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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 100

Attribuzione di insegnamenti nelle facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione


Per le facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facoltà o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facoltà ovvero per il caso in: cui il numero dei professori ordinari di una facoltà sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facoltà, provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:
a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarità, purché ricompreso nei limiti di affinità di cui al precedente art. 9;
b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facoltà tutti gli insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non più di un triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o Università, purché titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal successivo art. 114;
c) mediante trasferimento, con modalità analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato;
d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalità di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione.
Per la facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicità biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consigli universitario nazionale.