   e   di
          armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
          comma  95,  e'   altresi'   rideterminata   la   disciplina
          concernente: 
                a) il riconoscimento delle scuole di cui  alla  legge
          11 ottobre  1986,  n.  697,  l'attivazione  dei  corsi,  il
          rilascio e la valutazione dei relativi titoli; 
                b)  il   riconoscimento   degli   istituti   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio  1989,  n.
          56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; 
                c) il differimento dei termini per la  convalida  dei
          titoli di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,  n.  280,  e  la
          valutazione dei diplomi rilasciati  entro  il  31  dicembre
          1996 dalle scuole di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  14,  anche
          ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; 
                d)  il  riordino  delle  universita'  per  stranieri,
          prevedendo  anche  casi  specifici  in  base  ai  quali  e'
          consentito l'accesso a studenti italiani; 
                e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
          100 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni  in  materia
          di  requisiti  scientifici  e  professionali  dei  predetti
          professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
          rinnovabilita' dei contratti. 
              97. Le materie  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  e
          all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre  1990,  n.
          341,   sono   disciplinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con altri Ministri interessati. 
              98. I decreti di cui al comma  95  contengono  altresi'
          norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
          regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai  fini
          di adeguarla alle particolari situazioni  linguistiche.  Ai
          predetti fini le regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia
          Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
          possono,  sentiti  i  Ministeri  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica   e   della   pubblica
          istruzione, stipulare apposite convenzioni con  universita'
          italiane e  con  quelle  dei  Paesi  dell'area  linguistica
          francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni  disciplinano
          il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
          universita'  nonche'  le  modalita'  di  finanziamento.  La
          stessa  disciplina  si  applica  ai  diplomi  di  cui  agli
          articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              99. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si provvede, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          su proposta del Consiglio universitario nazionale,  secondo
          criteri   di    affinita'    scientifica    e    didattica,
          all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei  settori
          scientifico-  disciplinari,  nell'ambito  dei  quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
          pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
          raggruppamenti concorsuali. 
              100.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  presenta  ogni  tre  anni   al
          Parlamento una  relazione  sullo  stato  degli  ordinamenti
          didattici universitari e sul loro rapporto con lo  sviluppo
          economico e  produttivo,  nonche'  con  l'evoluzione  degli
          indirizzi culturali e professionali. 
              101. In  ogni  universita'  o  istituto  di  istruzione
          universitaria, nelle more dell'attuazione della  disciplina
          di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti  didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  autorizzare,
          sperimentalmente e per una  durata  limitata,  con  proprio
          decreto,  previo   parere   del   Consiglio   universitario
          nazionale (CUN), modifiche ai predetti  ordinamenti  ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano ordinamenti didattici alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, purche' previsti nei piani  di
          sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli   strumenti
          attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma  8,
          lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per  i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato regionale di coordinamento di cui  all'articolo  3
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  gennaio
          1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
          le  modalita'  e  i  criteri  per  il  passaggio  al  nuovo
          ordinamento, ferma  restando  la  facolta'  degli  studenti
          iscritti  di  completare  i  corsi  di  studio,  ovvero  di
          transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,  da  parte
          delle  strutture   didattiche   competenti,   degli   esami
          sostenuti con esito positivo. 
              102. - 107. 
              108. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente
          legge, gli schemi dei decreti di  cui  al  comma  106  sono
          presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge stessa. Le  elezioni  per  il
          rinnovo  del  CUN  hanno  luogo   entro   sessanta   giorni
          dall'emanazione del decreto  concernente  le  modalita'  di
          elezione. 
              109.  Nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario   del
          bilancio e dei  principi  di  una  corretta  ed  efficiente
          gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2),  3),
          4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
          dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
          e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I  relativi
          atti regolamentari devono rispettare quanto  stabilito  dai
          contratti  collettivi  di  lavoro  e   sono   soggetti   al
          procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29. 
              110.   Il   contratto   di   lavoro    del    direttore
          amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita',  di
          altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra  estranei
          alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo  determinato  di
          durata  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile.   Si
          applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e  l'articolo
          20 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
          novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al  comma  1  di
          detto  articolo  e'  presentata  al  rettore  e  da  questi
          trasmessa al  consiglio  di  amministrazione  e  al  senato
          accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
          stipulato con il direttore amministrativo  in  carica  alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  per  la
          durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo. 
              111. Le norme che disciplinano  l'accesso  al  pubblico
          impiego sono integrate, in sede degli accordi  di  comparto
          previsti  dall'articolo  51  del  decreto   legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,  con  le
          modalita' di  cui  all'articolo  50  del  medesimo  decreto
          legislativo, e successive modificazioni, al fine di  tenere
          in considerazione le professionalita' prodotte dai  diplomi
          universitari,  dai  diplomi  di  scuole  dirette   a   fini
          speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
          dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
          altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 
              112. Fino al riordino della  disciplina  relativa  allo
          stato giuridico dei professori universitari e del  relativo
          reclutamento, il Ministro dell'universita' e della  ricerca
          scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
          criteri per la chiamata diretta, da parte  delle  facolta',
          di eminenti  studiosi,  non  solo  italiani,  che  occupino
          analoga posizione in  universita'  straniere  o  che  siano
          insigniti di  alti  riconoscimenti  scientifici  in  ambito
          internazionale. L'articolo 4  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato  dalla
          data di emanazione del predetto decreto. 
