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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-7-2017

Art. 7

Modifiche al Capo VI del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139
1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: «Disposizioni finali e abrogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali».
2. L'articolo 29 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici). - 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.
3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.
4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.».
3. All'articolo 31 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del ruolo operativo» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo nazionale che espleta compiti operativi»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».
4. Dopo l'articolo 31 del decreto è aggiunto il seguente Capo: «Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)».
5. Dopo l'articolo 34 del decreto, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Clausola di invarianza della spesa). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
6. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera gg) è sostituita dalla seguente: «gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;»;
b) dopo la lettera tt) è aggiunta la seguente: «tt-bis) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384».
7. Dopo l'articolo 36 del decreto è aggiunta la seguente tabella A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:

Tabella A
(Articolo 26, comma 2)
Milano Malpensa
Roma Fiumicino 
Torino 
Venezia
Ancona
Bari
Brescia Montichiari
Catania
Genova
Milano - Linate
Olbia (Sassari)
Palermo - Punta Raisi
Roma Ciampino
Cagliari
Verona
Alghero
Bologna
Brindisi
Lamezia Terme
Napoli
Bergamo (Orio al Serio)
Parma
Pescara
Pisa
Reggio Calabria
Rimini
Lampedusa
Pantelleria
Gorizia (Ronchi dei Legionari)
Comiso (Ragusa)
Perugia
Trapani Birgi
Cuneo
Firenze
Crotone S. Anna
Grottaglie
Savona
Treviso
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:
«Art. 31. (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.
2. Il personale del Corpo nazionale che espleta compiti operativi è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:
«Art. 35. (Delegazioni negoziali). 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.».