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DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  8-7-2017
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Art. 31

Uniformi ed equipaggiamento

(articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)
1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale
((...))
del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.
2. Il personale
((del Corpo nazionale che espleta compiti operativi))
è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.
((
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
))