              113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  semplificazione
          delle modalita' di svolgimento del concorso e  introduzione
          graduale, come condizione  per  l'ammissione  al  concorso,
          dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
          scuole di  specializzazione  istituite  nelle  universita',
          sedi delle facolta' di giurisprudenza. 
              114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
          all'accesso alle  professioni  di  avvocato  e  notaio,  il
          diploma  di  specializzazione   di   cui   al   comma   113
          costituisce, nei termini che saranno definiti  con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia,  adottato  di  concerto
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, titolo valutabile  ai  fini  del
          compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,  sono
          definiti i criteri per  la  istituzione  ed  organizzazione
          delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
          prevedendo  l'affidamento  annuale  degli  insegnamenti   a
          contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 
              115. Il  Governo,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  e'  delegato  ad
          emanare,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,  finalizzati
          alla trasformazione degli  attuali  Istituti  superiori  di
          educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                a) possibilita' di  istituire  facolta'  o  corsi  di
          laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso  di
          altre  facolta'  o  dipartimenti,   indicando   i   settori
          scientifico- disciplinari caratterizzanti; 
                b)     determinazione     delle     procedure     per
          l'individuazione sul  territorio,  in  modo  programmato  e
          tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
          sedi delle facolta' di scienze  motorie,  anche  in  deroga
          alle disposizioni  vigenti  in  materia  di  programmazione
          universitaria; 
                c)  possibilita'  di  attivare  le   facolta'   anche
          mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
          l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per  il
          mantenimento  dei  contributi   finanziari   dei   soggetti
          promotori degli ISEF predetti; 
                d)  trasformazione  dell'ISEF  statale  di  Roma   in
          istituto universitario autonomo o in facolta' di uno  degli
          atenei romani, con  il  conseguente  subentro  in  tutti  i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo   al
          medesimo ISEF  e  con  l'inquadramento  del  personale  non
          docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; 
                e) mantenimento, ad esaurimento e  a  domanda,  delle
          funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
          in godimento per i docenti  non  universitari  in  servizio
          alla data di entrata in vigore della presente legge  presso
          l'ISEF di Roma e  gli  ISEF  pareggiati,  i  quali  abbiano
          svolto attivita' di insegnamento in posizione  di  comando,
          distacco o incarico per almeno un triennio, con  esclusione
          dall'equiparazione  ai  professori  universitari  di  ruolo
          anche ai fini della valutazione del  servizio  pregresso  e
          senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
                f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
          altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di  cui  alla
          lettera c), delle  funzioni  e  del  trattamento  economico
          complessivo  in  godimento  per   il   personale   tecnico-
          amministrativo in servizio alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge  presso  gli  ISEF  pareggiati,  senza
          oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; 
                g)  valutazione  dei  titoli  conseguiti   ai   sensi
          dell'ordinamento vigente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
          passaggio dal medesimo ordinamento a  quello  previsto  dai
          decreti legislativi di cui al presente comma; 
                h) previsione della  possibilita',  per  le  facolta'
          universitarie di cui al presente  comma,  di  sottoscrivere
          convenzioni con il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
          per corsi di aggiornamento e di  specializzazione,  nonche'
          per l'uso di strutture e attrezzature. 
              116. All'articolo 9, comma 4, della legge  19  novembre
          1990, n. 341, le parole: "per i quali  sia  prevista"  sono
          sostituite dalle seguenti: "universitari,  anche  a  quelli
          per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda". 
              117. Fino al riordino delle Accademie  di  belle  arti,
          degli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  dei
          Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
          degli Istituti superiori di educazione  fisica,  i  diplomi
          conseguiti presso  le  predette  istituzioni  costituiscono
          titolo   valido   per   l'ammissione   alla    scuola    di
          specializzazione di cui  all'articolo  4,  comma  2,  della
          legge  19  novembre  1990,  n.  341,  per   gli   indirizzi
          comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui
          gli stessi danno accesso in base  alla  normativa  vigente.
          Nell'organizzazione    delle    corrispondenti    attivita'
          didattiche,  le  universita'  potranno  stipulare  apposite
          convenzioni con  le  predette  istituzioni  e,  per  quanto
          riguarda  in  particolare  l'educazione  musicale,  con  le
          scuole di didattica della musica. 
              118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio
          1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: 
              "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
          accademico austriaco sono ammessi con  riserva  a  tutti  i
          concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche'  agli
          esami di Stato e ai tirocini pratici post  lauream  e  sono
          iscritti con riserva negli albi  professionali,  in  attesa
          della dichiarazione di cui al comma 1". 
