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LEGGE 2 dicembre 1991, n. 384

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2017)
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Testo in vigore dal:  8-7-2017
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Art. 4

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97))
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2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalità di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entità del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e all'articolo 6 della citata legge n. 966 del 1965, è commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.
3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.