              119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con  i
          commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
          commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
          4, i commi 1, 2 e 3  dell'articolo  9,  l'articolo  10,  ad
          eccezione del comma 9,  e  l'articolo  14  della  legge  19
          novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli  65  e  67  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere
          a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,  entrano  in
          vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              120. In deroga alle procedure di programmazione di  cui
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   245,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, e'  consentita  l'istituzione
          di   una   universita'   non   statale    nel    territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni, al rilascio di titoli di  studio  universitari
          aventi valore legale, e' concessa con decreto del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
          valutazione  del  sistema  universitario  in  ordine   alle
          dotazioni    didattiche,     scientifiche,     strumentali,
          finanziarie, edilizie, nonche' concernenti  l'organico  del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere attivati, con modifica statutaria,  nuovi  corsi  di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i  corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I  contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche sono determinati annualmente con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto per le universita' non  statali,  nello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le   funzioni
          amministrative, relative agli atenei  di  cui  al  presente
          comma, in particolare quelle concernenti gli  statuti  e  i
          regolamenti  didattici,  sono   esercitate   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 
              121. Ai sensi dell'articolo 17 del  testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
          provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare  norme
          legislative in materia di finanziamento all'ateneo  di  cui
          al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi  comprese  la
          scelta  delle  aree  e   l'acquisizione,   anche   mediante
          esproprio,   degli   immobili    necessari.    A    seguito
          dell'emanazione   delle   predette   norme   la   provincia
          esercitera'  le  relative  funzioni   amministrative.   Con
          riferimento all'attribuzione alla  regione  autonoma  della
          Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella  materia  di
          cui al presente comma  si  procedera',  successivamente  al
          decreto di autorizzazione di  cui  al  comma  120,  secondo
          periodo,  ai  sensi  dell'articolo  48-bis  dello   Statuto
          speciale  per  la  Valle  d'Aosta,  approvato   con   legge
          costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  e   successive
          modificazioni. 
              122. L'universita' degli studi di Trento e  gli  atenei
          di  cui  al  comma   120   promuovono   e   sviluppano   la
          collaborazione scientifica  con  le  universita'  e  con  i
          centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
          Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia  della
          ricerca  scientifica  che  dell'insegnamento.  I   relativi
          accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
          corsi  integrati  di  studio   sia   presso   entrambe   le
          universita', sia presso una di esse, nonche'  programmi  di
          ricerca congiunti. Le medesime universita'  riconoscono  la
          validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
          studio  svolti  dagli  studenti  presso  le  universita'  e
          istituzioni  universitarie   estere,   nonche'   i   titoli
          accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 
              123. Gli accordi di collaborazione cui  al  comma  122,
          qualora  abbiano  ad  oggetto  l'istituzione  di  corsi  di
          laurea,  di  diploma  e  di  dottorato  di  ricerca,   sono
          comunicati al Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica entro trenta  giorni  dalla  loro
          stipulazione. Ove il Ministro non si opponga  entro  trenta
          giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
          contrasto con la legge, con obblighi  internazionali  dello
          Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
          al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 
              124. Si  applicano  all'ateneo  di  cui  al  comma  120
          istituito  sul  territorio  della  provincia  autonoma   di
          Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332  del
          testo  unico   delle   leggi   sull'istruzione   superiore,
          approvato con regio decreto 31  agosto  1933,  n.  1592,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  esclusivo
          riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati  nei
          Paesi aderenti all'Unione europea la  cui  equipollenza  e'
          direttamente riconosciuta,  senza  esami  integrativi,  nel
          testo degli scambi di note  in  vigore  tra  la  Repubblica
          italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
          qualora  nel  predetto  ateneo  non   siano   attivate   le
          corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi  scambi
          di note prevedano, per l'equipollenza di  alcuni  titoli  e
          gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
          di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
          1592  del  1933  e'  subordinata  all'attivazione,   presso
          l'ateneo di cui al presente comma, dei  corsi  universitari
          che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 
              125. I competenti organi dell'universita'  degli  studi
          di Trento possono disporre la nomina a professore di  prima
          fascia, di associato ovvero di  ricercatore,  per  chiamata
          diretta,  di  studiosi  che  rivestano  presso  universita'
          straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
          dall'ordinamento  universitario  italiano,   nella   misura
          massima, per l'universita' di Trento, del trenta per  cento
          delle rispettive dotazioni organiche previste  per  ciascun
          tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
          comma   si   applica   anche,    nella    misura    massima
          rispettivamente del cinquanta e  del  settanta  per  cento,
          all'universita'  istituita  nel  territorio  della  regione
          autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo  istituito  nella
          provincia autonoma di Bolzano; tali misure  possono  essere
          ulteriormente  derogate  previa  intesa  con  il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              126. L'universita' degli studi di Trento e  gli  atenei
          di cui al  comma  120  possono  istituire  la  facolta'  di
          scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
          in  scienze  della  formazione  primaria   e'   subordinata
          all'avvenuta soppressione  dei  corsi  di  studio  ordinari
          triennali  e  quadriennali  rispettivamente  della   scuola
          magistrale e degli istituti magistrali. 
              127. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al comma 95, lettera c),  al  fine  di  favorire  la
          realizzazione    degli    accordi     di     collaborazione
          internazionale  dell'universita'  di   Trento,   volti   al
          conferimento del titolo di dottore di ricerca,  nell'ambito
          di programmi dell'Unione europea,  il  medesimo  titolo  e'
          rilasciato dalla universita'  di  cui  al  presente  comma,
          limitatamente ai dottorati di cui e'  sede  amministrativa.
          In tali casi la commissione di valutazione  delle  tesi  di
          dottorato,  di  cui  all'articolo  73   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  e'
          sostituita  da  una  commissione  nominata   dal   rettore,
          composta da cinque esperti del settore, di cui  almeno  due
          professori ordinari e un professore associato.  Almeno  due
          componenti della commissione non  devono  appartenere  alla
          predetta universita'. 
              128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre  con
          leggi provinciali, ai  sensi  dell'articolo  17  del  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  la
          concessione di contributi a favore  dell'universita'  degli
          studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
          per  l'attuazione  di  specifici   programmi   e   progetti
          formativi. 
              129. Al secondo comma dell'articolo 44 della  legge  14
          agosto  1982,  n.  590,  la  parola:  "contestualmente"  e'
          sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 
              130. L'ultimo periodo  del  comma  14  dell'articolo  8
          della legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  e'  sostituito  dai
          seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto  da  cinque
          revisori  ufficiali  dei  conti  nominati  d'intesa  tra  i
          Presidenti  delle  due  Camere,  all'inizio   di   ciascuna
          legislatura, e individuati tra gli  iscritti  nel  registro
          dei revisori contabili. Il mandato dei membri del  collegio
          non e' rinnovabile". 
              131. 
              132. I comuni possono, con provvedimento  del  sindaco,
          conferire funzioni  di  prevenzione  e  accertamento  delle
          violazioni in materia di  sosta  a  dipendenti  comunali  o
          delle societa' di  gestione  dei  parcheggi,  limitatamente
          alle   aree   oggetto   di   concessione.   La    procedura
          sanzionatoria   amministrativa   e   l'organizzazione   del
          relativo servizio sono di competenza  degli  uffici  o  dei
          comandi  a  cio'  preposti.  I  gestori  possono   comunque
          esercitare tutte le azioni  necessarie  al  recupero  delle
          evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,  ivi  compresi
          il rimborso delle spese e le penali. 
              133. Le funzioni di cui  al  comma  13  sono  conferite
          anche al personale ispettivo  delle  aziende  esercenti  il
          trasporto pubblico di persone nelle  forme  previste  dagli
          articoli 22 e 25 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e
          successive modificazioni. A  tale  personale  sono  inoltre
          conferite, con le stesse modalita' di cui al primo  periodo
          del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
          materia di circolazione e sosta sulle corsie  riservate  al
          trasporto pubblico  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  4,
          lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              133-bis.  Con   regolamento   da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
          previo   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono disciplinate le procedure per  la  autorizzazione
          alla  installazione  ed  esercizio  di  impianti   per   la
          rilevazione degli accessi di veicoli ai  centri  storici  e
          alle  zone  a  traffico  limitato  delle  citta'  ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni  delle  disposizioni  in
          tema  di  limitazione  del  traffico  veicolare   e   della
          irrogazione  delle  relative  sanzioni.   Con   lo   stesso
          regolamento  sono  individuate  le  finalita'  perseguibili
          nella rilevazione e nella utilizzazione dei  dati,  nonche'
          le categorie di  soggetti  che  possono  accedere  ai  dati
          personali rilevati a mezzo degli impianti. 
              134. Al comma 5 dell'articolo 5  della  legge  7  marzo
          1986, n. 65,  la  parola:  "portano"  e'  sostituita  dalle
          seguenti: "possono, previa deliberazione in tal  senso  del
          consiglio comunale, portare". 
              135.  Per  la  stipula   delle   convenzioni   di   cui
          all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con  i
          comuni  per  il  Ministero   della   difesa   provvede   il
          rappresentante del Governo competente per territorio. 
              136. In attesa della nuova  disciplina  in  materia  di
          ordinamento  degli  enti  locali  e   degli   istituti   di
          partecipazione popolare,  e'  consentito  il  contemporaneo
          svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
          referendum  abrogativi  nazionali  che  dovranno  svolgersi
          nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
          disposizione,  si  applicano   le   norme   relative   alle
          consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
          verranno   stabilite,   anche   in   deroga   al   disposto
          dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
          decreto del Ministro dell'interno. Con  lo  stesso  decreto
          sono determinati i criteri di ripartizione delle spese  tra
          gli enti interessati, in ragione del numero dei  referendum
          di competenza di ciascun ente. 
              137. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
          e delle norme di attuazione. 
              138. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3): 
              "Art.   8.   (Attuazione   dell'articolo   120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo) 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.". 
              - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
          del testo unico delle disposizioni di legge  relative  alla
          riscossione delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre
          1910. 
              - Il  regio  decreto  30   dicembre   1923,   n.   3267
          (Riordinamento e riforma della legislazione in  materia  di
          boschi e di terreni montani) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117. 
              - Il regio decreto 27 luglio  1927,  n.  1443  (Recante
          norme di carattere legislativo per disciplinare la  ricerca
          e la coltivazione delle miniere nel  Regno)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 agosto 1927. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio
          1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1
          della legge 22 luglio 1975, n.  382)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977, S.O. 
              - La  legge  16  marzo  2001,  n.  108   (Ratifica   ed
          esecuzione    della    Convenzione    sull'accesso     alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25  giugno
          1998) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85  dell'11
          aprile 2001, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  3  e  53,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O.: 
              "Art. 1 (Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. Le disposizioni del  presente  decreto  disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.". 
              "Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico  (Art.
          2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti
          dall'art. 2 del d.lgs n. 546  del  1993  e  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.". 
              "Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi  (Art.  58  del  d.lgs  n.  29  del  1993,   come
          modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.  358  del
          1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
          1 del  decreto  legge  n.  361  del  1995,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  n.  437  del  1995,  e,  infine,
          dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art.  16
          del d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Resta ferma  per  tutti  i  dipendenti  pubblici  la
          disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
          e seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
          deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente  decreto,
          nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
          dall'articolo 6, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  17   marzo   1989,   n.   117   e
          dall'articolo  1,  commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
          1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva
          modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo  1,  comma   2,   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza  in  contrasto  con  il  presente  comma.  Gli
          incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono  tutti
          gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei  compiti
          e doveri  di  ufficio,  per  i  quali  e'  previsto,  sotto
          qualsiasi forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i  compensi
          derivanti: 
                a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
              13. Le amministrazioni di appartenenza  sono  tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica  ,  tempestivamente  e  comunque   nei   termini
          previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  i
          dati di cui agli articoli 15  e  18  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli  incarichi
          conferiti   o   autorizzati   a   qualsiasi   titolo.    Le
          amministrazioni rendono noti,  mediante  inserimento  nelle
          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via
          telematica, gli elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
          l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico  nonche'
          l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
          situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
          informazioni relative a consulenze e  incarichi  comunicate
          dalle  amministrazioni  al  Dipartimento   della   funzione
          pubblica, nonche' le informazioni pubblicate  dalle  stesse
          nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via
          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente
          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che
          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini
          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite
          dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine
          quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato. 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228   (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della legge 5 marzo 2001, n. 57): 
              "Art. 21.  (Norme  per  la  tutela  dei  territori  con
          produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita') 
              1. Fermo quanto stabilito  dal  decreto  legislativo  5
          febbraio  1997,  n.  22,  come   modificato   dal   decreto
          legislativo 8 novembre  1997,  n.  389,  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci,  lo  Stato,
          le regioni e gli enti locali  tutelano,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze: 
                a) la  tipicita',  la  qualita',  le  caratteristiche
          alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali  di
          elaborazione  dei  prodotti   agricoli   e   alimentari   a
          denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione
          di origine controllata e garantita (DOCG), a  denominazione
          di  origine  protetta  (DOP),  a   indicazione   geografica
          protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); 
                b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti  con
          tecniche   dell'agricoltura   biologica   ai   sensi    del
          regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del  24  giugno
          1991; 
                c) le zone aventi specifico interesse agrituristico. 
              2. La tutela di  cui  al  comma  1  e'  realizzata,  in
          particolare, con: 
                a) la definizione dei  criteri  per  l'individuazione
          delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
          smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22,
          comma 3, lettera e), del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, come modificato dall'articolo  3  del  decreto
          legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di  tutte
          le misure utili per perseguire  gli  obiettivi  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n.
          22 del 1997; 
                b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento
          di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
          n. 142, e  l'individuazione  delle  zone  non  idonee  alla
          localizzazione di impianti di smaltimento  e  recupero  dei
          rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del
          citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come  modificato
          dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.". 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  93  e  94  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia (Testo A)): 
              "Art. 93 (R) (Denuncia dei lavori e  presentazione  dei
          progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n.  64  del
          1974, articoli 17 e 19) 
              1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque
          intenda   procedere   a    costruzioni,    riparazioni    e
          sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso  scritto  allo
          sportello unico,  che  provvede  a  trasmetterne  copia  al
          competente ufficio  tecnico  della  regione,  indicando  il
          proprio domicilio, il nome e la residenza del  progettista,
          del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
              2. Alla domanda deve essere allegato  il  progetto,  in
          doppio esemplare e debitamente  firmato  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore
          dei lavori. 
              3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato  dal
          competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il
          progetto deve essere esauriente  per  planimetria,  piante,
          prospetti  e  sezioni  ed  accompagnato  da  una  relazione
          tecnica,  dal  fascicolo  dei   calcoli   delle   strutture
          portanti, sia  in  fondazione  sia  in  elevazione,  e  dai
          disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 
              4.  Al  progetto  deve  inoltre  essere  allegata   una
          relazione  sulla  fondazione,  nella  quale  devono  essere
          illustrati i criteri  seguiti  nella  scelta  del  tipo  di
          fondazione,  le  ipotesi  assunte,  i  calcoli  svolti  nei
          riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 
              5. La relazione sulla fondazione deve essere  corredata
          da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 
              6. In ogni comune deve essere tenuto un registro  delle
          denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
              7.  Il  registro  deve  essere  esibito,  costantemente
          aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,  ufficiali
          ed agenti indicati nell'articolo 103.". 
              "Art. 94 (L) (Autorizzazione per  l'inizio  dei  lavori
          (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 
              1. Fermo  restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo
          all'intervento  edilizio,  nelle  localita'  sismiche,   ad
          eccezione di quelle a bassa  sismicita'  all'uopo  indicate
          nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
          lavori  senza   preventiva   autorizzazione   scritta   del
          competente ufficio tecnico della regione. 
              2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
          dalla richiesta e viene comunicata al comune,  subito  dopo
          il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 
              3. Avverso il provvedimento relativo  alla  domanda  di
          autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio  entro
          il termine di  cui  al  comma  2,  e'  ammesso  ricorso  al
          presidente  della   giunta   regionale   che   decide   con
          provvedimento definitivo. 
              4. I lavori devono  essere  diretti  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze.". 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.   195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 del  decreto
          legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22  (Riassetto  della
          normativa  in  materia  di  ricerca  e  coltivazione  delle
          risorse geotermiche, a norma dell'articolo  27,  comma  28,
          della legge 23 luglio 2009, n. 99): 
              "Art.  1  (Ambito  di  applicazione   della   legge   e
          competenze) 
              1. La ricerca e  la  coltivazione  a  scopi  energetici
          delle risorse geotermiche effettuate nel  territorio  dello
          Stato,  nel   mare   territoriale   e   nella   piattaforma
          continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
          1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse  e  di
          pubblica utilita' e  sottoposte  a  regimi  abilitativi  ai
          sensi del presente decreto. 
              2. Ai sensi e per  gli  effetti  del  presente  decreto
          legislativo, valgono le seguenti definizioni: 
                a) sono risorse geotermiche ad alta  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          superiore a 150 °C; 
                b) sono risorse geotermiche a media  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          compresa tra 90 °C e 150 °C; 
                c) sono risorse geotermiche a bassa  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          inferiore a 90 °C. 
              3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
          alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, tale da assicurare  una  potenza  erogabile
          complessiva di  almeno  20  MW  termici,  alla  temperatura
          convenzionale dei  reflui  di  15  gradi  centigradi;  sono
          inoltre  di  interesse  nazionale  le  risorse  geotermiche
          economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. 
              3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e  lo  sviluppo
          di nuove  centrali  geotermoelettriche  a  ridotto  impatto
          ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
          i fluidi geotermici a media ed  alta  entalpia  finalizzati
          alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,  di
          impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
          stesse formazioni di provenienza, e comunque con  emissioni
          di processo nulle,  con  potenza  nominale  installata  non
          superiore a 5 MW per  ciascuna  centrale,  per  un  impegno
          complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per  ogni
          proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu'
          di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore
          a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono  di  competenza
          statale. 
              3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che
          per il  migliore  sfruttamento  ai  fini  sperimentali  del
          fluido  geotermico  necessitano  di  una  maggiore  potenza
          nominale  installata  al  fine  di  mantenere   il   fluido
          geotermico allo  stato  liquido,  il  limite  di  5  MW  e'
          determinato in funzione dell'energia  immessa  nel  sistema
          elettrico, che non puo' in nessun caso essere  superiore  a
          40.000 MWh elettrici annui. 
              4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis  e  5,
          sono di interesse locale le risorse geotermiche a  media  e
          bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
          solo fluido geotermico alla temperatura  convenzionale  dei
          reflui di 15 gradi centigradi. 
              5.  Sono  piccole  utilizzazioni  locali   le   risorse
          geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo  10.
          Le stesse non sono soggette alla  disciplina  mineraria  di
          cui  al  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1443,   e
          all'articolo 826 del codice civile. 
              6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
          quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29  luglio
          1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice  civile  sono
          risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
          nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato  mentre
          quelle di interesse locale  sono  patrimonio  indisponibile
          regionale. 
              7.   Le   autorita'   competenti   per   le    funzioni
          amministrative,  ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di
          ricerca e delle concessioni di  coltivazione,  comprese  le
          funzioni di  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di
          polizia  mineraria,  riguardanti  le  risorse   geotermiche
          d'interesse nazionale e locale sono le regioni  o  enti  da
          esse delegati, nel  cui  territorio  sono  rinvenute  o  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si avvale, per l'istruttoria e per  il  controllo
          sull'esercizio delle  attivita',  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica,  della  Direzione
          generale per le risorse minerarie ed energetiche -  Ufficio
          nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
          40  della  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
          modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte  le  parole
          «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
          risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
          piattaforma continentale italiana. 
              7-bis.  Lo  Stato   esercita   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23  agosto
          2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1,  lettera  f-bis),
          del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,
          nell'ambito  della  determinazione  degli  indirizzi  della
          politica energetica nazionale,  al  fine  di  sostenere  lo
          sviluppo delle risorse geotermiche. 
              8.   E'   esclusa   dall'applicazione   del    presente
          provvedimento la disciplina della  ricerca  e  coltivazione
          delle acque termali, intendendosi come  tali  le  acque  da
          utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi  dell'articolo  2
          della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
              9. Nel caso che  insieme  al  fluido  geotermico  siano
          presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
          disposizioni del presente provvedimento  non  si  applicano
          qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
          detto fluido risulti  inferiore  a  quello  delle  sostanze
          minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
          cui al regio decreto 29  luglio  1927,  n.  1443  e  quelle
          relative alla legislazione regionale di settore. 
              10. L'iniezione di acque e  la  reiniezione  di  fluidi
          geotermici  nelle  stesse  formazioni  di  provenienza,   o
          comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
          industriale,  anche  in  area  marina,   sono   autorizzate
          dall'autorita' competente.". 
              "Art.   7   (Allineamento    delle    concessioni    di
          coltivazione) 
              1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione  delle
          risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto  legislativo  sono  allineate  ad  una
          medesima data in base ad accordi tra regioni e i  titolari,
          fatti  salvi  i  diritti  acquisiti,   gli   accordi   gia'
          sottoscritti alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto legislativo,  gli  investimenti  programmati  e  la
          tutela del legittimo affidamento. 
              2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate  in
          capo  al  concessionario   originario   con   provvedimento
          dell'amministrazione   competente,   da    emanare    entro
          centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, eventualmente  con  riduzione  e  riperimetrazione
          dell'area,  confermando  altresi'  quanto  previsto   negli
          originari programmi di lavoro, con salvezza  degli  atti  e
          dei provvedimenti emanati. 
              3.  La  conferma  di  cui  al  comma  2   e'   disposta
          dall'autorita' competente la quale procede  preliminarmente
          ad una verifica del  rispetto,  da  parte  degli  impianti,
          delle  vigenti  norme  in  materia   ambientale   imponendo
          l'eventuale  adeguamento  degli   stessi.   Alla   scadenza
          uniformata  ai  sensi  del  comma  1,  il   rinnovo   delle
          concessioni di  coltivazione  e'  soggetta  alla  normativa
          sulla valutazione di impatto ambientale.". 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  162
          (Attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico  del  biossido  di  carbonio,  nonche'
          modifica   delle    direttive    85/337/CEE,    2000/60/CE,
          2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE,   2008/1/CE   e   del
          Regolamento (CE) n. 1013/2006) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2011. 
              - Il  decreto  legislativo  8  aprile   2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  26  giugno  2015,  n.  105  (Attuazione  della
          direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo  di
          incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose): 
              "Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto  di
          sicurezza) 
              1.  Il  CTR  di  cui  all'articolo   10   effettua   le
          istruttorie   per   gli    stabilimenti    soggetti    alla
          presentazione  del   rapporto   di   sicurezza   ai   sensi
          dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e  adotta
          altresi' il provvedimento conclusivo. Ove  lo  stabilimento
          sia  in  possesso  di  autorizzazioni  ambientali,  il  CTR
          esprime  le  proprie  determinazioni  tenendo  conto  delle
          prescrizioni ambientali. 
              2.  Per  i  nuovi  stabilimenti  o  per  le   modifiche
          individuate  ai  sensi  dell'articolo  18,  il  CTR   avvia
          l'istruttoria  all'atto  del   ricevimento   del   rapporto
          preliminare  di  sicurezza.  Il  Comitato,   esaminato   il
          rapporto   preliminare   di   sicurezza,    effettuati    i
          sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia  il
          nulla-osta  di  fattibilita',  eventualmente   condizionato
          ovvero, qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare  abbia
          rilevato gravi carenze per quanto  riguarda  la  sicurezza,
          formula  la  proposta  di  divieto  di  costruzione,  entro
          quattro mesi dal ricevimento del  rapporto  preliminare  di
          sicurezza,   fatte   salve   le   sospensioni    necessarie
          all'acquisizione   di   informazioni   supplementari,   non
          superiori comunque a due mesi. A seguito del  rilascio  del
          nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al  CTR  il
          rapporto  definitivo  di  sicurezza  relativo  al  progetto
          particolareggiato.  Il  Comitato,  esaminato  il   rapporto
          definitivo  di  sicurezza,  esprime   il   parere   tecnico
          conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
          del  rapporto  di  sicurezza,  comprensivo  dei   necessari
          sopralluoghi. Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria  sono
          indicate  le  valutazioni  tecniche  finali,  le  eventuali
          prescrizioni  integrative  e,  qualora  le  misure  che  il
          gestore intende  adottare  per  la  prevenzione  e  per  la
          limitazione  delle  conseguenze  di   incidenti   rilevanti
          risultino nettamente  inadeguate  ovvero  non  siano  state
          fornite le informazioni richieste, e' disposto  il  divieto
          di inizio di attivita'. 
              3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto
          di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il  rapporto
          di sicurezza, esprime le valutazioni di propria  competenza
          entro   il   termine    di    quattro    mesi    dall'avvio
          dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari
          sopralluoghi,  fatte  salve   le   sospensioni   necessarie
          all'acquisizione di  informazioni  supplementari,  che  non
          possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
          conclude  l'istruttoria  sono   indicate   le   valutazioni
          tecniche finali, le eventuali prescrizioni  integrative  e,
          qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
          per  la  limitazione  delle  conseguenze  degli   incidenti
          rilevanti siano nettamente insufficienti,  e'  disposta  la
          limitazione o il divieto di esercizio. 
              4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2  e  3
          sono  trasmessi  agli  enti  rappresentati  nel   CTR,   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  all'ISPRA,  al   Ministero   dell'interno   e   alla
          Prefettura territorialmente competente. 
              5. Il gestore dello  stabilimento  partecipa,  anche  a
          mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
          prevista  dal  presente  decreto.  La  partecipazione  puo'
          avvenire attraverso l'accesso agli atti  del  procedimento,
          la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  scritte   e
          documentazioni  integrative,  la  presenza   in   caso   di
          sopralluoghi   nello   stabilimento.    Qualora    ritenuto
          necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato  a
          partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del  gruppo
          di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria. 
              6. L'istruttoria per il  rilascio  del  nulla  osta  di
          fattibilita' comprende la valutazione  del  progetto  delle
          attivita' soggette al controllo dei  Vigili  del  fuoco  ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2011, n. 151. 
              7. Le istruttorie di cui ai commi  2  e  3  comprendono
          sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le  informazioni
          contenuti nel rapporto di sicurezza  descrivano  fedelmente
          la   situazione   dello   stabilimento   e   a   verificare
          l'ottemperanza alle prescrizioni.  Tali  sopralluoghi  sono
          effettuati anche ai fini  delle  verifiche  di  prevenzione
          incendi.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          23  maggio  2008,   n.   90   (Misure   straordinarie   per
          fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento  dei
          rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni  di
          protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          120 del 23  maggio  2008,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  14  luglio  2008,  n.  123,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008: 
              "Art. 7 (Misure per garantire la  razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali) 
              1. Ai fini del  contenimento  della  spesa  pubblica  e
          dell'incremento dell'efficienza procedimentale,  il  numero
          dei commissari che compongono  la  Commissione  tecnica  di
          verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90,  e'  ridotto  da  cinquanta  a  quaranta,  inclusi   il
          presidente e il segretario, scelti fra  soggetti  provvisti
          del  diploma  di  laurea,  non  triennale,   con   adeguata
          esperienza professionale, all'atto della nomina, di  almeno
          cinque anni. Il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del  mare  procede,  con  proprio  decreto,  a
          ripartire le quaranta unita' per profili di  competenze  ed
          esperienze, stabilendo i relativi criteri.  Entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare  procede,  con  proprio  decreto,  al
          riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale. 
              2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Le direzioni sono  coordinate  da  un  Segretario
          generale. Al conferimento dell'incarico di cui  al  periodo
          precedente si provvede ai  sensi  dell'articolo  19,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».  La
          copertura  dei  relativi  oneri  e'   assicurata   mediante
          soppressione  di  un   posto   di   funzione   di   livello
          dirigenziale generale,  effettivamente  ricoperto,  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 17  giugno  2003,  n.  261,
          nonche' mediante la soppressione di posti  di  funzione  di
          livello   dirigenziale   non    generale,    effettivamente
          ricoperti, in modo da garantire l'invarianza  della  spesa.
          Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  sono
          stabilite   le   modalita'    tecniche,    finanziarie    e
          organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche
          relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel
          rispetto del principio di invarianza della spesa. 
              3.". 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12    del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa   europea)   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno  2014,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192  del  20  agosto
          2014: 
              "Art.  12  (Misure   urgenti   per   garantire   l'alta
          qualificazione e la trasparenza degli  organi  di  verifica
          ambientale e per accelerare la spesa per la  programmazione
          unitaria 2007/2013) 
              1. - 3. 
              4. Al fine  di  consentire  l'immediato  ed  efficiente
          utilizzo delle risorse finanziarie,  ai  soggetti  pubblici
          gia' titolari di  interventi  finanziati,  in  tutto  o  in
          parte, con  risorse  dell'Unione  europea  nell'ambito  del
          Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e  destinate
          dai Programmi nazionali, interregionali  e  regionali  alla
          riqualificazione e messa in sicurezza di edifici  pubblici,
          compresi gli interventi di efficientamento energetico degli
          stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri
          derogatori  previsti  dal  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio del 22 gennaio 2014 ai  sensi  dell'articolo  18,
          comma 8-ter, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
              4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa  e  della
          semplificazione delle procedure,  le  Autorita'  ambientali
          componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con
          i soggetti responsabili delle politiche di coesione per  il
          rispetto dei principi di  sostenibilita'  ambientale  nella
          programmazione,   realizzazione   e   monitoraggio    degli
          interventi.". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27 dicembre 1988 (Norme tecniche  per  la  redazione  degli
          studi di impatto ambientale e la formulazione del  giudizio
          di compatibilita' di  cui  all'articolo  6  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3  del
          D.P.C.M. 10  agosto  1988,  n.  37),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6
          luglio  2012  (Attuazione  dell'articolo  24  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  recante  incentivazione
          della produzione di energia elettrica da impianti  a  fonti
          rinnovabili diversi dai fotovoltaici), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la
          verifica di  assoggettabilita'  a  valutazione  di  impatto
          ambientale dei  progetti  di  competenza  delle  regioni  e
          province   autonome,   previsto   dall'articolo   15    del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  dell'11  aprile
          2015. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 4 (Finalita') 
              1.  Le  norme  del   presente   decreto   costituiscono
          recepimento ed attuazione: 
                a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la
          valutazione degli impatti di determinati piani e  programmi
          sull'ambiente; 
              b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica   la
          direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di  impatto
          ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
                c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e
          del  Consiglio  del  15  gennaio   2008,   concernente   la
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 
              2. Il presente  decreto  individua,  nell'ambito  della
          procedura di Valutazione dell'impatto ambientale  modalita'
          di  semplificazione   e   coordinamento   delle   procedure
          autorizzative  in  campo  ambientale,   ivi   comprese   le
          procedure di cui  al  Titolo  III-bis,  Parte  Seconda  del
          presente decreto. 
              3. La valutazione  ambientale  di  piani,  programmi  e
          progetti ha la  finalita'  di  assicurare  che  l'attivita'
          antropica  sia  compatibile  con  le  condizioni  per   uno
          sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
          rigenerativa  degli  ecosistemi  e  delle  risorse,   della
          salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
          dei vantaggi connessi all'attivita'  economica.  Per  mezzo
          della  stessa   si   affronta   la   determinazione   della
          valutazione preventiva integrata degli  impatti  ambientali
          nello   svolgimento    delle    attivita'    normative    e
          amministrative,    di    informazione    ambientale,     di
          pianificazione e programmazione. 
              4. In tale ambito: 
                a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
          possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha  la
          finalita' di garantire un  elevato  livello  di  protezione
          dell'ambiente    e    contribuire    all'integrazione    di
          considerazioni   ambientali   all'atto   dell'elaborazione,
          dell'adozione e approvazione di  detti  piani  e  programmi
          assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano   alle
          condizioni per uno sviluppo sostenibile; 
              b)  la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha   la
          finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
          miglior ambiente alla qualita' della  vita,  provvedere  al
          mantenimento delle specie  e  conservare  la  capacita'  di
          riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse  essenziali
          per la vita. A questo  scopo  essa  individua,  descrive  e
          valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
          secondo le disposizioni del presente decreto,  gli  impatti
          ambientali di un progetto  come  definiti  all'articolo  5,
          comma 1, lettera c). 
                c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha   per
          oggetto   la   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
          dell'inquinamento  proveniente  dalle  attivita'   di   cui
          all'allegato VIII e prevede misure intese  a  evitare,  ove
          possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
          nel suolo, comprese le  misure  relative  ai  rifiuti,  per
          conseguire un livello elevato di  protezione  dell'ambiente
          salve  le  disposizioni  sulla   valutazione   di   impatto
          ambientale.".